Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5524 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. II, 28/02/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 28/02/2020), n.5524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24335-2015 proposto da:

HOTEL VILLA FRANCESCHI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 2, presso

lo studio dell’avvocato MARCO PALANDRI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato AUGUSTO PALESE;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MONTE

OPPIO, 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PASCUCCI,

rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO PAVAN, GIANCARLO

MAZZETTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 789/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2019 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Marco Palandri, difensore della ricorrente, che ha

chiesto di riportarsi alle difese depositate in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Hotel Villa Franceschi srl evocò in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia sez. dist. di Dolo, L.G. deducendo situazione di incertezza oggettiva del confine tra il proprio fondo e quello in signoria del convenuto e così chiedendo il regolamento dei confini e la restituzione della porzione di proprio fondo occupata dal L..

Resisteva il convenuto che contestava la domanda svolta dalla società attrice ed eccepiva l’intervenuto suo acquisto mediante usucapione della porzione di fondo rivendicato dalla società attrice.

Ad esito della trattazione istruttoria il Tribunale di Venezia-Dolo rigettava la domanda svolta dalla srl Hotel Villa Franceschi,onerandola delle spese di lite che però compensava in misura di metà.

Propose gravame la società attrice ed anche il L. interpose appello incidentale in punto errata compensazione delle spese di lite.

Ad esito del procedimento di secondo grado la Corte d’Appello di Venezia ebbe a rigettare l’appello principale, osservando come l’eccezione avanzata dal L. aveva ricevuto il conforto delle prove assunte e non trovava ostacolo assoluto nella circostanza che esistevano a confine fosso e recinzione, poichè detti manufatti erano ridotti in condizioni tali da non rappresentare ostacolo al godimento della porzione di terreno altrui.

La Corte veneta poi accoglieva l’impugnazione incidentale afferente l’erronea compensazione delle spese di lite del primo grado.

Avverso detta sentenza la srl Hotel Villa Franceschi ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi,illustrato anche con nota difensiva del nuovo difensore.

Il L. s’è costituito ritualmente a resistere con controricorso ed ha depositato memoria difensiva.

All’odierna udienza pubblica sentite le conclusioni del P.G. – rigetto del ricorso -, in assenza dei difensori delle parti,questa Corte ha adottato soluzione siccome illustrato nella presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla Hotel Villa Franceschi srl s’appalesa siccome infondato e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione la società ricorrente denunzia violazione delle norme ex artt. 1140 e 1158 c.c. ed artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto la Corte serenissima non aveva approfondito la sussistenza dell’animus possidendi alla luce dell’esistenza della recinzione e del fossato a confine e che l’eliminazione di detti manufatti e la sistemazione del terreno occupato a destinazione di giardino era avvenuta solo ad iniziare dal 2000,cui seguì l’immediata reazione della società proprietaria.

La censura appare priva di pregio giuridico in quanto si compendia nella mera enfatizzazione di alcuni dati fattuali acquisiti in causa per lumeggiare l’assenza dell’elemento soggettivo dell’animus possidendi in capo al L., viceversa ritenuto esistente dal Collegio veneto.

Difatti la Corte territoriale ha puntualmente esaminato il dato fattuale rappresentato dall’esistenza, a segno del confine tra i predi, di una rete e di uno scolo per le acque meteoriche e sottolineato, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi escussi in causa, come detti manufatti,per le loro condizioni di manutenzione, non impedissero il fattivo godimento – a giardino pertinenziale della sua abitazione – del terreno altrui da parte del L., poichè non impedivano l’accesso al fondo della società impugnante.

Parte ricorrente si limita a rimarcare che la rete fu tolta solo nel 2000 – ossia tre anni prima dell’avvio della lite – siccome anche il fossato fu colmato in detto periodo di tempo, sicchè sino a tale data il L. non aveva esternato il suo animus possidenti.

Tuttavia ma non si confronta in effetti con la precisazione da parte della Corte serenissima che la consapevolezza del L. di godere del bene altrui – per i segni esteriori del confine – è atteggiamento proprio del soggetto possessore ad usucapionem.

Rettamente dunque la Corte distrettuale ha ritenuto irrilevante la presenza di rete e fosso,in quanto detti manufatti non impedirono al L. di godere uti domino del ben altrui, poichè in concreto potè fare un tanto per la non integrità di detti manufatti a causa dell’assenza di loro manutenzione.

Di conseguenza anche l’eliminazione radicale della rete e la colmatura integrale del fosso sono condotte irrilevanti in questo preciso quadro di provato possesso ultraventennale.

In definitiva l’argomento critico svolto dalla società impugnante si compendia nel diverso apprezzamento delle emergenze probatorie di causa con richiesta a questa Corte di legittimità di procedere ad inammissibile valutazione circa il merito della lite.

Con la seconda ragione di doglianza la srl Hotel Villa Franceschi lamenta omesso esame del fatto decisivo individuato nella circostanza che il L. ebbe ad eliminare la rete e riempire il fosso solo nel 2000, così palesando che sino ad allora non era possessore de bene usucapito.

L’infondatezza di detta censura è manifestata dallo svolgimento dello stesso argomento critico a sostegno del motivo.

Difatti, se da un alto si denunzia omesso esame di fatto sopra descritto, dall’altro si dà atto che la Corte ha esaminato la questione ma ne ha ritenuto l’irrilevanza ai fini di causa,così confermando che il fatto fu oggetto di apposito esame.

Come illustrato in relazione al precedente motivo di ricorso, il Collegio lagunare ha ritenuto irrilevante la presenza della rete e del fosso ai fini del godimento, da parte del L., sin dal 1977 del fondo usucapito poichè per la loro condizione di abbandono e di manutenzione detti manufatti non gli impedirono in concreto l’esercizio del possesso.

Dunque il fatto storico dedotto fu oggetto specifico d’esame.

Con la terza doglianza la società ricorrente deduce nuovamente violazione del disposto ex artt. 1140 e 1158 c.c. ed artt. 115 e 116 c.p.c. poichè la Corte veneta aveva omesso di verificare la concorrenza dell’elemento esclusività del possesso, mai il L. avendole impedito di godere del suo bene.

Con la quarta ragione di ricorso la srl Hotel Villa Franceschi lamenta violazione delle medesime norme in relazione all’omessa valutazione della concorrenza dell’elemento determinatezza ed estensione del terreno usucapito.

Le due censure appaiono connesse e quindi possono esser esaminate unitariamente e sono prive di fondamento.

La società ricorrente deduce che dalle testimonianze assunte in causa – i testi dalla stessa introdotti – fosse risultato che il proprietario del fondo ebbe sempre a provvedere alla manutenzione del parco nei limiti dei confini palesati dalla rete e dal fosso e come il L. non provvide che nel 2002 a porre in esser segni distintivi della porzione di terreno usucapita,rimasta sino ad allora indeterminata. Ambedue le censure mosse propongono a questa Corte – in modo inammissibile – questioni attinenti al merito della causa poichè incentrate sulla ricostruzione fattuale della vicenda in forza della valutazione delle prove assunte, posto che si richiamano solo alcune delle dichiarazioni rese da testi introdotti dalla stessa parte ricorrente, senza anche un confronto con le ulteriori emergenze testimoniali, invece ritenute di maggior affidabilità dai Giudici del merito.

Al rigetto dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna della srl Hotel Villa Franceschi alla rifusione in favore del L. delle spese di lite di questo giudizio di legittimità,tassate in globali Euro 3.000,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo quanto precisato in dispositivo.

Concorrono in capo alla società ricorrente le condizioni di legge per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione in favore del L. resistente delle spese di questo giudizio di legittimità che tassa in Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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