Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5528 del 06/03/2017
Cassazione civile, sez. II, 06/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.06/03/2017), n. 5528
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16361-2013 proposto da:
COMUNE DI FAVRIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAPOSILE 10,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO BORIONI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CLAUDIO DAL PIAZ;
– ricorrente –
contro
L.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 329/2012 del TRIBUNALE di IVREA, depositata il
22/05/2012.
La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380 bis 1 del
20/1/2017, udita la relazione del consigliere Antonello Cosentino.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Comune di Favria ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Ivrea, riformando la sentenza del Giudice di Pace di Rivarolo Canavese, ha annullato il verbale di accertamento di sanzione amministrativa per infrazione stradale emesso il 31/7/2007 dalla Polizia municipale del medesimo Comune di Favria nei confronti del signor L.M.;
l’intimato sig. L. non ha depositato controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
dalla relata di notifica apposta in calce al ricorso per cassazione risulta che quest’ultimo è stato notificato all’intimato L., nel domicilio da costui eletto presso lo studio dell’avvocato Mara Grisolano, in Cuorgnè, “a mezzo del servizio postale ai sensi di legge”;
non è presente in atti l’avviso di ricevimento del plico postale contenente il ricorso;
questa Corte ha più volte affermato (da ultimo con la sentenza n. 26108/15) che, in tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione, ovvero con la richiesta di rimessione in termini della parte stessa in funzione del deposito dell’avviso che affermi non aver ricevuto;
pertanto deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, senza necessità di regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017