Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5528 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. II, 28/02/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1508-2017 proposto da:

M.E., rappresentato e difeso dall’Avvocato ROBERTO

GAETANI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in

CIVITANOVA MARCHE, VIA CONCHIGLIA 6;

– ricorrente –

contro

APE IMMOBILIARE s.r.l., in persona dell’Amministratore Unico legale

rappresentante pro tempore R.U., rappresentata e difesa

dagli Avvocati GIANCARLO NASCIMBENI e MASSIMO NASCIMBENI ed

elettivamente domiciliata, presso il loro studio in MACERATA, VIA

PADRE MATTEO RICCI 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 585/2016 della CORTE d’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per la inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. ROBERTO GAETANI per il ricorrente, e l’Avv. MASSIMO

NASCIMBENI per la controricorrente, i quali hanno ciascuno

rispettivamente concluso come in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.E. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Macerata la APE IMMOBILIARE s.r.l. chiedendo: a) previa disapplicazione delle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Potenza Picena in favore della stessa per l’esecuzione di opere edilizie, condannare la società convenuta a porre le costruzioni, realizzate sulla base di dette concessioni, alle distanze previste dalle norme urbanistiche vigenti al momento di edificazione del preesistente opificio di proprietà della ditta Imperial, oltre che al rispetto delle norme previste dal vigente PRG, avuto riguardo sia alla distanza dai confini che dai fabbricati; b) condannare la Ape Immobiliare s.r.l. al risarcimento del danno, per violazione dei parametri edilizi, subito dal M. per il deprezzamento della sua proprietà a seguito di riduzione di veduta, salubrità, insolazione ed amenità; c) condannare la Ape Immobiliare s.r.l. al risarcimento del danno morale derivante dalla propria condotta configurabile come reato edilizio.

Si costituiva la Ape Immobiliare, contestando le domande e chiedendone il rigetto perchè infondate, non sussistendo le lamentate violazioni urbanistiche e delle distanze legali.

Espletata CTU, con sentenza n. 15/2007, depositata in data 11.1.2007, il Tribunale di Macerata, in accoglimento della domanda proposta dal M.: a) dichiarava l’insussistenza di qualsivoglia servitù a carico del fondo di proprietà dell’attore e in favore del fondo di proprietà della convenuta e condannava la società ad arretrare il manufatto realizzato in sostituzione del vecchio edificio Imperial sino alla distanza di 10 metri dal confine della proprietà dell’attore e, ulteriormente, ad arretrare il manufatto realizzato sull’area destinata a “pertinenze urbanistiche” sino a metri 7,50 dal confine della proprietà M., nonchè alla demolizione delle opere realizzate nella parte retrostante al capannone già R. e P., laddove edificate a distanza inferiore a metri 7,50 dal confine della proprietà M. e a metri 15 dai fabbricati edificati su detta proprietà; b) condannava la convenuta al risarcimento del danno in favore del M., conseguente a diminuzione di valore del fondo di proprietà dell’attore, pari ad Euro 154.937,07, con rivalutazione ISTAT dalla data del danno (data di realizzazione dei manufatti) sino alla liquidazione effettiva; c) rigettava la domanda dell’attore di risarcimento del danno morale; d) condannava la società convenuta alle spese di lite.

Contro tale sentenza proponeva appello la Ape Immobiliare in base ai seguenti motivi: 1) il Tribunale aveva acriticamente recepito ogni valutazione della CTU e trascurava le norme vigenti all’epoca dei fatti: il CTU errava nel ritenere che l’intervento edilizio realizzato dall’Ape Immobiliare necessitasse di un Piano Particolareggiato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle NTA del PRG, al contrario il PRG del Comune di Potenza Picena vigente all’epoca (approvato con relative NTA il 26.9.1986), nella zona produttiva di completamento, ove è ricompresa l’area oggetto di causa, non vietava interventi di ampliamento o accorpamento di edifici produttivi, ma li consentiva senza obbligo di Piano Particolareggiato mediante intervento diretto; 2) la volumetria realizzata era legittima in quanto il parametro di riferimento andava ravvisato nei 3 mc./mq., fissato dalle NTA del PRG del 1986, vigente all’epoca dell’intervento edilizio, mentre il CTU e la sentenza ritenevano che si dovessero rispettare le diverse volumetrie previste dalle NTA del previgente Piano di Fabbricazione del 1970 (2 mc./mq.); 3) i lotti riaccorpati appartenevano in realtà alla medesima proprietà Ape e costituivano un unico lotto edificabile e così risultava legittima l’applicazione del nuovo indice previsto dall’art. 29 NTA di PRG; 4) la società dichiarava che la prima concessione edilizia era stata rilasciata per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione relativi all’accorpamento di due preesistenti fabbricati industriali, mediante ampliamento e opere di manutenzione straordinaria e che la successiva concessione in sanatoria era stata richiesta dall’appaltante in quanto, durante l’esecuzione dei lavori, si era reso necessario eseguire una demolizione non prevista di alcune strutture in acciaio che versavano in assoluto degrado: l’opera eseguita era comunque conforme agli strumenti urbanistici generali; dissentiva da quanto rilevato dal CTU circa il concetto di ristrutturazione, in quanto questa ricomprendeva non solo la demolizione e la ricostruzione, ma anche l’aumento di volumetria; inoltre, era possibile edificare sul “corridoio” inedificato prima dell’accorpamento dei volumi preesistenti, in quanto su di esso non gravava alcun vincolo di inedificabilità; 5) chiedeva, pertanto, l’integrale rinnovazione della CTU; 6) impugnava il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite, da riformare in conseguenza dell’auspicato accoglimento del gravame.

Si costituiva in giudizio M.E. chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale avverso i capi b) e c) della sentenza, per inadeguata liquidazione del danno materiale ed erroneo rigetto della domanda di danno morale da reato.

Con ordinanza del 24.5.2012 la Corte d’Appello di Ancona rimetteva la causa sul ruolo disponendo la rinnovazione della CTU. La causa era nuovamente trattenuta in decisione e con ordinanza del 22.5.2014 era richiamato il CTU per rendere chiarimenti alla relazione. La causa era trattenuta in decisione, ma con ulteriore ordinanza del 17.3.2015, la Corte d’Appello rimetteva la causa in istruttoria disponendo il rinnovo della CTU.

Con sentenza n. 585/2016, depositata in data 16.5.2016, la Corte d’Appello di Ancona, in accoglimento del gravame, rigettava le domande del M., revocando le statuizioni di condanna dell’Ape Immobiliare contenute nella sentenza di primo grado; dichiarava assorbito l’appello incidentale del M.; compensava tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ponendo le spese di CTU dei due gradi di giudizio a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione M.E. sulla base di sei motivi, illustrati da memoria; reste la società Ape Immobiliare a r.l. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 342 c.p.c., dovendo la sentenza e il procedimento d’appello ritenersi nulli, non avendo dichiarato l’inammissibilità dell’appello per mancata specificazione dei motivi avverso il capo della sentenza di primo grado dichiarante che il preteso “intervento diretto” dell’Ape Immobiliare non potesse consentire di riaggregare 4 distinti lotti, già edificati, configurandosi al riguardo una “ristrutturazione urbanistica”, richiedente, ai sensi della L. n. 457 del 1978, art. 31 (lett. E) l’utilizzo dello “strumento urbanistico attuativo”, imposto dall’art. 12 del Regolamento Edilizio tipo della Regione Marche (n. 23 del 14.9.1989)”. Secondo il ricorrente l’atto di appello avrebbe dovuto criticare in dettaglio le motivazioni della sentenza di primo grado che aveva rigettato le osservazioni del CTP Pa. e che aveva configurato una ristrutturazione urbanistica richiedente un Piano Particolareggiato.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Già con riferimento all’art. 342 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche di cui al D.L. n. 83 del 2012, ai sensi dell’art. 54, commi 2 e 3-bis detto D.L.; testo applicabile ratione temporis al giudizio d’appello de quo proposto con citazione notificata il 12.4.2007), questa Corte (ex plurimis, Cass. sez. un. 3033 del 2013) – sottolineato che l’originario connotato di novum iudicium del processo d’appello (disciplinato dal codice di rito del 1865), notevolmente attenuato nel nuovo codice del 1940 dalle disposizioni contenute negli artt. 342,345 e 346 c.p.c. a seguito delle profonde modifiche apportate dalla L. n. 353 del 1990, non è più riscontrabile nell’attuale processo civile, nel cui ambito il giudizio di secondo grado costituisce una revisio prioris instantiae, incanalata negli stretti limiti devoluti con i motivi di gravame – ha ribadito che, nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata, ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata. In sostanza (Cass. sez. un. 28498 del 2005), l’appello deve puntualizzarsi all’interno dei capi di sentenza destinati ad essere confermati o riformati, ma “comunque” sostituiti dalla sentenza di appello (Cass. sez. un. 28498 del 2005). Pertanto, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi, con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono; pertanto, nell’atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile d’ufficio, una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. sez. un. 23299 del 2011; nonchè, Cass. n. 4068 del 2009; Cass. n. 18704 del 2015; Cass. n. 12280 del 2016).

Al fine quindi di verificare la corretta applicazione della norma in esame, si deve ribadire che non si rivela sufficiente il fatto che l’atto d’appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con idoneo grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. sez. un. 16 del 2000; Cass. sez. un. 28498 del 2005). Da ciò, la affermata inammissibilità dell’atto di appello redatto in modi non rispettosi dell’art. 342 del codice di rito (Cass. sez. un. 16 del 2000, cit.), che va tuttavia applicato senza inutili formalismi e senza richiedere all’appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (v., tra le altre, Cass. 12984 del 2006; Cass. n. 9244 del 2007; Cass. n. 25588 del 2010; Cass. n. 22502 del 2014; Cass. n. 18932 del 2016; Cass. n. 4695 del 2017).

Tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni unite n. 28057 del 2008 e n. 23299 del 2011); nonchè (con riferimento agli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo certamente più rigoroso, novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, e convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) in Cass. sez. un. 27199 del 2017, che – in coerenza con la regola generale per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un’ipotesi residuale (Cass. n. 10916 del 2017); e non trascurando che la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha chiarito in più occasioni che le limitazioni all’accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (Cass. n. 10878 del 2015; sent. CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia) – ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (conf. Cass. n. 13535 del 2018, nonchè Cass. n. 4462 del 2019).

1.3. – Orbene va rilevato, da un lato, che (come desumibile anche dall’esame diretto degli atti di causa, consentito al Collegio in ragione della natura del vizio in procedendo denunciato: Cass. n. 13999 del 2018) l’atto di appello conteneva l’indicazione dei singoli specifici motivi di impugnazione dedotti avverso la sentenza di primo grado (punti 1-8 dell’atto di appello). E, dall’altro lato, che la Corte d’appello ha dedicato circa tre pagine a riportare espressamente, seppur in forma sintetica, i singoli specifici motivi di impugnazione dedotti dalla difesa della resistente avverso la sentenza del Tribunale, rigettando espressamente, poichè ritenuta infondata, l’eccezione di nullità dell’appello sulla base del corretto rilievo che le osservazioni tecniche del CTP Pa. erano state legittimamente inglobate nell’atto di appello, fatte proprie ed utilizzate come proprie difese.

Invero, questa Corte ha ritenuto che le critiche delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico giuridico, che possono essere svolte nella comparsa conclusionale, sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, e purchè il breve termine a disposizione per la memoria di replica, comparato con il tema delle osservazioni, non si traduca, con valutazione da effettuarsi caso per caso, in un’effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, spettando al giudice sindacare la lealtà e correttezza di una siffatta condotta della parte alla stregua della serietà dei motivi che l’abbiano determinata (Cass. n. 20829 del 2018).

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 10 e 29 NTA di PRG e della collegata normativa nazionale sugli “interventi di recupero delle volumetrie esistenti”, introdotta dalla L. n. 457 del 1978, art. 31 (le cui definizioni sono dichiarate prevalenti sulla contrastante normativa locale). Contestuale violazione dei sopraggiunti artt. 9, 11, 12 e 60 del Regolamento Edilizio tipo della Regione Marche n. 23 del 14.9.1989″. Osserva il ricorrente che il terzo CTU e la Corte d’Appello avrebbero omesso di considerare che la riaggregazione delle 4 distinte particelle, su cui erano state rilasciate 4 distinte concessioni, non poteva configurarsi come intervento diretto su lotto unico, bensì come intervento di “ristrutturazione urbanistica”, in quanto l’intervento ridisegnava l’assetto di 4 distinte aree, vincolate a inedificabilità da concessioni rilasciate in base al Programma di fabbricazione, alterando l’assetto urbanistico della zona contigua della proprietà M..

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Va innanzitutto posta in rilievo la considerazione secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare essa il fondamento della lamentata violazione.

Il controllo affidato alla Corte, dunque, non può (e non deve) equivalere alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014).

2.3. – Le censure contenute nel motivo si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta al giudice di legittimità di una complessiva (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in parte qua delle, sentenza impugnate, (Cass. n. 1885 del 2018), mediante specificamente un riesame pressochè generale degli esiti delle indagini peritali svolte. Ciò, tuttavia, trascurando il fatto che rientra nelle prerogative del giudice del merito – nell’ambito dell’esame del materiale istruttorio acquisito nell’incarto processuale – selezionare le prove ritenute pertinenti e rilevanti ai fini del decidere.

Costituisce infatti principio consolidato che l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova (quale è la relazione peritale, cui il giudicante può operare integrale riferimento ove ritenuta esente da censure) con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 16056 del 2016; nonchè, in tal senso, Cass. n. 15927 del 2016).

2.4. – La Corte di merito ha dunque correttamente (seppure sinteticamente) affermato di ritenere di utilizzare ai fini della decisione le risultanze della ultima Ctu dell’Ing. S., espletata in grado di appello, “le cui conclusioni, formulate all’esito di corretto apprezzamento delle circostanze di fatto, sono esenti da vizi logici di valutazione e costituiscono frutto di esatta applicazione delle norme giuridiche in materia” (sentenza impugnata, pagina 10).

Laddove, poi, va aggiunto che, in tema di ricorso per cassazione, per infirmare la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 11482 del 2016; Cass. n. 19427 del 2017).

Le conclusioni assunte dal consulente tecnico sono impugnabili con ricorso per cassazione solamente qualora le censure ad esse relative siano state tempestivamente prospettate avanti al giudice del merito, alla stregua di quanto si evinca dalla sentenza impugnata ovvero dell’atto del procedimento di merito – da specificamente indicarsi da parte del ricorrente – ove le stesse risultino essere state formulate, e vengano espressamente indicate nel motivo di ricorso, in modo che al giudice di legittimità risultino consentito il controllo ex actis della relativa veridicità nonchè la valutazione della decisività della questione (Cass. n. 2707 del 2004; Cass. n. 7696 del 2006; Cass. n. 12532 del 2011; Cass. n. 20636 del 2013).

Nella specie, però, il ricorrente non ha specificato nel ricorso almeno detti punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, offrendo viceversa – nel contesto di un magmatico richiamo ai fatti di causa, tra cui anche quelli relativi ai molteplici accertamenti peritali susseguitisi nelle fasi del giudizio di merito – solo detta “mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche”, che si risolve nella prospettazione di un sindacato di merito (a tesi contrapposte) inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 24948 del 2018).

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per: omesso esame, da parte del CTU e della Corte, di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non avendo il terzo CTU compiutamente rappresentato l’evolversi delle varie concessioni, rilasciate su 5 distinte particelle, trovatesi riaccorpate, dopo l’avvenuta edificazione delle originarie “pertinenze urbanistiche”; omessa considerazione del fatto che il lotto oggetto delle due concessioni non potesse ritenersi unico, trattandosi d’intervento modificativo dell’assetto di 5 distinte particelle, in precedenza edificate; omessa considerazione di fatto decisivo per il giudizio, non essendo state controdedotte le circostanze, in fatto e diritto, eccepite dal ricorrente, ai punti 3, 4, 5 delle Osservazioni alla bozza del CTU S., concernenti anche l’errata indicazione delle distanze dal confine (pag. 11 Osservazioni), disattese dal CTU con evasive dichiarazioni di mero stile (pag. 17 CTU)”.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

3.2. – Premesso che non è ravvisabile, in quanto non previsto nel contesto dei parametri del ricorso in cassazione, l’omesso esame da parte del CTU di fatti decisivi per il giudizio, va rilevato che questa Corte ha ripetutamente affermato che il novellato paradigma (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 16 maggio 2016) consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Ma, nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non v’è alcune indicazione.

Laddove, poi, va rilevato che è altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico), o per lamentarsi di una “motivazione non corretta” (Cass. n. 27415 del 2018, cit.); giacchè nel paradigma di cui al citato art. 360 c.p.c., n. 5 non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).

4.1. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: A) L. n. 457 del 1978, art. 31 (in materia di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia), essendo stata dichiarata erroneamente legittima la prima concessione del 2.10.1996; B) L. n. 47 del 1985, art. 13 in occasione del rilascio della sanatoria del 18.4.1997 (per “ristrutturazione, con demolizione parziale e successiva ricostruzione, in luogo dell’autorizzata manutenzione straordinaria, con variante al progetto originario”); C) dell’art. 342 c.p.c., non avendo l’Ape Immobiliare impugnato la ravvisata illegittimità del volume preesistente (accertato dalla sentenza di primo grado), realizzato dalla R. e P., in ordine al quale la convenuta aveva rinunciato alla pendente procedura di condono”.

4.2. – Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per errata lettura e falsa applicazione, da parte del terzo CTU e, di conseguenza, dalla sentenza della Corte di Ancona, dell’art. 29 NTA di PRG, nella parte in cui hanno dichiarato che la distanza dai confini, prevista da quell’articolo, non fosse di m. 7,50 (come asserito dalla sentenza di primo grado), bensì di m. 5, dovendosi invece confermare la sentenza di primo grado sul punto, dichiarando l’insussistenza dei presupposti per il rilascio della “concessione a sanatoria”, n. 45 del 1997, per violazione del principio della “doppia conformità”, imposto dalla L. n. 47 del 1985, art. 13″.

4.3. – In ragione della loro connessione logico-giuridica, i motivi vanno congiutamente esaminati e decisi.

4.4. – Essi non sono fondati.

4.5. – I motivi si risolvono in una ulteriore critica alle conclusioni che la Corte di merito ha formulato, richiamandosi alle argomentazioni del terzo Ctu, ing. S., e che ha fatto proprie.

Rinviando a quanto argomentato sub 2.2.-2.4. (che si intende come qui trascritto), va ribadito come la Corte distrettuale – condivisa la premessa metodologica di assumere, come riferimento per la valutazione della regolarità urbanistica dell’intervento de quo, gli strumenti urbanistici in vigore al momento della realizzazione dell’opera contestata (e quindi dal rilascio della Concessione edilizia n. (OMISSIS)) – abbia ampiamente e coerentemente argomentato, tra l’altro anche in ordine alla rilevanza dell’accorpamento di più lotti e della legittimità del regime concessorio e di sanatoria, concludendo nel senso che “l’intervento edilizio della Ape Immobiliare (era) stato realizzato in esecuzione di concessioni edilizie legittimente rilasciate ed (era) conforme agli indici, anche in materia di distanze; previsti dall’art. 29 delle NTA del PRG vigente”, non rilevandosi pertanto violazioni delle distanze legali in danno della proprietà M. (sentenza impugnata, pagine 10-13).

5. – Il ricorrente deduce la “Riproposizione delle difese mosse all’appello avverso e contestuale riproposizione dell’appello incidentale, articolato dal ricorrente nella comparsa di risposta in appello”; chiedendo che, in caso di accoglimento del ricorso, questa Corte rimett~ la causa al Giudice di rinvio, con riproposizione delle considerazioni mosse all’appello: improponibilità dell’appello sulla quantificazione del danno operata dal Tribunale; riproposizione dell’appello incidentale sull’errata quantificazione delle spese di lite; restituzione della somma versata all’Ape Immobiliare in esecuzione della sentenza di secondo grado.

La domanda del ricorrente non può essere ritenuta configurare un motivo condizionato di ricorso per cassazione, del quale risultano totalmente mancanti i requisiti essenziali previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

6. – Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.700,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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