Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5532 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 08/03/2010), n.5532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ECOSANNIO S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA GIULIO, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, n. 52804/06,

depositato il 11/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5 aprile 2002 la ECOSANNIO s.r.l. conveniva dinanzi alla corte d’appello di Roma il Ministero della Giustizia per ottenere l’equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole del processo da essa promosso dinanzi al Pretore di Benevento con atto di citazione notificato il 19 luglio nei confronti del comune di Molinara, debitore della somma di Euro 3821,78 a titolo di corrispettivo di un appalto; o in subordine di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ.: processo, definito con sentenza di rigetto della domanda, pubblicata il 31 ottobre 2001.

Dopo la costituzione del ministero alla giustizia, la Corte d’appello di Roma con decreto 16 aprile 2003, accertato un ritardo di anni tre, liquidava l’equo indennizzo in complessivi Euro 500,00 in considerazione della non rilevante posta in gioco, oltre la rifusione delle spese di giudizio.

In accoglimento del successivo ricorso per Cassazione, questa Corte con sentenza 7 aprile 2006 cassava la decisione, con rinvio alla medesima corte territoriale, in diversa composizione, ritenuto il difetto di motivazione nella determinazione del indennizzo.

Con sentenza 11 dicembre 2007 la Corte d’appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo di Euro 3000,00, oltre la rifusione delle spese del giudizio di rinvio.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per Cassazione l’ECOSANNIO s.r.l. deducendo la violazione di legge e la carenza di motivazione nella liquidazione delle spese processuali ripetibili, in misura inferiore ai minimi tariffari.

All’udienza del 3 dicembre 2009 il Procuratore generale ed il difensore della società ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

Premesso che la corte d’appello di Roma ha liquidato in dispositivo la somma onnicomprensiva di Euro 2.800,00 a titolo di spese processuali ripetibili per i tre gradi di giudizio senza distinguere l’imputazione specifica a ciascuno di essi, in tal modo impedendo la valutazione di congruità, per voci, della liquidazione, il decreto va cassato in parte qua e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, va riformato nel merito, con la liquidazione delle spese in complessivi Euro 1150,00 – di cui Euro 720,00 per onorari ed Euro 380,00 per diritti – sia per il giudizio di primo grado, che ha dato luogo al decreto cassato, sia per il giudizio di rinvio, e della somma di Euro 1100,00 di cui Euro 1000,00 per onorari, per entrambe le fasi legittimità.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; nonchè delle spese del primo giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori legge; del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– dispone la distrazione delle spese sopra liquidate in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, antistatario.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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