Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5530 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. II, 28/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto AL N.R.G. 26270/’16) proposto da:

P.G., (C.F.: (OMISSIS)) e CONAIR ITALY s.r.l. (P.I.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentati e difesi, in virtù di distinte procure speciali in

calce al ricorso, dall’Avv. Cristiano Dalla Torre ed elettivamente

domiciliati presso lo studio dell’Avv. Domenico Naso, in Roma,

Salita di S. Nicola da Tolentino, n. 1/b;

– ricorrenti –

contro

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO,

(C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente pro-tempore,

rappresentata e difesa, a mezzo di procura speciale apposta in calce

al controricorso, dagli Avv.ti Teo Quarzo e Stefano Sbordoni ed

elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, v.

Arenula, 16;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 844/2016

(depositata il 14 aprile 2016);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 novembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con separati ricorsi (poi riuniti), il sig. P.G., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Conair Italy s.p.a., nonchè il sig. V.B.G., in proprio e quale Presidente del Consiglio di amministrazione della citata società, proponevano rispettivamente opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni nn. (OMISSIS) emesse il 16 luglio 2013 dalla c.c.I.A.A. di Milano, con le quali veniva loro ingiunto il pagamento della somma di Euro 10.329,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione della L. n. 791 del 1977, art. 6 come sostituito dal D.Lgs. n. 626 del 1996, art. 1 per aver messo in commercio un asciugacapelli accompagnato da una dichiarazione di conformità incompleta, con riferimento al nome e all’indirizzo del fabbricante.

Nella costituzione della c.c.I.A.A. di Milano, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1024/2014, annullava l’ordinanza-ingiunzione emanata nei confronti di V.B.G. limitatamente alla sua posizione personale, rigettando nel resto le formulate opposizioni.

2. Interposto appello da parte di tutti e tre gli opponenti a cui resisteva l’appellata c.c.I.A.A. di Milano, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 844/2016, respingeva il gravame, confermando integralmente l’impugnata sentenza, con la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del grado.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte veneta ravvisava l’infondatezza di tutti motivi addotti a sostegno dell’appello, avuto riguardo; – sia alla non estensione dell’effetto estintivo dell’obbligazione nei confronti degli altri ingiunti (per effetto dell’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione nei riguardi del V. in proprio per irritualità della notificazione del verbale di accertamento); – sia alla contestazione dell’invalidità della notificazione dell’ordinanza-ingiunzione effettuata a mezzo pec all’indirizzo della s.p.a. Conair Italy; – sia alla legittimità della contestazione operata con riferimento al fatto storico rimasto accertato concretante la violazione ascritta agli ingiunti e sia, infine, alla sussistenza della violazione stessa siccome il prodotto in questione non riportava alcuna indicazione in ordine all’identificazione e all’indirizzo del fabbricante o rappresentante nell’U.E..

3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, il P.G. e la Conair Italy. L’intimata c.c.I.A.A. di Milano si è costituita con controricorso.

La difesa delle parti ricorrenti ha depositato anche memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo – riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – i ricorrenti hanno denunciato la violazione, falsa ed erronea applicazione del combinato disposto di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3 e art. 14, commi 2-3 e 6, per non aver la Corte territoriale accertato e dichiarato, con riguardo all’ordinanza-ingiunzione n. 2013/66004092 emessa nei confronti del sig. V. B.G. e della coobbligata Conair Italy s.r.l., anche l’estinzione dell’obbligazione solidale in capo a Conair Italy s.r.l. per omessa tempestiva contestazione della violazione al citato V..

2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omessa, apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile motivazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui, con riguardo all’ordinanza-ingiunzione n. 2013/66004092 emessa nei confronti del sig. V. B.G. e della coobbligata Conair Italy s.r.l., non aveva accertato e dichiarato che l’obbligazione solidale di pagamento derivante dalla citata ordinanza-ingiunzione a seguito dell’estinzione dell’obbligazione in capo al sig. V. B.G. per omessa tempestiva contestazione della violazione, si fosse estinta anche nei confronti della coobbligata Conair Italy s.r.l..

3. Con la terza censura i ricorrenti hanno prospettato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione, falsa ed erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 145,148 e 149-bis c.p.c. in relazione agli artt. 156,157 e 160 c.p.c., per aver la Corte di appello ritenuto valida la notifica dell’ordinanza-ingiunzione alla Conair Italy s.r.l. nonchè per aver considerato sanata l’inesistenza della notifica stessa per effetto dell’intervenuta proposizione del ricorso.

4. Con la quarta doglianza i ricorrenti hanno denunciato – sempre con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – sia la violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del principio di corrispondenza tra i fatti contestati e quelli per i quali era stata emessa l’ingiunzione di pagamento, sia la violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 2 e della L. n. 791 del 1977 nonchè degli allegati I, II e III della medesima legge.

5. Con la quinta censura i ricorrenti hanno dedotto – ancora con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – sia la violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del principio di corrispondenza tra i fatti contestati e quelli per i quali era stata emessa l’ingiunzione di pagamento, sia la violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del diritto di difesa ai sensi del combinato disposto di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14 e art. 18, comma 1.

6. Con il sesto motivo – rivolto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – i ricorrenti hanno prospettato il vizio di omessa, apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte veneta aveva ritenuto che vi fosse corrispondenza tra i fatti contestati nel verbale di accertamento della CCIAA di Treviso con quelli per i quali era stata emessa l’ingiunzione di pagamento da parte della CCIAA di Milano.

7. Con la settima censura i ricorrenti – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – hanno denunciato il vizio di nullità della sentenza per assoluta carenza di struttura logica, incomprensibilità nel passaggio dalle premesse all’esito finale del ragionamento e, dunque, della motivazione meramente apparente nella parte in cui la Corte veneta aveva ritenuto che vi fosse corrispondenza tra i fatti contestati nel verbale di accertamento della CCIAA di Treviso con quelli per i quali era stata emessa l’ingiunzione di pagamento da parte della CCIAA di Milano.

8. Con l’ottavo ed ultimo motivo i ricorrenti hanno dedotto il vizio di omessa, apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile motivazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la “nuova” e “diversa” violazione contestata dalla CCIAA di Milano nelle emesse ordinanze-ingiunzioni (“mancanza del nome e dell’indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunità Europea nella dichiarazione di conformità”).

9. Ritiene il collegio che i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente siccome connessi e relativi alla stessa questione, ancorchè prospettata sotto i distinti profili della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo.

Essi sono privi di fondamento e vanno rigettati.

E’, innanzitutto, del tutto insussistente il vizio ricondotto (nel secondo motivo) all’art. 360 c.p.c., n. 5 poichè la motivazione sul punto esiste ed è logicamente spiegata (v., in particolare, pag. 6), avendo la Corte veneta preso esplicita posizione sulla mancata configurabilità dei presupposti per la estensione degli effetti estintivi, conseguente all’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione nei confronti del V., anche nei riguardi della Conair Italy s.r.l., comunque rivestente la qualità di coobbligata solidale.

Quanto alla supposta violazione di legge deve evidenziarsi che l’orientamento giurisprudenziale richiamato in ricorso è stato superato dal contrapposto indirizzo (formatosi successivamente alla proposizione del ricorso) tracciato con la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 22082 del 2017 secondo cui: “in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicchè l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell’ipotesi in cui quest’ultima, ai sensi della detta L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l’ulteriore conseguenza che l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del suo obbligo verso l’Amministrazione” (in senso conforme v., da ultimo, Cass. n. 11774/2019).

Pertanto, alla stregua del riportato principio, è da escludere la sussistenza del prospettato vizio di violazione di legge.

10. Anche la terza censura è infondata e deve, perciò, essere respinta.

In disparte la carenza di specificità della censura per non aver i ricorrenti indicato quando i documenti relativi alla notificazione all’indirizzo pec della Conair Italy s.r.l. erano stati effettivamente prodotti nei gradi di merito, il motivo non coglie nel segno avendo la Corte di appello (confermando quella di primo grado) accertato la sicura riferibilità dell’indirizzo di pec alla predetta società, la quale, in ogni caso, proponendo ricorso avverso l’ordinanza-ingiunzione (della cui invalida notifica si lamenta e che non è qualificabile come inesistente: cfr. Cass. n. 11574/2018) ha dimostrato di esserne venuta a conoscenza, per l’appunto impugnandola e deducendo le relative doglianze anche sul merito della violazione, così potendo dispiegare pienamente il suo diritto di difesa, in tal modo venendosi a configurare la sanatoria della possibile nullità della notificazione, che ha, quindi, comunque raggiunto il suo scopo.

11. I successivi motivi dal quarto al settimo possono essere esaminati congiuntamente in quanto – sotto i diversi profili di violazione di legge e di omesso esame – riguardano la medesima questione sull’assunta violazione del principio di corrispondenza tra i fatti contestati e quelli per i quali era stata emessa l’ingiunzione di pagamento, con conseguente asserita violazione del diritto di difesa ai sensi del combinato disposto di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14 e art. 18, comma 1.

Osserva il collegio che i vizi ricondotti all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 (di cui, specificamente, al sesto e settimo motivo) sono del tutto insussistenti sia perchè la motivazione c’è ed è chiara sia perchè non può dirsi configurata alcuna nullità che attenga allo svolgimento logico-giuridico della motivazione della sentenza di appello sul punto, in relazione alla quale non è ormai nemmeno più deducibile (dopo la novellazione, nel 2012, dell’art. 360, n. 5 la cui versione risulta temporalmente applicabile nella causa in questione) il profilo dell’insufficienza o della mera contraddittorietà (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 8053 e 8054 del 2014) della motivazione stessa (che, nel caso di specie, non è assolutamente apparente).

Non risultano nemmeno configuratesi le prospettate violazioni di legge avendo correttamente la Corte di appello di Venezia rilevato che – pur a fronte della riconducibilità astratta della violazione ad una disposizione diversa da quella effettivamente esatta (alla L. n. 791 del 1977, art. 6 anzichè a quella di cui all’art. 2 stessa legge, per effetto del richiamo nella prima norma della disciplina in tema di sicurezza contemplata dalla seconda) – non può sostenersi che la violazione riscontrata in sede di accertamento non corrisponda a quanto riportato come fatto contestato in sede di ordinanza-ingiunzione, nè, quindi, che quest’ultima non sia stata preceduta da una rituale attività di contestazione avente ad oggetto il medesimo fatto storico (donde l’insussistenza della prospettata violazione del diritto di difesa) coincidente con la messa in commercio di un dispositivo elettrico privo dei prescritti requisiti relativi all’identificazione e all’indirizzo del fabbricante o rappresentante nell’U.E.

In concreto, perciò, non può ritenersi che la CCIAA di Milano abbia violato il precetto della corrispondenza tra contestazione e decisione sanzionatoria non avendo, invero, pronunciato ordinanza-ingiunzione per un fatto non attribuito alle parti destinatarie in sede di contestazione, e non risultando, sul piano sostanziale (ma solo formale, senza, però, alcuna rilevanza o incidenza sulla piena esplicazione del diritto di difesa), applicate norme effettivamente diverse da quella in essa richiamate.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 6408/1996 e Cass. n. 2084/2005), in tema di sanzioni amministrative, l’autorità amministrativa viola il precetto della corrispondenza tra contestazione e condanna solo quando pronunci ordinanza-ingiunzione per un fatto (individuato sia negli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie astratta dell’infrazione amministrativa, sia nelle circostanze che comunque influiscano sulla pronuncia) non attribuito al trasgressore in sede di contestazione, o applichi norme diverse da quelle richiamate nella stessa contestazione, ma solo a condizione che esse pongano riferimento a materie o fatti oggettivamente diversi e la loro imputazione determini la lesione del diritto di difesa o del contraddittorio, aspetti che non sono affatto venutisi a configurare nella fattispecie dedotta in giudizio.

12. L’ottavo ed ultimo motivo è anch’esso privo di fondamento giuridico, dal momento che con lo stesso risulta dedotto un vizio di omessa od apparente motivazione sulla ravvisata insussistenza della diversità tra quanto contestato e quanto ritenuto con l’opposta ordinanza-ingiunzione che non può dirsi – con riferimento a quanto già affermato in risposta ai tre precedenti motivi assolutamente configuratosi nella fattispecie per l’esaustiva e logica motivazione adottata sul punto dal giudice di appello (rispondente anche ai principi giuridici elaborati da questa Corte sulla indicata questione, pure prima richiamati), culminata nell’accertato esito alla stregua del quale la dichiarazione di conformità verificata nel caso di specie riportava solo il nome Babyliss S.A., quale firmataria, non emergendo, però, alcuna indicazione relativa all’identificazione e all’indirizzo del fabbricante o rappresentate nell’U.E., con ciò ponendosi in contrasto con il disposto dell’allegato II della L. n. 791 del 1977 che, nel regolamentare la “Marcatura CE di conformità e di dichiarazione CE di conformità” stabilisce univocamente che quest’ultima dichiarazione “deve comprendere nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentate stabilito nella Comunità”.

13. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna delle parti ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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