Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5524 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/03/2017, (ud. 17/01/2017, dep.06/03/2017),  n. 5524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18515-2013 proposto da:

B.L. (OMISSIS), B.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PO 43, presso lo studio dell’avvocato

CESARE MASSIMO BIANCA, rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO

SIRENA;

– ricorrenti –

contro

BI.RO., elettivamente domiciliata in ROMA, ODERISI DA

GUBBIO 245, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICA CARUSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA GUASTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 708/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 16/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Laura Arpino con delega depositata in udienza

dell’Avv. Andrea Guastini difensore della controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 5.5.1999 Bi.Ro. conveniva B.E. e L. davanti al pretore di Pontremoli per la rimozione di opere eseguite su fondi di loro proprietà a confine col suo e per risarcimento dei danni.

I convenuti eccepivano il difetto di legittimazione attiva e passiva di B.E. e svolgevano riconvenzionale per la demolizione di opere dell’attrice.

Il Tribunale di Massa, sez di Pontremoli, condannava sia l’attrice che i convenuti B.S., erede costituitosi di E., e L. alla realizzazione delle opere indicate in ctu e l’attrice alla rimozione della baracca di cui al punto 6, decisione appellata dai B. in via principale e dalla Bi. in via incidentale.

La Corte di appello di Genova, con sentenza 16.6.2012, respingeva le impugnazioni richiamando le argomentazioni delle parti e la ctu e, per quanto ancora interessa, sottolineava come la realizzazione ex novo del fossato a sezione obbligata fosse stata determinante per i successivi allagamenti e per l’alterazione del pregresso regime di smaltimento delle acque mentre la protestata estraneità di B.E. alla realizzazione del fosso era irrilevante stante il carattere ripristinatorio della pretesa riguardante opere da realizzarsi dai convenuti anche nel terreno in cui B.E. era affittuaria.

Ricorrono i B. con quattro motivi, resiste con controricorso Bi..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunziano vizi di motivazione per l’acritico recepimento delle conclusioni del ctu rispetto al ctp e ad altra ctu del Giudice dell’Esecuzione.

Col secondo motivo si denunziano vizi di motivazione in relazione a deposizione riportata.

Col terzo motivo si lamenta omessa pronunzia sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva della resistente, ritualmente proposta.

Col quarto motivo si ripete la stessa censura e si deduce la violazione dell’art. 913 c.c. perchè l’azione riguarda la disciplina di rapporti tra proprietari.

Le censure non meritano accoglimento.

Come dedotto la sentenza ha statuito che la realizzazione ex novo del fossato a sezione obbligata era stata determinante per i successivi allagamenti e per l’alterazione del pregresso regime di smaltimento delle acque mentre la protestata estraneità di B.E. alla realizzazione del fosso era irrilevante stante il carattere ripristinatorio della pretesa riguardante opere da realizzarsi dai convenuti anche nel terreno in cui B.E. era affittuaria.

Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito e la stessa impostazione del ricorso ribadisce in parte i motivi di appello richiedendo un inammissibile riesame del merito e manifestando mero dissenso rispetto alla congrua, logica e sufficiente sentenza.

Era necessaria una puntuale censura ex art. 112 c.p.c. riportando compiutamente le difese svolte in entrambi i gradi del giudizio.

Il ricorso difetta anche di autosufficienza non trascrivendo i documenti in questione e non supera l’accertamento in fatto compiuto dalla sentenza che ha richiamato la ctu.

In ordine ai primi due motivi la sentenza ha esaminato la ctu svolta in sede esecutiva e le deposizioni testimoniali.

Le censure si risolvono nella prospettazione di una ricostruzione in fatto difforme da quella di appello.

Il primo motivo mostra preferenza per la ctp.

Il secondo motivo non dimostra la decisività della censura nel generico richiamo alla deposizione del teste P. circa una mera ripulitura del fossato rispetto a quanto accertato dalla ctu.

In ordine al terzo e quarto motivo vi è un difetto di autosufficienza e non si dimostra che con l’atto di citazione l’attrice si fosse affermata locatrice e non proprietaria dei terreni in oggetto e che con l’atto di appello avesse riproposto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva attrice, di cui non si parla in sentenza, in cui si fa riferimento alla legittimazione passiva.

Il terzo motivo, in particolare, non chiarisce l’interesse alla censura rispetto ad una domanda originaria resistita da riconvenzionale mentre il quarto, a prescindere dalla intestazione, richiede un riesame del merito sia pure sotto il profilo della denunziata violazione di legge e non supera l’accertamento in fatto circa l’imponenza dell’intervento eseguito non giustificato da mere operazioni di manutenzione sulla scorta di dettagliate testimonianze e dei rilievi del ctu.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 2700 di cui 2500 per compensi, oltre accessori, dando atto della sussistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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