Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5529 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 08/03/2010), n.5529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

06/09/2007; n. 1255/07 v.g.;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. SALVAGO Salvatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che la Corte di appello di Napoli, con decreto del 6 settembre 2007, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere ad M.A. un indennizzo di Euro 7.100,00, oltre interessi legali per l’irragionevole durata di un procedimento in materia di lavoro subordinato (inquadramento nella qualifica superiore) iniziato davanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania con ricorso del 7 maggio 1997, e tuttora pendente, osservando:

a) che il giudizio avrebbe dovuto avere durata complessiva di 3 anni, laddove si era protratto per poco piu’ di 10 anni;

b)che tale durata eccedeva alla data della citazione, di 7 anni e 1 mese quella ritenuta ragionevole dalla CEDU; per cui doveva essere liquidato il danno non patrimoniale in misura equitativa corrispondente ad Euro 7.100,00.

Che il M. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato a 8 motivi, con i quali, deducendo violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli art. 6 e 13 della Convenzione CEDU, degli artt. 1223 e 1226 c.c. nonche’ insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione, ha censurato la decisione: sia nella liquidazione del quantum nell’importo di soli Euro 7.100,00, sia in ordine alla durata del processo ed alla liquidazione delle spese processuali; e che il Ministero ha resistito con controricorso, osserva:

A) Il collegio ritiene, anzitutto di dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso perche’ si risolve nella trascrizione di parte del contenuto di alcune decisioni della CEDU, ed in particolar modo della sentenza 29 marzo 2006 della Grande Chambre della Corte in causa Scordino c./Italia,nonche’ in un generico addebito alla sentenza impugnata di non averne applicato i principi.

B) E’ infondata la censura relativa alla durata del processo, secondo la ricorrente pari alla intera durata del giudizio,avendo questa Corte ripetutamente tratto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 la regola che nel giudizio di equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, rileva solamente il periodo eccedente il suddetto termine, essendo sul punto vincolante il criterio chiaramente stabilito dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 comma 3; e che questo parametro di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata “ordinario” e “ragionevole”, valorizzato invece dalla Corte di Strasburgo, al principio enunciato dall’art. 111 Cost., che prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza,non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001, a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione, come riconosciuto dalla stessa Corte europea nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97 (Cass. 3716/2008; 8603/2005; 8568/2005).

C) Ancor piu’ inconsistenti sono le censure che si appuntano sulla insufficienza del ristoro del danno non patrimoniale: e’ ben vero, infatti, che il giudice nazionale deve in linea di principio uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarita’ della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto. Ma nel caso concreto la Corte di appello si e’ puntualmente attenuta a questi principi in quanto ha, anzitutto, liquidato il danno non patrimoniale per il fatto in se’ della violazione della durata irragionevole del processo, quale evento che si verifica normalmente, e cioe’ di regola per effetto della violazione stessa: senza bisogno di alcun sostegno probatorio relativo al singola fattispecie (Cass. sez. un. 1239, 1240 e 1241/2004 e successive). Lo stesso ricorrente, poi, ha piu’ volte riconosciuto che la valutazione equitativa del danno morale per tale genere di controversie oscilla nella giurisprudenza della Corte europea tra “i 1000,00 e 1500,00 Euro per anno di durata della procedura”, menzionando anche numerose decisioni della CEDU in materia di obbligazioni; per cui il decreto impugnato che ha determinato l’indennizzo nella misura di circa Euro 1.000,00 per anno, ha applicato rigorosamente i parametri elaborati da detta Corte.

D) Infondata e’ anche la censura che verte sul punto del mancato riconoscimento del c.d. bonus, in quanto nella determinazione del risarcimento dovuto, mentre la durata della ingiustificata protrazione del processo e’ un elemento obiettivo che si presta a misurare e riparare un pregiudizio non patrimoniale tendenzialmente sempre presente ed eguale, l’attribuzione di una somma ulteriore postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore. Sicche’, quando il giudice non attribuisce il c.d. bonus e percio’ nega che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato, la critica del punto della decisione non puo’ essere affidata alla sola contraria postulazione che il li bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non e’ stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni e se del caso alle prove delle allegazioni addotte nel giudizio di merito.

E) Inammissibili sono i motivi con cui il ricorrente si duole della compensazione delle spese processuali (7 ed 8 motivo): in tema di regolamento di dette spese,costituisce principio giurisprudenziale del tutto pacifico,che la relativa statuizione e’ sindacabile in sede di legittimita’, nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 c.p.c., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa;per cui esula, da tale sindacato e rientra, invece, nel potere discrezionale del giudice del merito, ex art. 92 c.p.c., la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite:nel caso peraltro motivata per la sproporzione esistente tra l’indennizzo richiesto con il ricorso e l’importo assai piu’ modesto attribuitogli dal decreto.

Le spese del giudizio di legittimita’ seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze in complessivi Euro 700,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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