Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5530 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 08/03/2010), n.5530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.F.P. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

16/04/2008, n. 1773/07 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. SALVAGO Salvatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che la Corte di appello di Napoli, con decreto del 16 aprile 2008, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere a P.F.P. un indennizzo di Euro 8.250,00, oltre interessi legali per l’irragionevole durata di un procedimento in materia di lavoro pubblico dipendente iniziato davanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania con ricorso del 26 febbraio 1999, e tuttora pendente, osservando:

a) che il giudizio avrebbe dovuto avere durata complessiva di 3 anni, laddove si era protratto per poco piu’ di 8 anni;

b)che tale durata eccedeva alla data della citazione quella ritenuta ragionevole dalla CEDU; per cui doveva essere liquidato il danno non patrimoniale in misura equitativa corrispondente ad Euro 8.250,00.

Che il P. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato a 7 motivi, con i quali, deducendo violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU, degli artt. 1223 e 1226 c.c. nonche’ insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione, ha censurato la decisione: sia nella liquidazione del quantum nell’importo di soli Euro 8.250,00, sia in ordine alla durata del processo ed alla liquidazione delle spese processuali; e che il Ministero non ha spiegato difese, osserva:

A) Il collegio ritiene, anzitutto di dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso perche’ si risolve nella trascrizione di parte del contenuto di alcune decisioni della CEDU, ed in particolare modo della sentenza 29 marzo 2006 della Grande Chambre della Corte in causa Scordino c./Italia, nonche’ in un generico addebito alla sentenza impugnata di non averne applicato i principi; nonche’ il secondo relativo alla durata del processo, perche’ il decreto impugnato ha liquidato l’indennizzo con riferimento all’intero periodo in cui questo si e’ protratto e non soltanto per il periodo eccedente la durata ragionevole, come prescritto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2;

B) Inconsistenti sono le censure che si appuntano sulla insufficienza del ristoro del danno non patrimoniale: e’ ben vero, infatti, che il giudice nazionale deve in linea di principio uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarita’ della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto. Ma nel caso concreto la Corte di appello si e’ puntualmente attenuta a questi principi in quanto ha, anzitutto, liquidato il danno non patrimoniale per il fatto in se’ della violazione della durata irragionevole del processo, quale evento che si verifica normalmente, e cioe’ di regola per effetto della violazione stessa: senza bisogno di alcun sostegno probatorio relativo al singola fattispecie (Cass. sez. un. 1239, 1240 e 1241/2004 e successive).

Lo stesso ricorrente, poi, ha piu’ volte riconosciuto che la valutazione equitativa del danno morale per tale genere di controversie oscilla nella giurisprudenza della Corte europea tra “i 1000,00 e 1500,00 Euro per anno di durata della procedura”, menzionando anche numerose decisioni della CEDU in materia di obbligazioni; per cui il decreto impugnato che ha determinato l’indennizzo nella misura di circa Euro 1.000,00 per anno, e per un periodo superiore a quello di irragionevole durata del processo, ha applicato rigorosamente i parametri elaborati da detta Corte.

D) Infondata e’ anche la censura che verte sul punto del mancato riconoscimento del c.d. bonus, in quanto nella determinazione del risarcimento dovuto, mentre la durata della ingiustificata protrazione del processo e’ un elemento obiettivo che si presta a misurare e riparare un pregiudizio non patrimoniale tendenzialmente sempre presente ed eguale, l’attribuzione di una somma ulteriore postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore.

Sicche’, quando il giudice non attribuisce il c.d. bonus e percio’ nega che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato, la critica del punto della decisione non puo’ essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non e’ stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni e se del caso alle prove delle allegazioni addotte nel giudizio di merito.

E) inammissibili sono i motivi con cui il ricorrente si duole della compensazione delle spese processuali (6^ e 7^ motivo): in tema di regolamento di dette spese, costituisce principio giurisprudenziale del tutto pacifico, che la relativa statuizione e’ sindacabile in sede di legittimita’, nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 c.p.c., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa, – per cui esula, da tale sindacato e rientra, invece, nel potere discrezionale del giudice del merito, ex art. 92 c.p.c., la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite: nel caso peraltro motivata per la sproporzione esistente tra l’indennizzo richiesto con il ricorso e l’importo assai piu’ modesto attribuitogli dal decreto.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

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