Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5531 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. II, 28/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 6282/16) proposto da:

T.A., (C.F.: (OMISSIS)) e POLESINE ACQUE S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e

difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.

Antonio Corraini, nonchè dall’Avv. Cinzia Silvestri in virtù di

procura alle liti autenticata nella firma dal notaio C.

(rep. 77597) e domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione, in Roma, Piazza Cavour;

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO, (P.I.: (OMISSIS)), in persona

del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Licia

Paparella ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Nicola Massafra, in Roma, Largo Ecuador, n. 6;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1966/2015,

depositata il 19 agosto 2015 (non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 novembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

A seguito di processo verbale del 28 marzo 2006 elevato dall’ARPAV la Provincia di Rovigo emetteva ordinanza-ingiunzione in data 23 marzo 2011 nei confronti, tra gli altri, di T.A. e dell’obbligata in via solidale s.r.l. Sodea con riferimento alla violazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 54.

L’adito Tribunale di Rovigo, con sentenza n. 409/2012, rigettava l’opposizione formulata dai due predetti destinatari dell’indicato provvedimento sanzionatorio.

Sull’appello del T. e della s.r.l. Sodea e nella costituzione dell’ente appellato, la Corte di appello di Venezia respingeva, con sentenza n. 1966/2015, il gravame.

Avverso la citata sentenza di secondo grado hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione – affidato a quattro motivi – il T.A. e la Polesine Acque s.p.a. (quale società incorporante per fusione la s.r.l. Sodea), resistito con controricorso dalla Provincia di Rovigo.

In data 11 settembre 2019 i difensori del T.A. e della Polesine Acque s.p.a. hanno depositato dichiarazione – dell’8 luglio 2019 – di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c. sottoscritta dai medesimi difensori (costituiti in virtù di procura speciale loro conferita e comprensiva anche del potere di rinunciare agli atti e all’azione del giudizio), instando per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio.

A tale atto di rinuncia risulta aver aderito con coeva accettazione il difensore costituito per la controricorrente Provincia di Rovigo con dichiarazione e sottoscrizione apposte in calce alla stessa rinuncia come formalizzata dai ricorrenti e ritualmente depositata.

Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391 c.p.c., comma 1, senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell’ipotesi prevista dallo stesso art. 391 c.p.c., comma 4.

Da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rituale rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte di cassazione, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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