Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5526 del 06/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 06/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.06/03/2017),  n. 5526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21654-2013 proposto da:

A.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato LUIGI JANARI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO CASUCCI;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PREFETTURA PORDENONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 286/2013 del TRIBUNALE di PORDENONE,

depositata il 02/04/2013;

La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380 bis 1 del

20/1/2017, udita la relazione del consigliere Antonello Cosentino.

Fatto

RILEVATO

che:

dall’ epigrafe della sentenza gravata risulta che nel giudizio di appello l’intimata Prefettura di Pordenone era stata rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello stato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

in ragione di quanto sopra, non ricorre l’ipotesi (Amministrazione contumace, oppure rappresentata e difesa da un proprio funzionario ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4) nella quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 9770/16), il ricorso per cassazione proposto contro l’Amministrazione nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione deve essere notificato, in deroga al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 presso la sede legale dell’ Amministrazione stessa;

pertanto la notifica del ricorso per cassazione andava fatta presso l’Avvocatura generale dello Stato ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, suddetto art. 11;

poichè tale notifica è stata effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, la stessa va giudicata nulla;

non avendo l’intimata Prefettura depositato controricorso, la suddetta nullità non risulta sanata e, conseguentemente, la notifica del ricorso per cassazione va rinnovata.

PQM

La Corte dispone il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione presso l’Avvocatura generale dello Stato nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA