Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5526 del 10/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5526 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

correzione di errore
materiale

sul ricorso proposto da:
CALABRO’ Angela Concetta, vedova Duca (CLB NGL 31T49
F158B), DUCA Antonino (DCU NNN 59H13 F158R), DUCA Nicola
(DCU NCL 66T18 F1581), DUCA Vincenza (DCU VCN 55P52
F158U), DUCA Grazia (DCU GRZ 57D51 F158V), rappresentati e
difesi dall’Avvocato Fabrizio Mobilia per procura a
margine del ricorso, nonché MOBILIA Fabrizio (MBL FRZ
64A05 F158T), in proprio, ai sensi dell’art. 86 cod. proc.
civ., entrambi domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso
la Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;
– ricorrenti e
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro p= tempore;

Data pubblicazione: 10/03/2014

per correzione di errore materiale occorso nella sentenza
della Corte di cassazione n. 13159, depositata il 27
maggio 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di

Dott. Stefano Petitti.
Ritenuto

che, definendo un giudizio di equa

riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, su
ricorso proposto da Calabrò Angela Concetta, Duca
Vincenza, Duca Antonino, Duca Nicola, Duca Grazia, quali
eredi di Duca Giuseppe, la Corte di cassazione, con
sentenza depositata in data 27 maggio 2013, n. 13159, ha
così deciso: «Accoglie il ricorso; cassa il decreto
impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il
Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in
favore di ciascun ricorrente, della somma di euro
6.250,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo
altresì al rimborso, in favore dei ricorrenti stessi,
delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio
di merito, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00
per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per
onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come
per

legge,

e, per il giudizio di legittimità, in

complessivi Euro 510,00, oltre accessori come per legge.»;

consiglio del 21 febbraio 2014 dal Presidente relatore

che ricorrono per correzione di errore materiale gli
originari ricorrenti, dolendosi che la Corte di cassazione
abbia omesso di disporre la distrazione delle spese del
giudizio, come liquidate, in favore del procuratore

che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata
redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico
Ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la
seguente proposta di decisione:
«[(.4 L’istanza è fondata.
Dal testo del ricorso deciso da questa Corte risulta che
il difensore dei ricorrenti, Avvocato Fabrizio Mobilia,
aveva chiesto la distrazione in proprio favore delle spese
e dei compensi anche con riferimento al giudizio di
merito.
Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal
difensore, il rimedio esperibile, in assenza di
un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal
procedimento di correzione degli errori materiali di cui
agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari
mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di

antistatario;

distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La
procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea
con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc.
civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte

onorari e spese consente il migliore rispetto del
principio costituzionale della ragionevole durata del
processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del
difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed
è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art.

391-bis cod.

proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte
di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037).
L’istanza può essere trattata in camera di consiglio, per
essere ivi accolta, dovendosi apportare alla sentenza n.
13159 del 2013 di questa Corte la seguente correzione di
errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo le
parole “oltre accessori come per legge.”, deve aggiungersi
“Dispone la distrazione delle spese come liquidate in
favore del difensore dei ricorrenti, Avvocato Fabrizio
Mobilia, dichiaratosi antistatario”»;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di
decisione;
che, dunque, in accoglimento dell’istanza, nella
sentenza di questa Corte n. 13159 del 2013, va apportata
la seguente correzione di errore materiale: nel

dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per

dispositivo, alla fine, dopo le parole “come per legge.”,
deve essere inserita la seguente statuizione: “Dispone la
distrazione delle spese, come liquidate, in favore del
difensore antistatario, Avvocato Fabrizio Mobilia.”;

presente procedimento.
PER QUESTI

moTrvI

La Corte dispone che nella sentenza di questa Corte n.
13159 del 2013, sia apportata la seguente correzione di
errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo le
parole “come per legge.”, deve essere inserita la seguente
statuizione: “Dispone la distrazione delle spese, come
liquidate, in favore del difensore antistatario, Avvocato
Fabrizio Mobilia.”. Dispone altresì che la presente
decisione sia annotata sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il
21 febbraio 2014.

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del

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