Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5525 del 10/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5525 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

ORDINANZA

correzione di errore
materiale

sul ricorso proposto da:
SALIBRICI Palma (SLB PLM 36D45 H390L), rappresentata e
difesa dall’Avvocato Fabrizio Mobilia per procura a
margine del ricorso, nonché MOBILIA Fabrizio (MAL FRZ
64A05 F158T), in proprio, ai sensi dell’art. 86 cod. proc.
civ., entrambi domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso
la Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;
ricorrenti

e
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore;
per correzione di errore materiale occorso nella sentenza
della Corte di cassazione n. 13155, depositata il 27
maggio 2013.

Data pubblicazione: 10/03/2014

Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21 febbraio 2014 dal Presidente relatore
Dott. Stefano Petitti.
Ritenuto

che, definendo un giudizio di equa

Corte di cassazione, con sentenza depositata il 27 maggio
2013, n. 13155, in accoglimento del ricorso presentato da
Salibrici Palma, rappresentata e difesa dall’Avvocato
Fabrizio Mobilia, ha cassato l’impugnato decreto della
Corte d’appello di Messina e, decidendo nel merito, ha
condannato il Ministro dell’economia e delle finanze «al
rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese
del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in
complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi,
Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre
alle spese generali ed agli accessori come per legge, e,
per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro
510,00, oltre accessori come per legge.»;
che ricorrono per la correzione di errore materiale
Salabrici Palma e l’Avvocato Fabrizio Mobilia in proprio,
rilevando che la Corte di cassazione, nel liquidare le
spese, ha omesso di disporne la distrazione, chiesta in
ricorso, in favore del difensore antistatario;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata

2

riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la

redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico
Ministero.
Considerato che il relatore designato ha formulato la

«H…) L’istanza è fondata.
Dal testo del ricorso deciso da questa Corte emerge che
l’Avvocato Mobilia ha chiesto la distrazione in proprio
favore delle spese e dei compensi.
La sentenza di questa Corte ha tuttavia omesso di
pronunciare al riguardo.
Va in proposito ricordato che, in caso di omessa pronuncia
sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal
difensore, il rimedio esperibile, in assenza di
un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal
procedimento di correzione degli errori materiali di cui
agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari
mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di
distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La
procedura di correzione, infatti, oltre ad essere in linea
con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc.
civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte
dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per
onorari e spese consente il migliore rispetto del
principio costituzionale della ragionevole durata del

seguente proposta di decisione:

processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del
difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed
è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art.

391-bis cod.

proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera
di consiglio, perché ivi possa essere apportata la
seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo
della sentenza n. 13155 del 2013, alla fine, dopo le
parole “come per legge.”, deve essere inserita la seguente
statuizione: “Dispone la distrazione delle spese, come
liquidate, in favore del difensore antistatario, Avvocato
Fabrizio Mobilia”»;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di
decisione;
che, dunqúè, in accoglimento dell’istanza, nella
sentenza di questa Corte n. 13155 del 2013, va apportata
la seguente correzione di errore materiale: nel
dispositivo, alla fine, dopo le parole “come per legge.”,
deve essere inserita la seguente statuizione: “Dispone la
distrazione delle spese, come liquidate, in favore del
difensore antistatario, Avvocato Fabrizio Mobilia”;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
presente procedimento.
PER QUESTI MOTIVI

di cassazione (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037).

La Corte dispone che nella sentenza di questa Corte n.
13155 del 2013 sia apportata la seguente correzione di
errore materiale: nel dispositivo, alla fine, dopo le
parole “come per legge.”, deve essere inserita la seguente

liquidate, in favore del difensore antistatario, Avvocato
Fabrizio Mobilia”. Dispone altresì che la presente
decisione sia annotata sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il
21 febbraio 2014.

statuizione: “Dispone la distrazione delle spese, come

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA