Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5530 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.06/03/2017),  n. 5530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8126/2013 proposto da:

M.F., (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo ex

art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, V.DEGLI SCIPIONI

132, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MORICONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA e GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 845/2012 del TRIBUNALE di LODI, depositata il

19/09/2012;

La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380 bis 1 del

20/1/2017;

udita la relazione del consigliere Antonello Cosentino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

M.F. ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Lodi, confermando la sentenza del giudice di pace Codogno, ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il verbale del 28/4/2009 con cui la polizia stradale di Milano gli aveva contestato, sulla scorta di una accertamento effettuato mediante tutor, la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, per eccesso di velocità sull’autostrada (OMISSIS) nel territorio del Comune di (OMISSIS);

il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso;

considerato che:

preliminarmente va giudicato ultroneo il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015 contenuto nella memoria depositata dal ricorrente in prossimità dell’adunanza della camera di consiglio; nel ricorso, infatti, non è stato specificamente impugnato il capo della sentenza del tribunale – sul quale si è conseguentemente formato il giudicato – che ha dichiarato l’eccezione dell’opponente relativa alla mancata verifica periodica della taratura del dispositivo di misurazione della velocità inammissibile (perchè tardivamente proposta) e, comunque, infondata (alla stregua del l’esame dei documenti prodotti dall’Amministrazione);

i primi due motivi di ricorso censurano la sentenza gravata – il primo sotto il profilo della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6 bis, art. 2697 c.c., e art. 115c.p.c., e il secondo nuovamente sotto il profilo della violazione dell’art. 115 c.p.c., oltre che sotto il profilo dell’insufficienza motivazionale – per aver disatteso l’eccezione dell’opponente relativa alla mancata dimostrazione dell’esistenza di una segnaletica che avvisasse gli utenti della strada della rilevazione a distanza della velocità dei veicoli; i motivi, da esaminare congiuntamente, vanno giudicati fondati in relazione alla dedotta censura di violazione di legge; l’affermazione della sentenza gravata secondo cui il giudice di pace avrebbe argomentato correttamente l’esistenza di cartelli sulla carreggiata ricorrendo al fatto notorio, giacchè “tutti gli utenti della strada lombardi, infatti, sanno che sulla principale arteria autostradale italiana (la (OMISSIS)) in uno dei tratti di maggiore rilevanza intensità del traffico ((OMISSIS)) esistono cartelli verticali che segnalano la rivelazione della velocità tramite SafetuTutor, sicchè l’autorità non doveva dare la specifica prova dell’esistenza di cartelli che tutti sanno presenti” (pag. 3 della sentenza), contrasta con il disposto dell’art. 115 c.p.c., comma 2, che consente al giudice di porre a fondamento delle decisioni, senza bisogno di prova, le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza; il tribunale ha infatti adottato una inesatta nozione di notorio, giacchè l’art. 115 c.p.c., comma 2, fa riferimento ad eventi di carattere generale ed obiettivo, che proprio perchè tali (come, ad esempio, la svalutazione monetaria, oppure un evento bellico) non hanno bisogno di essere provati nella loro specificità, e non prevede che, ai fini probatori previsti da detta norma, si possa generalizzare una situazione particolare (cfr. Cass. 2379/06); anche se la considerazione della notorietà può essere limitata ad una cerchia sociale o territoriale ristretta (tra le tante, Cass. 16165/01), per tale deve intendersi un insieme di persone aventi tra loro una comunanza di interessi, cosi da far assurgere all’alveo del notorio anche nozioni sicuramente esorbitanti da quella cultura media che rappresenta il naturale parametro della nozione in oggetto (Cass. 5809/01), e tale comunità ristretta non può ravvisarsi con carattere territoriale (come ritenuto nel riferimento del tribunale agli “utenti della strada lombardi”) per far assurgere al notorio specifiche caratteristiche di una sede stradale che, come un’autostrada, è per definizione destinata ad un traffico non locale;

l’accoglimento dei primi due mezzi di ricorso implica l’assorbimento del terzo, dovendo il giudice di rinvio procedere ad una nuova regolazione delle spese giudiziali in relazione all’esito finale della controversia.

PQM

accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza, rinvia al tribunale di Lodi, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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