Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5531 del 10/03/2014
Civile Decr. Sez. 2 Num. 5531 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud.
sul ricorso 23736-2012 proposto da:
AMBIENTE E NUTRIZIONE S.r.l. 04356840159, in
persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante Sig.
Corrado Vezzani, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio
dell’avvocato VALVO GIUSEPPE, rappresentato e
difeso dall’avvocato DELLA CHA’ ALESSANDRO;
– ricorrente contro
FALLIMENTO
BIOVIT
S.r.l.
06383310585,
in
persona del curatore Dott. Alessandro Palombi,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
2014
GIUSEPPE MAZZINI 119, presso lo studio
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dell’avvocato DE CESARE GIULIO, rappresentato
e difeso dall’avvocato LUCCHETTI DINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2816/2012 della CORTE
Data pubblicazione: 10/03/2014
D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/05/2012;
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REPUBBLICA ITALIANA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL PRESIDENTE
NUTRIZIONE S.r.l., in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale
rappresentante sig. Corrado Vezzani ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso
inscritto al n. 23736 del R.G. per l’anno 2012 proposto contro FALLIMENTO
BIOVIT S.r.l.;
considerato che l’atto risulta sottoscritto dal difensore Avv. Alessandro Della Chà;
considerato, altresì, la controparte, ritualmente costituita, ha dichiarato di accettare la
rinunzia, con atto sottoscritto anche dal difensore Avv.to Dino Lucchetti;
ritenuto che la rinunzia si è perfezionata e che, per le ragioni esposte, non si deve
pronunziare su altri ricorsi e non si deve pronunziare sulle spese del grado; visti gli artt.
390 e391 cod. proc. civ., nel nuovo testo introdotto dall’art. 15 D. L.gt. 2 febbraio 2006,
n. 40;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara estinto il processo di cassazione di cui sopra per rinunzia al ricorso. Il presente
decreto avrà effetto di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione
dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (art. 391
Compensa le spese.
Roma, 28 febbraio 2014
InA comma cpc).
Ritenuto che con atto depositato in data 16 dicembre 2013, AMBIENTE e