Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5529 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.06/03/2017),  n. 5529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15523-2013 proposto da:

C.L. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIO

SPAMPATTI come da mandato a margine ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TREVISO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FARNESINA 136, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PIROCCHI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLO CONIGLIONE,

GIAMPAOLO DE PIAZZI;

– controricorrente –

e contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO PROCURA REPUBBLICA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2561/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/11/2012;

La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380 bis 1 del

20/1/2017;

udita la relazione del consigliere Antonello Cosentino.

Fatto

RILEVATO

che:

C.L. ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Venezia, confermando la sentenza del tribunale di Treviso, ha rigettato la querela di falso da lui proposta con riferimento al verbale del 16/1/2004 con cui la polizia municipale di Treviso gli aveva contestato, sulla scorta di un accertamento effettuato mediante telelaser, la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, per eccesso di velocità;

il Comune di Treviso resistito con controricorso; considerato che:

il primo motivo di ricorso – riferito alla nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per essere stata la querela decisa con riferimento al merito della vicenda e non alla specifica falsità dedotta – va giudicato infondato, perchè, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la corte di appello non si è pronunciata oltre i limiti della domanda; la querela di falso, infatti, aveva ad oggetto l’affermazione del verbalizzante che il veicolo fosse isolato e, per stabilire se tale affermazione fosse falsa, era necessario individuare la portata semantica della parola “isolato”, che è ciò che la sentenza gravata fa quando afferma (a pag. 4) che “quello che rileva, insomma, è che lo spazio tra l’apparecchiatura e la vettura sottoposta a misurazione sia libero e in tal senso l’automezzo sia “isolato”, non avendo alcuna rilevanza sulla veridicità della misurazione che altre vetture affianchino seguono la vettura da misurare”;

il secondo motivo, relativo al travisamento di fatto in cui la corte d’appello sarebbe incorsa ritenendo che l’apparecchiatura telelaser fosse posta in corrispondenza della vettura in avvicinamento, ancorchè tale apparecchiatura fosse azionata da una pattuglia che si trovava a 141,4 metri di distanza della vettura stessa, va disatteso perchè la distanza tra la posizione della pattuglia e la posizione del veicolo risulta priva del carattere di decisività in relazione all’argomento della corte territoriale secondo cui “l’unico dato ambientale rilevante ai fini della misurazione della velocità è l’assenza di altri ostacoli che, interponendosi tra l’apparecchiatura della vettura impediscano la corretta misura della velocità”;

il terzo motivo – relativo alla nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. in relazione alla pretesa illogicità della motivazione della sentenza gravata – va disatteso perchè, alla stregua del testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 novellato dal D.L. n. 83 del 2012, i vizi di insufficienza e contraddittorietà della motivazione non sono più censurabili in sede di legittimità, a meno che essi non risultino così radicali da degradare il ragionamento decisorio del giudice di merito al rango di motivazione apparente (Cass. 7983/14); ipotesi, quest’ultima, nella specie non ricorrente, giacchè la motivazione della sentenza gravata risulta idonea a superare il controllo sul minimo costituzionale della motivazione (cfr. Cass. S.S.U.U. 8053/14);

il quarto motivo, con il quale si lamenta l’omesso esame di una richiesta istruttoria di esibizione documentale (avente ad oggetto altri verbali di contestazione emessi dalla polizia municipale di Treviso nello stesso contesto del verbale impugnato per falso), va disatteso per carenza di decisività della circostanza alla cui dimostrazione tendeva la richiesta istruttoria;

in definitiva il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui si articola e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al Comune contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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