Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5529 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. II, 28/02/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27264-2017 proposto da:

T.A., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato EGIDIO LIZZA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI BOCCHINO;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

11/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

Udito il P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pepe Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del quinto

motivo, l’inammissibilità del primo e del secondo e per il rigetto

dei restanti motivi;

Udito l’avvocato EGIDIO LIZZA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma di condanna al pagamento in favore di R.R., + ALTRI OMESSI della somma di 91 mila Euro per l’irragionevole durata di una causa civile svoltasi, in primo grado dinanzi al Tribunale di Benevento e definita con sentenza del 18 febbraio 2005 e, in grado di appello, dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli e definita con sentenza del 7 novembre 2012.

2. La Corte d’Appello accoglieva parzialmente l’opposizione, revocava il decreto opposto, dichiarava inammissibile la domanda proposta da D.L.S. in proprio e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 3000 in favore di C.C.A., Euro 2000 in favore di M.F., Euro 5000 ciascuno in favore di R.R., + ALTRI OMESSI.

2.1 Il giudice del gravame, in primo luogo respingeva l’eccezione di tardività della notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo osservando che la notificazione era stata effettuata regolarmente, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, secondo cui l’attività d’impulso del procedimento notificatorio può essere delegata ad altra persona, anche verbalmente, dal soggetto legittimato.

2.2 Accoglieva, invece, l’eccezione di difetto di legittimazione di D.L.S. che non risultava nè tra le parti originarie nè tantomeno intervenuto in epoca successiva nel giudizio presupposto, non assumendo alcun rilievo che lo stesso fosse intervenuto quale amministratore del condominio.

2.3 Accoglieva parzialmente il terzo motivo di ricorso, rilevando come C.C.A. era stato parte processuale esclusivamente in primo grado e, in seguito all’appello, si era costituito anche M.. Accoglieva in parte anche il quarto motivo condividendo le argomentazioni dell’Avvocatura dello Stato con riferimento alla determinazione di un lasso temporale complessivo pari a 11 anni, detraendo dai 18 complessivi di durata della causa, oltre ai 5 imputabili alla durata ragionevole, un ulteriore anno per stasi processuale tra il primo e il secondo grado e un ulteriore anno imputabile ad una serie di rinvii disposti nella causa di primo grado per deduzioni istruttorie ininfluenti e per il fallito tentativo di conciliazione.

3. R.R., + ALTRI OMESSI, hanno proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di sei motivi di ricorso.

4. Il Ministero della Giustizia intimato non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 75 c.p.c. in ordine al dichiarato difetto di legittimazione ad agire di D.L.S., in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente evidenzia che l’amministratore di condominio è legittimato ad agire per violazione del termine di ragionevole durata del processo avente ad oggetto l’impugnazione di delibera assembleare concernente la distribuzione dei posti auto all’interno di uno spazio comune.

La Corte territoriale ha erroneamente considerato D.L.S. come attore in proprio, quando nel ricorso introduttivo egli aveva speso la sua qualità di amministratore del condominio.

D’altra parte che il condominio fosse stato parte processuale del processo presupposto è circostanza che risultava chiaramente dall’allegazione del ricorso introduttivo ex L. n. 89 del 2001.

Il condominio a quel tempo era rappresentato dall’amministratore R.R. che agiva anche in proprio. Sicchè, l’eccezione della difesa erariale che aveva lamentato l’illegittimità della tutela indennitaria concessa in favore di D.L.S. e non nei confronti dell’amministratore pro tempore del condominio era errata perchè quest’ultimo aveva speso tale qualità.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

I ricorrenti ripropongono la medesima censura con riferimento anche all’omesso esame del fatto che nel ricorso introduttivo del giudizio D.L.S. aveva speso la sua qualità di amministratore pro tempore del condominio di (OMISSIS).

2.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono improcedibili.

La procura speciale depositata insieme con il ricorso, conferita in foglio spillato allo stesso, non è sottoscritta da D.L.S., anche se il suo nominativo è indicato nel testo tra coloro che la conferiscono.

Il successivo deposito, in data 15 novembre 2019, della procura speciale conferita da D.L.S. in data 10 novembre 2017, deve considerarsi irrituale, in quanto non effettuato nel termine, prescritto a pena di improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3.

Questa Corte ha invero già chiarito che detta norma, nel sancire, a carico del ricorrente, l’onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l’inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l’inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l’impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine (Sez. 3, Ord. n. 1271 del 2019).

In conclusione il deposito della procura speciale conferita da D.L.S. agli avvocati EGIDIO LIZZA e LUIGI BOCCHINO è avvenuto in data 15 novembre 2019, pertanto, risulta evidente la sua tardività e, dunque, l’improcedibilità del ricorso con riferimento alla parte predetta.

Può dunque procedersi all’esame dei restanti motivi di ricorso che riguardano gli altri ricorrenti firmatari della procura originariamente depositata unitamente al ricorso.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello abbia riconosciuto l’indennizzo a C.C.A. solo per il primo grado e a M.F. solo per il secondo grado. Infatti, il C.”, si era costituito nell’originario giudizio e poi aveva venduto l’appartamento al M. che si era costituito nel giudizio di appello oltre al C..

A parere dei ricorrenti la decisione della Corte d’Appello costituisce una pronuncia cosiddetta della terza via nella quale il giudice decide sulla base di questioni rilevate d’ufficio e sulle quali tra le parti non c’è stato alcun confronto processuale. Infatti, nella specie, secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha disatteso la richiesta formulata dalla difesa erariale di liquidare un unico indennizzo nei confronti del M. e del C., quale unica parte in senso sostanziale e ha ritenuto di limitare l’indennizzo da liquidare al primo rapportandolo al ritardo del primo grado e di limitare il secondo rapportandolo a quello del secondo grado.

Peraltro, la decisione viola l’art. 112 c.p.c. avendo il giudice reso una pronuncia oltre l’ambito delimitato dalla domanda esposta dalle parti.

4. Il quarto motivo è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU e contestuale dipendente violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in ordine alla presunta mancanza di legittimazione ad agire nel giudizio di secondo grado di C.C.A., in seguito alla cessione della propria quota dell’immobile, il tutto in relazione al disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo i ricorrenti la Corte d’Appello avrebbe violato la norma convenzionale citata, in quanto la decisione di limitare l’irragionevole durata del giudizio nei confronti del C. a soli sei anni circoscrivendola al solo periodo antecedente la cessione della quota dell’immobile di sua proprietà si fondava sull’erronea sovrapposizione di due piani del tutto distinti, quello della posizione sostanziale fatta valere nel giudizio presupposto e quello dell’irragionevole durata dello stesso giudizio.

La Corte non ha tenuto conto del fatto che il C. era comunque rimasto parte del processo anche nel secondo grado, senza che assumesse rilievo la vicenda legata alla cessione dell’immobile. Secondo il ricorrente in capo al C. perdurava l’interesse alla definizione del giudizio anche successivamente all’atto di cessione dell’immobile per l’importanza della controversia anche in relazione al rapporto interno intercorso tra il C. e il M.. Peraltro, il C., essendo stato destinatario della pronuncia di primo grado era parte necessaria del processo di secondo grado.

4.1 Il terzo e il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono fondati.

Ai sensi dell’art. 111 c.p.c., in caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo particolare del diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie e il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, solo se le altre parti vi consentono, può esserne estromesso.

Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte: “In tema di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e, pertanto, sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all’inizio della causa. Ne deriva che l’acquirente del diritto contestato, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario e che è validamente emessa la sentenza che non abbia disposto nei suoi confronti l’integrazione del contraddittorio” (Sez. 2, Sent. n. 14480 del 2018).

Nella specie, risulta dagli atti ed è circostanza non contestata che C.C.A. aveva partecipato anche al giudizio di secondo grado e dunque gli spettava anche per questa fase l’equa riparazione.

Deve dunque darsi continuità al seguente principio di diritto: “Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall’art. 111 c.p.c., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l’alienante mantiene la sua legittimazione attiva (“ad causam”), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo art. 111 c.p.c., comma 3, del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma. Ne discende che, ai fini della domanda di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, ciascuno di loro non potrà che riferire la pretesa indennitaria per violazione del termine ragionevole del processo alla diversa durata della rispettiva presenza nel giudizio presupposto” (Sez. 2, Sent. n. 1200 del 2015).

Spetterà al giudice del rinvio verificare la durata irragionevole con riferimento alla diversa partecipazione al giudizio del C., parte originaria del giudizio, e del M., parte interveniente ex art. 111 c.p.c.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU e contestuale violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in ordine alla determinazione della ragionevole durata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorrenti ritengono erronea la sentenza nella parte in cui ha sottratto dal calcolo della durata irragionevole il periodo di tempo di stasi processuale tra i due gradi, pari ad un anno, e un altro anno perchè addebitabile ad una serie di rinvii disposti nella causa di primo grado per deduzioni istruttorie ininfluenti per il fallito tentativo di conciliazione.

Il dispendio di tempo non è addebitabile al rinvio ma all’intervallo di tempo che intercorre tra un’udienza e l’altra e alla necessità di rinvii ampi dovuti al ruolo di udienza degli uffici giudiziari. Infatti, per quanto concerne i rinvii dell’udienza, la giurisprudenza di Strasburgo da sempre ha ritenuto che la circostanza che tali rinvii siano stati chiesti dalla parte che lamenta l’irragionevole durata del giudizio non esclude di per sè la violazione se l’intervallo tra le varie udienze sia stata eccessivamente lungo, atteso che il comportamento delle parti non dispensà giudici dall’assicurare il celere andamento del giudizio. Dunque, ciò che si può escludere sono solo ed esclusivamente i rinvii non giustificati imputabili alla parte ricorrente.

Peraltro, nella specie si trattava del legittimo esercizio di facoltà processuali come la richiesta di sospensione della delibera assembleare o produzioni istruttorie o tentativo di bonario componimento della lite.

5.1 Il quinto motivo è infondato.

In tema di ragionevole durata del processo, i rinvii dovuti ad espresse richieste della parte ricorrente o dei suoi difensori, o da costoro accettati espressamente o non contestati, costituiscono circostanze di fatto la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.

Quanto al periodo di tempo di stasi processuale intercorso tra i due gradi di giudizio è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quater, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, – secondo cui, ai fini del computo del termine ragionevole di durata, “non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa” – pur se destinato ad essere applicato ai giudizi introdotti successivamente all’11 settembre 2012, esprime un chiaro elemento interpretativo della “ratio” della legge sull’equa riparazione, da ritenersi operante, in assenza di una previsione legislativa di segno contrario, anche per i processi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore; sicchè non può essere addebitato all’amministrazione della giustizia il lasso di tempo di stasi processuale, nel quale nessun giudice è incaricato della trattazione del processo, come quello relativo al decorso del termine (nella specie, c.d. “lungo”) per proporre impugnazione” (Sez. 6-2, Sent. n. 26833 del 2016).

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1 e 2, nonchè dell’art. 6, paragrafo 1 e art. 41, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in merito alla quantificazione dell’indennizzo.

A parere dei ricorrenti una volta accertata la violazione del termine ragionevole di durata del procedimento i giudici della Corte d’Appello di Roma dovevano accogliere integralmente la richiesta di equa riparazione come prospettata nell’atto introduttivo del giudizio, come riconosciuto nel primo decreto monitorio, nel rispetto dei criteri ermeneutici e delle decisioni assunte dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Il decreto impugnato, in maniera del tutto apodittica, premesso che la durata ragionevole del contenzioso doveva essere fissata in 11 anni, affermava che fosse congruo liquidarsi con riferimento al presumibile modesto patema d’animo provato dalle parti un indennizzo pari a Euro 500 per anno e quindi a Euro 5500 per ciascuna delle parti, esclusi M.F. e C.C.A..

A parere dei ricorrenti i parametri elaborati dalla giurisprudenza sia di legittimità che Europea imponevano il riconoscimento di un indennizzo annuo minimo di Euro 750 per i primi tre anni e di Euro 1000 per i successivi.

La Corte d’Appello, nel liquidare il danno di carattere non patrimoniale, si sarebbe discostata dai criteri guida desumibili dalla giurisprudenza della corte Europea che costituiscono principi cardine che devono essere rispettati. Peraltro, la Corte di merito ha motivato in modo del tutto insufficiente le ragioni che l’hanno indotta a liquidare il risarcimento del danno in misura quasi simbolica e comunque inferiore ai parametri di quantificazione citati. Senza neanche prendere in considerazione il parametro della cosiddetta posta in gioco.

Infatti, il parametro utilizzato è stato quello normalmente riferito a cause bagattellari mentre i ricorrenti erano stati coinvolti in un contenzioso importante per i risvolti che aveva sulla proprietà e per l’animosità della causa intentata all’interno di un condominio e il patema d’animo subito non poteva dirsi mitigato dalla vittoria in primo grado e dalla provvisoria esecutività della sentenza.

6.1 Il sesto motivo è infondato.

Il giudice di merito ha applicato i criteri di determinazione dell’indenizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis che trovava applicazione nella fattispecie in quanto il giudizio di equa riparazione era iniziato il 9 luglio 2014.

A tal proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto: Le disposizioni in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 (nella specie, l’art. 2 bis, comma 3, aggiunto alla L. 24 marzo 2001, n. 89, sulla misura massima dell’indennizzo), non hanno natura di interpretazione autentica nè efficacia retroattiva, ma si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (Sez. 2, Sent. n. 19897 del 2014)

Inoltre deve richiamarsi anche la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo ai sensi della L. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dare conto. La parte che si dolga in sede di legittimità della inadeguatezza della liquidazione del danno non patrimoniale in termini di irragionevole divario rispetto ai criteri adottati dalla giurisprudenza della Corte Europea ha, comunque, l’onere di allegare sia i fatti ritenuti rilevanti per fondare la censura di malgoverno della valutazione equitativa da parte del giudice di merito sia i concreti elementi di analogia con i casi consimili in cui, in sede Europea, sono stati applicati i parametri più favorevoli” (Sez. 2, Ord. n. 27352 del 2018).

5. La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, dichiara improcedibili il primo e il secondo e rigetta i restanti, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che giudicherà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, dichiara improcedibili il primo e il secondo e rigetta i restanti, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che giudicherà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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