Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5532 del 06/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 06/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.06/03/2017),  n. 5532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

sul ricorso 19466/2013 proposto da:

PLURA DI R.G. & C. SAS (OMISSIS), rappresentata e

difesa dall’avvocato VITTORIO GOBBI come da delega in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI TORINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 442/2013 del TRIBUNALE di TORINO,

depositata il 24/01/2013;

La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380 bis 1 del

20/1/2017, udita la relazione del consigliere Antonello Cosentino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

la società Plura di R.G. & C. s.a.s. ha proposto ricorso, sulla scorta di cinque motivi, per la cassazione della sentenza del tribunale di Torino che, confermando la sentenza del giudice di pace della stessa città, ha respinto l’opposizione dalla stessa proposta contro l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Torino per eccesso di velocità, contestato sulla scorta di una accertamento effettuato mediante strumenti di rilevamento a distanza in (OMISSIS);

la Prefettura di Torino ha resistito con controricorso;

considerato che:

la preliminare eccezione di nullità della notifica del ricorso (perchè effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino invece che presso l’Avvocatura generale dello Stato) sollevata nel controricorso della difesa erariale va disattesa in ragione della sanatoria di tale nullità conseguita al deposito del controricorso da parte della intimata Prefettura;

con i primi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta, si censura – sotto il profilo dell’insufficiente e illogica motivazione e sotto il profilo della violazione di legge – la statuizione con cui il tribunale ha disatteso l’istanza di disapplicazione del decreto prefettizio che – ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 2, convertito dalla L. n. 168 del 2002 – aveva incluso il (OMISSIS) nella categoria delle strade per le quali, non essendo possibile il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza, potevano essere istallati i dispositivi di cui al comma 1 dello stesso art. 4, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento ivi indicate; al riguardo il tribunale ha affermato che i decreti prefettizi emanati ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 non sarebbero sindacabili nel merito da parte dell’autorità giudiziaria e, per altro verso, che la strada ove era stato accertato l’illecito era stata dichiarata “strada urbana di scorrimento” con delibera della giunta comunale di (OMISSIS); i due motivi sono complessivamente fondati perchè, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare con la sentenza n. 7872/11, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2 C.d.S., commi 2 e 3, e non altre; è, pertanto, illegittimo – e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal comma 2, lett. D), del citato art. 2 C.d.S.; alla stregua di tale principio di diritto il tribunale di Torino ha dunque errato nel ritenere di non poter sindacare la legittimità del provvedimento prefettizio D.L. n. 121 del 2002, ex art. 4, dovendo anzi, al contrario, procedere a tale sindacato e, a tal fine, verificare se le caratteristiche oggettive della strada in questione consentissero di ricondurla nell’ambito della categoria di cui all’art. 2 C.d.S., lett. D);

col terzo motivo si denuncia – con riferimento all’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2 – l’omessa motivazione del tribunale sul motivo di appello concernente la mancanza di firma autografa sulla ordinanza ingiunzione; la motivazione della sentenza gravata va corretta, perchè i riferimenti normativi ivi menzionati (artt. 383 e 385 reg. esec. C.d.S. e D.L. n. 6 del 1991, art. 6 quater) riguardano la sottoscrizione del verbale di contestazione della polizia municipale, mentre il motivo d’appello dell’opponente lamentava la mancata sottoscrizione della ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto; il motivo di ricorso va tuttavia disatteso, perchè l’atto amministrativo non è invalido solo perchè privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell’atto stesso (cfr. Cass. 11458/12) e, d’altra parte, nel ricorso non si riferisce che nel merito siano state dedotte ragioni che impedissero di evincere dal contesto dell’impugnata ordinanza ingiunzione la riferibilità della stessa al titolare del potere di adottarla;

col quarto motivo si denuncia il vizio di insufficiente e/o illogica motivazione e la violazione di norme di legge (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, comma 2, e L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23) in cui tribunale sarebbe incorso disattendendo il motivo di appello relativo al rigetto del motivo di opposizione concernente la violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dai dipendenti della ditta Ma., sostituitisi agli agenti della polizia municipale nella creazione e nella notificazione del documento adoperato per la contestazione dell’illecito; la doglianza è inammissibile perchè non indica le disposizioni sulla disciplina del trattamento dei dati personali asseritamente violate, nè l’autore della violazione, nè quindi illustra come tale asserita violazione incida sulla legittimità dell’ordinanza ingiunzione;

con il quinto motivo si denuncia il vizio di insufficiente e/o illogica motivazione e la violazione di norme di legge (art. 201 C.d.S., comma 3, artt. 148 e 149 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 3) in cui tribunale sarebbe incorso disattendendo le istanze dell’opponente di ammissione della testimonianza del comandante della Polizia municipale di (OMISSIS) e dell’agente verbalizzante; il motivo è inammissibile perchè omette di precisare nel ricorso il contenuto dei capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell’impugnata sentenza;

in definitiva il ricorso va accolto in relazione ai primi due motivi e rigettato in relazione agli altri e la sentenza gravata va cassata con rinvio in relazione ai motivi accolti.

PQM

accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza, rinvia al tribunale di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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