Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5523 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. II, 28/02/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8030-2015 proposto da:

AVIM PICCOLA SOC COOP AGRICOLA VIVAISTICA MERIDIONALE SRL, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, V.ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato

BERARDINO IACOBUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato VITO

TOMMASO DONVITO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA B.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 513/2014 del TRIBUNALE DI PISTOIA, EX SEDE

DISTACCATA DI PESCIA, depositata il 08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/10/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Vito Tommaso Donvito, difensore della ricorrente,

che ha chiesto l’accoglimento delle difese depositate.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2009 l’Azienda agricola B.M. convenne in giudizio A.VI.M. s.r.l. per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 7.530,60 a titolo di corrispettivo della fornitura di piante ornamentali.

1.1. Nella contumacia della società AVIM, il Tribunale di Pistoia accolse la domanda con sentenza pubblicata in data 8 maggio 2014.

1.2. AVIM propose appello, denunciando la nullità della citazione per omissione dell’avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c., n. 7, e conseguente nullità della sentenza di primo grado, chiedendo la rimessione della causa al primo giudice o, in subordine, di essere ammessa a difendersi nel merito.

2. La Corte d’appello di Firenze, con ordinanza in data 4 febbraio 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.

2.1. Secondo la Corte di merito, il gravame non aveva ragionevole probabilità di essere accolto: la contestazione dei vizi della merce venduta era avvenuta a distanza di cinque mesi dalla fornitura e l’appellante non aveva proposto domanda di risoluzione o riduzione del prezzo nè domanda risarcitoria, ma si era limitata a denunciare il vizio processuale della citazione introduttiva, ed aveva articolato una prova testimoniale che risultava “non idonea in concreto a sorreggere una corrispondente conclusione di merito”.

3. AVIM srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di primo grado sulla base di due motivi; l’intimata Azienda agricola B.M. non ha svolto difese in questa sede.

3.1. Il ricorso, già avviato alla decisione nelle forme del rito camerale previsto dall’art. 380-bis c.p.c. nella formulazione antecedente alla riforma attuata con D.L. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla L. n. 197 del 2016, è stato rimesso alla pubblica udienza per mancanza di evidenza decisoria. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., n. 7, artt. 164 e 167 c.p.c. e si contesta che il giudice di primo grado non abbia rilevato d’ufficio la nullità dell’atto di citazione, con conseguente nullità degli atti dipendenti e della relativa sentenza. In subordine, la ricorrente lamenta che il giudice d’appello non abbia disposto la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., nè abbia proceduto alla rinnovazione della citazione con effetti ex nunc.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e si contesta il mancato rilievo della nullità della citazione da parte del giudice di primo grado nonchè l’omessa pronuncia del giudice d’appello sulla questione.

3. I motivi di ricorso avverso la sentenza di primo grado, da esaminare congiuntamente per la sostanziale identità delle questioni prospettate, sono fondati.

3.1. Trova applicazione nella specie il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora la nullità della citazione introduttiva non sia stata sanata nel giudizio di primo grado, la stessa interposizione dell’appello comporta la sanatoria della nullità della citazione, ma non esclude l’invalidità del giudizio di primo grado che si è svolto in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, che il giudice di appello deve dichiarare. Tuttavia, la dichiarazione di queste nullità non può comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado, poichè la nullità della citazione non è inclusa tra le tassative ipotesi di regressione del processo, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., sicchè il giudice d’appello, dichiarata la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli (Cass. Sez. U 19/04/2010, n. 9217; Cass. 08/06/2012, n. 9306; Cass. 12/10/2017, n. 24017).

3.2. Nel giudizio in esame è accaduto che la Corte d’appello, sulla premessa corretta che il vizio della citazione introduttiva non rientrasse tra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice, ha proceduto all’esame del gravame senza consentire al convenuto, contumace in primo grado, di svolgere tutte quelle attività che gli erano state precluse (Cass. 14/06/2016, n. 12156; Cass. 11/11/2010, n. 22914). In questo modo, la Corte d’appello non ha svolto il giudizio di merito nel senso sopra precisato, e quindi non ha sanato la lesione al diritto di difesa avvenuta nel giudizio di primo grado.

4. Il vizio processuale della sentenza di primo grado è rimasto tal quale e ciò rende la sentenza ricorribile per cassazione, in coerenza con il principio enucleato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1914 del 2016.

4.1. Chiamate a comporre il contrasto insorto tra le Sezioni semplici riguardo alla ricorribilità per cassazione dell’ordinanza ex art. 348-ter, le Sezioni Unite hanno affermato che l’ordinanza è ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, rimanendo in tutti gli altri casi impugnabile in cassazione soltanto la sentenza di primo grado.

4.2. Nella fattispecie processuale in esame, risultando l’ordinanza della Corte d’appello emessa al di fuori del paradigma di cui agli artt. 348-bis e ter – in quanto la nullità della sentenza di primo grado ne impediva la “conferma” – il provvedimento ricorribile per cassazione rimane comunque la sentenza di primo grado poichè l’ordinanza non ha sanato il vizio processuale censurato con l’appello.

5. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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