Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5525 del 01/03/2021

Cassazione civile sez. I, 01/03/2021, (ud. 26/10/2020, dep. 01/03/2021), n.5525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4150/2019 proposto da:

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato e presso

la cui sede, in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato;

– ricorrente –

contro

J.A., elettivamente domiciliato in Napoli, viale della

Costituzione, centro direzionale, is. A/3, presso lo studio

dell’avv. Emanuele Biondi, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata il

23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- J.A., proveniente dal (OMISSIS), ha presentato ricorso avanti alla Corte di Appello di Napoli avverso il provvedimento del Tribunale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso in data 23 novembre 2018, la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

2.- Il giudice del merito ha rilevato, in particolare, che “nella regione del Casamance sussiste una guerra di secessione sin dall’anno 1982 alimentata dal movimento separatista – (OMISSIS) contro il governo centrale”, secondo quanto risultante da alcune fonti informative, come Amnesty International (2015-2016) e (OMISSIS). Nella specie – ha affermato la Corte napoletana – “può, dunque, configurarsi quella nozione di grave danno, che giustifica la protezione sussidiaria”, attesa “la minaccia portata indiscriminatamente dalla predetta organizzazione di ribelli a tutti i residenti nella regione di Casamance”.

3.- Avverso questo provvedimento il Ministero dell’Interno ha presentato ricorso, affidato ad un motivo di cassazione.

4.- J.A. ha depositato controricorso, anche con ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Con un solo motivo di ricorso il ricorrente principale censura la sentenza della Corte d’Appello di Napoli: i) per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il motivo di ricorso lamenta la concessione della protezione sussidiaria “in assenza dei presupposti necessari al suo accoglimento: credibilità dell’istanza; effettività del pregiudizio al quale sarebbe esposto il richiedente in caso di rimpatrio”.

L’Amministrazione ricorrente contesta, inoltre, l’attendibilità e l’attualità delle fonti citate dal giudice del merito, affermando che dal 2014 “si è assistito ad una riduzione drastica della violenza” e “al carattere sporadico dei (relativi) episodi”, secondo quanto risulta da fonti risalenti al 2017-2018 (e.g. freedomhouse; United States Department of State; Human Rights Watch).

Con particolare riferimento al sito del Ministero degli Esteri (OMISSIS), il motivo afferma, nello specifico, che tale fonte sarebbe “destinata ad informare categorie di soggetti, come i turisti e i cittadini stranieri, che non possono minimamente essere compatibili con i richiedenti la protezione internazionale”.

6.- Il ricorso promosso dal Ministero dell’Interno è inammissibile, in quanto si risolve in una richiesta di rivalutazione dei fatti accertati dalla corte napoletana, preclusa al giudice di legittimità.

D’altra parte, il giudice del merito ha fondato la propria decisione su fonti informative ufficiali e aggiornate alla data della decisione (cfr., sul punto in generale, la pronuncia di Cass., 16 ottobre 2020, n. 22527).

In tema di protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il dovere di cooperazione istruttoria officiosa sulla situazione del Paese d’origine del richiedente va correttamente adempiuto – appare ancora opportuno osservare acquisendo le necessarie informazioni anche dai rapporti conoscitivi del Ministero degli Affari Esteri (Cass., 19 aprile 2019, n. 11103).

7.- A fronte del ricorso principale, J.A. ha depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato all’eventuale accoglimento del motivo di ricorso promosso dal Ministero.

Il motivo di ricorso incidentale condizionato è assorbito dal mancato accoglimento del ricorso principale.

8.- In conclusione, il ricorso principale è inammissibile, assrbito quello incidentale.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale. Condanna il Ministero al pagamento delle spese legali, che liquida in Euro 2.100,00 (di cui Euro 100,00, per esborsi).

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato parti a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

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