Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5530 del 10/03/2014
Civile Decr. Sez. 2 Num. 5530 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Od.
sul ricorso 15004-2009 proposto da:
THAMUS CONSORZIO PER L’INGEGNERIA DOCUMENTARIA
MULTILINGUE 02439800653,in liquidazione, in persona
del legale rappresentante il liquidatore pro tempore
Dott. Franco Pascalicchio elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio
dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
DE DONATO ANTONIO DDBNTN31TO4H703C, DE DONATO ELVIRA,
DE DONATO MARIA DDNMRA33R43H703G, DE DONATO FRANCO
DE DONATO LUCIA DDNLCU42T46H703L, DE DONATO LUCIO
2014
DDNLCU35S02H703W, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dagli avvocati CIBELLI ANTONIO, CARAMANNO
ANGELO;
EGIDIO LOREDANA GDELDN44T64L424B, domiciliata ex lege
Data pubblicazione: 10/03/2014
in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
NATELLA CARMINE, ALESSANDRO SADA;
– controricorrenti nonchè contro
FIME LEASING S.p.A. in liquidazione in persona del
liquidatore;
– intimati –
avverso la sentenza n. 451/2008 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 30/04/2008;
VITOLO ANTONIO, VISCIDO GIOVANNI, AFFAITATI PIETRO,
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL PRESIDENTE
Ritenuto che con atto depositato in data 19 febbraio 2014, THAMUS CONSORZIO
persona del liquidatore pro tempore Dott. Franco Pascalicchio, ha dichiarato di voler
rinunziare al ricorso inscritto al n. 15004 del R.G. per l’anno 2009, proposto contro
DE DONATO ANTONIO, DE DONATO LUCIO, DE DONATO FRANCO, DE
DONATO ELVIRA, DE DONATO LUCIA, DE DONATO MARIA ed EGIDO
LOREDANA, costituiti con controricorso;
considerato che l’atto risulta sottoscritto dal difensore Avv.to Giuseppe Consolo;
considerato, altresì, che l’atto di rinunzia è stato notificato alle controparti ut supra,
ritualmente costituite, che hanno dichiarato di accettare la rinunzia, con atto sottoscritto
anche dai difensori ;
ritenuto che la rinunzia si è perfezionata e che, per le ragioni esposte, non si deve
pronunziare su altri ricorsi e non si deve pronunziare sulle spese del grado; visti gli artt.
390 e391 cod. proc. civ., nel nuovo testo introdotto dall’art. 15 D. L.gt. 2 febbraio 2006,
n. 40;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara estinto il processo di cassazione di cui sopra per rinunzia al ricorso. Il presente
decreto avrà effetto di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione
dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (art. 391 III^ comma cpc).
Roma, 27 febbraio 2014
per L’INGEGNERIA DOCUMENTARIA MULTILINGUE, in liquidazione, in