Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5525 del 06/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 06/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.06/03/2017),  n. 5525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22335-2013 proposto da:

PREFETTURA UTG ROMA (OMISSIS), in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. SERPIERI

8, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO BOVE, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 961/2013 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata

il 27/06/2013.

La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380 bis 1 del

20/1/2017, udita la relazione del consigliere Antonello Cosentino.

Fatto

RILEVATO

Che:

con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Tivoli, riformando la sentenza del giudice di pace di Palestrina, ha annullato l’ordinanza 17/03/13 con cui il prefetto di Roma ha revocato la patente di F.S., quale sanzione accessoria alla violazione dell’art. 218 C.d.S., comma 6, (guida con patente sospesa), accertata dai carabinieri di San Cesareo a carico del F. con verbale n. (OMISSIS) del (OMISSIS);

a fondamento della suddetta decisione il Tribunale di Roma ha affermato l’illegittimità del provvedimento di revoca della patente, sul rilievo che l’atto che ne costituiva il presupposto – ossia il menzionato verbale n. (OMISSIS) del (OMISSIS) di accertamento della violazione dell’art. 218 C.d.S., comma 6, – doveva ritenersi caducato per effetto del silenzio accoglimento formatosi ai sensi dell’art. 204 C.d.S., comma 1 bis, sul ricorso contro il medesimo proposto dal F. al Prefetto;

al riguardo il Tribunale evidenzia che la raccomandata del ricorrente era pervenuta al prefetto il 18/1/2012 e che alla data della sentenza (27/6/2013) la Prefettura non aveva ancora provveduto sul ricorso;

la sentenza del Tribunale di Roma è stata impugnata per cassazione dalla Prefettura di Roma con tre motivi;

il F. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

deve considerarsi sospeso per il tempo intercorrente tra la notifica dell’invito del ricorrente all’audizione e l’espletamento dell’audizione stessa), sia, conseguentemente, nel trascurare che, prima dello spirare di detto termine (scadente, secondo il conteggio prospettato dalla ricorrente il 30 settembre 2012), il verbale n. (OMISSIS) del (OMISSIS) era stato giudicato legittimo dal giudice di pace di Palestrina con la sentenza 17/7/12 n. 584, con conseguente estinzione del potere del prefetto di pronunciarsi a propria volta sulla relativa legittimità;

il primo motivo è infondato e va quindi disatteso, ancorchè la motivazione della sentenza gravata vada corretta con la precisazione che il termine per l’adozione dell’ordinanza prefettizia decorre dalla data in cui il prefetto abbia ricevuto gli atti dall’ufficio accertatore e che, comunque, ai fini della formazione del silenzio accoglimento, deve aversi riguardo al cumulo dei termini di cui all’art. 203 C.d.S., commi 1 bis e 2 e art. 204 C.d.S. (Cass.13303/09);

infatti, alla data della sentenza del Tribunale (27/6/2013), la data (30/9/2012) indicata dalla stessa ricorrente come scadenza del termine per la formazione del silenzio-accoglimento sul ricorso avverso il verbale n. (OMISSIS) del (OMISSIS) era già decorso senza che la prefettura si fosse pronunciata; correttamente, quindi, il Tribunale ha rilevato che detto verbale era stato tacitamente annullato dalla stessa autorità amministrativa; nè tale conclusione risulta impedita dalla circostanza che il 17/7/12 era stata emessa la sentenza n. 584 del Giudice di Pace di Palestrina; tale sentenza (resa nel presente giudizio e riformata con la sentenza di appello qui impugnata per cassazione) non aveva ad oggetto il verbale n. (OMISSIS) del (OMISSIS), bensì la conseguente ordinanza di revoca della patente; l’argomento speso dal Giudice di Pace (trascritto a pag. 6 del ricorso per cassazione), secondo cui “la violazione risulta essere stata commessa e confermata dagli atti di causa. Il processo verbale fa piena prova, fino a querela di falso”, costituiva dunque una argomentazione motivazionale volta a sostenere la declaratoria di legittimità dell’ordinanza di revoca della patente, non una pronuncia – che sarebbe stata estranea al tema di questa causa – sulla legittimità del verbale n. (OMISSIS) del (OMISSIS);

il secondo motivo – con il quale si contesta la condanna della Prefettura al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3, ravvisata dal Tribunale sul rilievo che, costituendosi in appello, la difesa erariale si era limitata riportarsi integralmente “alle relazioni e alle documentazioni allegate” – va accolto, perchè la condotta processuale della Prefettura non può considerarsi improntata a malafede o colpa grave, essendosi la stessa limitata a costituirsi in un giudizio di secondo grado instaurato dalla controparte ed a richiamare argomentazioni che erano state accolte dal giudice di primo grado (cfr. a contrariis, Cass. 24546/14, che, nel giudizio di appello, ravvisa la responsabilità aggravata nella condotta dell’appellante, non dell’appellato, “che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall’appellante in modo da evitare il gravame”);

il terzo motivo di appello, con il quale si censura la sentenza gravata per l’omessa astensione del magistrato che I’ ha pronunciata in funzione di giudice monocratico, è inammissibile alla stregua del principio fissato da questa Corte nella sentenza delle Sezioni Unite n. 3527/02, da ultimo ribadito con la sentenza della Sezione Prima n. 26223/14, secondo cui il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine fissato dall’art. 52 c.p.c., non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice, sicchè, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell’obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza;

in definitiva il ricorso va accolto soltanto in relazione al secondo motivo;

non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito come in dispositivo, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione, in ragione della reciproca soccombenza parziale.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, annulla la statuizione di condanna della prefettura al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3.

Compensa interamente le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA