Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5531 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.06/03/2017),  n. 5531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3966-2013 proposto da:

A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO UGONIO 3 presso lo studio dell’avvocato GISELLA PINO,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO MENNA, FAUSTO

A.;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA CHIETI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

UNIONE COMUNI DELLA MARRUCINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 229/2011 del TRIBUNALE DI CHIETI sezione

distaccata di ORTONA, depositata il 30/11/2011;

La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380 bis 1 del

20/1/2017;

udita la relazione del consigliere Antonello Cosentino.

Fatto

RILEVATO

che:

A.M. ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Ortona, confermando la sentenza del giudice di pace Orsogna, ha rigettato l’opposizione da lei proposta avverso l’ordinanza ingiunzione emessa al prefetto di Chieti per violazione dell’art. 157 C.d.S., commi 2 e 5, per sosta vietata;

la Prefettura di Chieti ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La preliminare eccezione di tardività del ricorso per cassazione, sollevata dalla difesa erariale, va disattesa perchè la sentenza impugnata è stata depositata il 30.11.2011 ed il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica a mezzo posta l’ultimo giorno utile, ovvero il 15.1.2013;

i primi tre motivi di ricorso vanno giudicati inammissibili per carenza di specificità, in quanto si risolvono in un cumulo eterogeneo di censure promiscuamente proposte (cfr. Cass. 19959/14); tali motivi mescolano inestricabilmente, in modo caotico e confuso, doglianze di violazione di legge e di vizio motivazionale, cosicchè la loro formulazione non permette di “cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati” (in termini, Cass. S.S.U.U. 9100/15);

il quarto motivo di ricorso, rubricato con riferimento al “difetto di giurisdizione del giudice amministrativo-civile rispetto a quello penale” è enunciato ma non sviluppato;

l’unica doglianza dotata Di sufficiente intelligibilità è quella rinvenibile nel secondo e terzo motivo con riferimento alla condanna della ricorrente alle spese del primo e secondo grado di giudizio, disposta dal tribunale in assenza di appello incidentale della Prefettura avverso la statuizione di compensazione delle spese del primo grado adottata dal giudice di pace; tale doglianza è fondata perchè il tribunale, rigettando l’appello della A. avverso la sentenza di primo grado, non poteva riformare tale sentenza, in difetto di appello incidentale della Prefettura, nel capo relativo alle regolazione delle spese;

la sentenza gravata va quindi cassata in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il Collegio può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, trattandosi di liquidare esclusivamente le spese del giudizio di appello, atteso il giudicato formatosi sulla statuizione di compensazione delle spese del primo grado;

le spese del giudizio di legittimità si compensano in considerazione della soccombenza reciproca della ricorrente e della Prefettura di Chieti.

PQM

accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza gravata limitatamente al capo relativo alle regolazione delle spese e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di appello in euro 450 per onorari ed euro 300 per diritti, oltre accessori di legge; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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