Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5527 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. II, 28/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5175-2015 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO

FIORENTINO 41, presso lo studio dell’avvocato CARMELO FABRIZIO

FERRARA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

R.R., R.G., R.M., R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 34/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. CORRADO MISTRI, che ha concluso per il rigetto dei

primi due motivi e per l’inammissibilità del terzo motivo.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Caltagirone con la sentenza del 15 marzo 2008, decidendo sulla domanda di usucapione dell’immobile sito in (OMISSIS), avanzata da M.C. nei confronti della sorella M.S., rigettava la domanda de qua, relativamente alla quota di 1/3 vantata dalla convenuta, ed in accoglimento della riconvenzionale,

disponeva lo scioglimento della comunione esistente tra le parti relativa allo stesso immobile, attribuendolo in piena proprietà alla convenuta, con obbligo di versamento del conguaglio

determinato nella somma di Euro 17.300,00. Compensava tra le parti le spese di lite e poneva quelle di CTU a carico di

entrambe le parti nella misura del 50% pro capite.

Avverso tale sentenza proponeva appello principale M.C. cui resisteva con appello incidentale M.S.. La Corte d’Appello di Catania con la sentenza n. 34 del 9 gennaio 2014 rigettava l’appello principale ed in parziale accoglimento di quello incidentale poneva le spese della CTU a carico della convenuta per la quota di 1/3 ed a carico dell’attrice per i restanti 2/3.

Quanto al primo motivo di appello principale che contestava il mancato riconoscimento dell’usucapione, la sentenza d’appello rilevava che il motivo era inammissibile, in quanto non si confrontava con le argomentazioni del Tribunale con le quali si era pervenuto al rigetto della domanda de qua, limitandosi a reiterare deduzioni che erano già state reputate irrilevanti da parte del giudice di prime cure.

Del pari era disatteso il secondo motivo dell’appello principale che lamentava che il bene, ritenuto non comodamente divisibile, fosse stato assegnato alla sorella titolare della quota minore.

In tal senso rilevava che l’appellante non aveva avanzato a sua volta richiesta di attribuzione, con la conseguenza che, stante la ricorrenza della non comoda divisibilità, ben poteva procedersi all’attribuzione in favore del comunista titolare della quota inferiore, dovendosi escludere che la contrapposta domanda di usucapione potesse equivalere ad un’opposizione anche all’attribuzione del bene, una volta respinta la richiesta di accertamento della proprietà esclusiva.

Inoltre, avendo il Tribunale già delibato su di una richiesta di attribuzione avanzata dalla controparte, doveva reputarsi preclusa la possibilità per la parte non richiedente in prime cure di avanzare richiesta di attribuzione per la prima volta in appello.

Del pari era reputato infondato il motivo di appello che contestava la valutazione del bene, e di riflesso la misura del conguaglio, in quanto non si era tenuto conto che l’incremento di valore era dovuto ai miglioramenti posti in essere a cura e spese dell’appellante.

La Corte d’Appello rilevava che tale comportamento legittimava al più la richiesta di rimborso da parte del comproprietario che abbia sostenuto le relative spese, ma non consentiva di influire sulla stima del bene.

Infine, era del pari reputato infondato il primo motivo dell’appello incidentale, con il quale ci si doleva del fatto che la misura del conguaglio andasse determinata sulla base del valore dell’immobile prima degli interventi di miglioramento posti in essere dalla controparte, osservandosi che ai fini dell’attribuzione del bene, e quindi della determinazione del conguaglio, occorra necessariamente avere riguardo al valore del bene al momento della divisione, sebbene tale valore sia frutto anche di spese sostenute da altri condividenti.

Infine era accolto il motivo di appello incidentale concernente le spese di CTU, dovendosi, infatti, ritenere che, trattandosi di spese sostenute nell’interesse comune, il relativo importo andava ripartito in proporzione delle quote vantate dalle condividenti.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre M.S. sulla base di tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese in tale fase.

Con ordinanza interlocutoria del 15/4/2019 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di provvedere alla rinotifica del ricorso all’intimato R.A. nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, e parte ricorrente ha provveduto a tale adempimento.

2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’Appello ha disatteso il motivo di gravame volto a contestare la corretta entità della somma dovuta a titolo di conguaglio.

I giudici di appello hanno confermato che tale somma andava determinata sulla scorta del valore del bene all’attualità, e non già sul diverso ammontare della stima, considerando il bene al netto delle migliorie apportate dall’attrice.

In particolare M.C. si era limitata a richiedere l’accertamento dell’usucapione, essendo stata invece la ricorrente a proporre domanda di divisione, sicchè non avendo l’attrice inteso richiedere anche il rimborso delle spese sostenute per i miglioramenti apportati al bene, non poteva tenersene conto anche ai fini della determinazione del conguaglio.

Si rileva che se il comproprietario che esegue opere di miglioria ha il diritto a richiedere il rimborso, ciò comporta necessariamente che si debba considerare il valore del bene senza tenere conto delle stesse migliorie.

Ne deriva altresì che, avendo la Corte d’Appello ritenuto corretta la stima del bene all’attualità in fatto ha accordato alla controparte il diritto al rimborso anche in assenza di una domanda.

Il secondo motivo denuncia poi la violazione e falsa applicazione dell’art. 1720 c.c. avendo la Corte di merito ritenuto che le migliorie incidessero sul valore intrinseco del bene ai fini della misura del conguaglio dovuto.

In tal modo risulta violata la norma di cui in rubrica, che si ritiene regolamenti la sorte degli interventi eseguiti dal singolo comunista sul bene comune, e si perverrebbe alla paradossale conseguenza secondo cui, laddove la controparte avesse anche avanzato domanda di rimborso, oltre a ricevere il conguaglio, commisurato ai due terzi del valore del bene all’attualità, avrebbe ottenuto anche il rimborso delle spese a tal fine sostenute, percependo quindi una somma di gran lunga superiore allo stesso valore del bene.

3. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

La decisione gravata ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 857/1999) nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti allo stesso vengono a far parte, per il principio dell’accessione, al bene stesso, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene, nonchè della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli (conf. Cass. n. 12345/1991).

Il ragionamento di parte ricorrente appare peraltro inficiato dal convincimento che l’importo delle somme dovute a titolo di rimborso sia del tutto corrispondente all’incremento di valore ed, in maniera ancor più rilevante, dall’erronea affermazione secondo cui al coerede che abbia effettuato interventi di miglioramento competa l’integrale rimborso delle somme spese.

A tal proposito, occorre in primo luogo ribadire che (cfr. Cass. n. 16206/2013) il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l’applicazione dell’art. 1150 c.c. – secondo cui è dovuta un’indennità pari all’aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti – ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore, affermazione questa che già evidenzia come non vi sia necessaria coincidenza tra l’ammontare delle somme suscettibili di essere richieste a titolo di rimborso e gli effetti sulla stima del bene che le migliorie eseguite possano produrre (conf. Cass. n. 6982/2009).

Inoltre va ribadito che (cfr. Cass. n. 21223/2014), rientrando nella nozione di migliorie della cosa comune quelle opere che, con trasformazioni o sistemazioni diverse, apportano al bene un aumento di valore, accrescendone il godimento, la produttività e la redditività, senza presentare una propria individualità rispetto alla “res” in cui vanno ad incorporarsi, in relazione a tali interventi il comproprietario che ne sia autore ha titolo per domandare il rimborso solo “pro quota” agli altri condividenti, e non anche, come invece prospettato in ricorso, per l’intero.

Poste tali premesse, risulta quindi evidente come alcuna locupletazione possa verificarsi in danno del condividente che abbia eseguito interventi di miglioramento, anche nel caso in cui, a differenza di quanto avvenuto nella fattispecie, venga avanzata contestuale domanda di rimborso.

A fini esemplificativi si consideri il caso di un bene in comunione tra due coeredi per quote eguali e l’ipotesi in cui l’aumento di valore risulti esattamente corrispondente all’ammontare delle spese sostenute (Valore iniziale del bene = 100; Miglioramenti = 100; Stima all’attualità = 200), in tal caso ove il bene sia attribuito al condividente non esecutore degli interventi migliorativi, questi dovrà versare un conguaglio pari a 100 nonchè rimborsare la quota parte delle spese sostenute, pari a 50, sicchè all’esito del giudizio e rispetto all’ammontare totale del valore del bene all’attualità, non corrisponderà alla controparte solo la somma di 50 che coincide esattamente con il valore della sua quota ragguagliata alla stima del bene anteriormente all’esecuzione delle migliorie, essendo quindi evidente che il cumulo del debito da conguaglio con quello di rimborso lo ponga comunque in una situazione di indifferenza rispetto al caso in cui il bene non fosse stato interessato da migliorie.

L’esito risulta ancora più evidente nella diversa ipotesi, di norma ricorrente, in cui l’incremento di valore sia superiore all’ammontare delle spese sostenute (Valore iniziale del bene = 100; Miglioramenti = 100; Stima all’attualità = 300).

Nel caso in cui risulti avanzata anche la domanda di rimborso, al conguaglio, determinato nell’ammontare di 150, si cumula la quota delle spese di miglioria pari a 50, sicchè, tenuto conto del valore della quota vantata dal condividente attributario calcolata sul bene al netto degli interventi di miglioria (50), questi, in relazione alla stima attuale del bene non corrisponderà la somma di 100, dovendosi in tal senso ritenere che l’incremento di valore al netto delle spese sostenute (100), risulta proporzionalmente ripartito tra i due condividenti, e senza che si verifichi alcun indebito arricchimento.

4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c..

Si sottolinea che con il secondo motivo dell’appello incidentale si era contestata la correttezza della regolamentazione delle spese da parte del giudice di prime cure non solo per quanto concerneva la corretta ripartizione delle spese di CTU (profilo questo che è stato recepito dalla Corte distrettuale), ma si evidenziava anche che la controversia non si era limitata al solo giudizio di divisione, ma aveva visto anche la risoluzione della questione concernente la pretesa della controparte di acquisto per usucapione dell’intera proprietà del bene, sulla quale era risultata del tutto soccombente.

Era stata quindi contestata la soluzione del Tribunale che aveva invece ritenuto di compensare le spese di primo grado e la Corte d’Appello si è limitata a correggere la ripartizione delle spese di CTU, senza nulla disporre in ordine alla compensazione delle restanti spese, in tal modo violando la previsione di cui all’art. 91 c.p.c., che imponeva di porre o spese a carico della controparte, attesa la sua prevalente soccombenza.

5. Il motivo è inammissibile.

Si deduce, infatti, che l’articolazione del motivo di appello incidentale proponeva, da un lato, una censura diretta a ribaltare la condanna dell’odierna ricorrente al pagamento delle spese di CTU e, dall’altro a contestare la stessa applicazione del principio di compensazione delle spese, occorrendo invece avere riguardo all’atteggiamento processuale della controparte ed alle domande dalla stessa spiegate e disattese, che legittimava invece una sua condanna in quanto prevalentemente soccombente.

In tal senso, si rileva che la decisione della Corte distrettuale, limitata alla sola questione delle spese della CTU, ha di fatto omesso di statuire sull’altra doglianza dedotta nel motivo di gravame, con l’effetto che in questa sede la censura doveva essere veicolata mediante la deduzione della violazione della regola di cui all’art. 112 c.p.c., e non anche, come invece avvenuto, con la doglianza in ordine alla corretta applicazione dell’art. 91 c.p.c., essendo, come detto, mancata una statuizione di merito sul punto da parte del giudice di appello, che semplicemente non si è avveduto della duplicità delle critiche mosse dalla ricorrente.

Ciò determina l’inammissibilità del motivo.

6. Nulla a disporre quanto alle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

7. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, del contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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