Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5527 del 01/03/2021

Cassazione civile sez. I, 01/03/2021, (ud. 26/10/2020, dep. 01/03/2021), n.5527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15104/2019 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Carmen

Gerarda Vetrone;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata il

06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- O.O., proveniente dalla terra (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti alla Corte d’Appello di Napoli contro il provvedimento del Tribunale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

Con sentenza emessa in data 6 marzo 2019, la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il ricorso.

2.- Il giudice del merito ha rilevato, in particolare, che “l’appartenenza di O.O., dichiaratosi cristiano cattolico, ad una delle confessioni religiose dominanti e più diffuse nel Paese (della Nigeria) è sufficiente garanzia di protezione contro le pretese della non meglio indicata setta tribale che faceva capo al defunto padre”.

Per tale ragione – ha aggiunto la Corte napoletana – la vicenda narrata non integra i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Con riguardo al tema della protezione sussidiaria, poi, il giudice del merito ha rilevato che “la più recente posizione UNHCR sul non rimpatrio in Nigeria evidenzia la localizzazione dei conflitti soprattutto nelle zone circostanti il lago Ciad (estremo nord-est del Paese), onde al momento nelle altre regioni non esistono situazioni di rischio riconducibili ai presupposti della protezione sussidiaria”.

Quanto alla protezione umanitaria, la Corte territoriale ha specificato che “il carattere strettamente privato della vicenda che indusse il migrante all’espatrio non può integrare i presupposti della protezione umanitaria”. Del resto – ha proseguito il giudice del merito – “non vi è alcun cenno di una integrazione (sociale, familiare, lavorativa) nell’atto di appello al di là di mere clausole di stile”.

3.- Avverso questo provvedimento O.O. ha presentato ricorso, affidato a un motivo di cassazione.

L’Amministrazione intimata resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il motivo di ricorso presentato dal ricorrente censura il provvedimento della Corte d’Appello per violazione di legge, e in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

5.- Il motivo di ricorso lamenta, in particolare, il mancato riconoscimento, da parte della Corte di Appello di Napoli, della protezione internazionale ed umanitaria, sostenendo che “a differenza di quanto asserito in sentenza l’odierno ricorrente è ben inserito nel territorio italiano” e che “quanto asserito nella sentenza della Corte d’Appello sulla non pericolosità della zona di provenienza non è conforme alla realtà”.

Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto oltre a manifestare enunciati del tutto generici, viene a sostanziarsi in una richiesta di nuova valutazione dei dati materiali della fatti, che per contro è preclusa al giudice di legittimità (Cass., 28 gennaio 2021, n. 2056; Cass., 31 dicembre 2020, n. 30033).

6.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate nella misura di Euro 2.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

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