Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5523 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/03/2017, (ud. 17/01/2017, dep.06/03/2017),  n. 5523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2128-2012 proposto da:

F.C. (OMISSIS), V.C. (OMISSIS), A.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, L.TEVERE PIETRA PAPA

185, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DONATI, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIUSEPPE NIGRO;

– ricorrenti –

contro

EDIL COSTRUZIONI S GIUSEPPE DI P.P. & C SNC (OMISSIS), IN

PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA,

V.GREGORIO VII 490, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA

BATTIATO, rappresentata e difesa dall’avvocato IGNAZIO GALFO;

– controricorrente –

e contro

M.P., + ALTRI OMESSI

MO.FR.RI.AN., B.E.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1308/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3.9.1997 C.O., + ALTRI OMESSI

La convenuta, eccepì la prescrizione ed in via riconvenzionale chiese la condanna di M.P. e F. al pagamento del corrispettivo per lavori di sbancamento.

Il giudice di primo grado respinse l’eccezione di prescrizione rilevando che buona parte dei vizi era stata riconosciuta dal venditore costruttore all’udienza del 19.4.2000 e che l’azione era soggetta a prescrizione decennale e, nel merito, in accoglimento della domanda condannò la convenuta al pagamento di Euro 16.000.

La Corte di appello di Catania, con sentenza 2.12.2010, rigettò la domanda e compensò le spese, rilevando essere pacifico che la richiesta di atp era del 25.10.1994, la relazione era stata depositata nel gennaio 1995 e la citazione era del 3.9.1997. donde il decorso del termine annuale di decadenza essendo irrilevante il riconoscimento di alcuni vizi non potendosi intendersi rinunziata la prescrizione già maturata ed eccepita.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso C., + ALTRI OMESSI

All’udienza del 15.6.2016 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l’integrazione del contraddittorio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1669, 2937 e 2946 c.c. con riguardo alla errata pronunzia di prescrizione atteso il riconoscimento dei vizi comprovato anche da una sentenza penale e dall’assunto obbligo di eliminazione.

Col secondo motivo lamentano omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riguardo al mancato esame della deduzione dei ricorrenti secondo cui la sentenza penale comprovava l’obbligo di eliminazione ed aveva efficacia probatoria.

Col terzo motivo deducono violazione dell’art. 91 c.p.c. sulla compensazione delle spese, destinata ad essere travolta dall’annullamento della sentenza.

E’ preliminare l’esame delle eccezioni del controricorrente.

Quanto a quella di improcedibilità per la mancata notifica alle altre parti, la stessa comporta solo la disposta integrazione del contraddittorio ma non si tratta di causa inscindibile.

Per il resto le censure sono ammissibili.

La questione sollevata dai ricorrenti è, infatti, sostanzialmente unica: se, per il solo fatto del riconoscimento di alcuni vizi, nonostante la eccepita prescrizione (e che la venditrice si fosse obbligata ad eseguire alcuni lavori finalizzati a rimuovere i difetti lamentati), sorga una nuova obbligazione soggetta al termine ordinario di prescrizione.

Questa Corte non ignora i precedenti giurisprudenziali astrattamente applicabili (Cass. n. 747 del 14/01/2011, Cass. 25/06/2013, n. 15992, S. U, n. 13294 del 21/06/2005; Cass. n. 11457 del 17/05/2007).

In definitiva, questa Corte ha consolidato il principio secondo cui, anche in assenza della prova di un accordo delle parti con finalità novative, ma in presenza di un chiaro impegno assunto dal venditore ad eliminare i vizi rilevati, al termine di prescrizione annuale si sostituisce quello ordinario decennale. Tuttavia, il mero riconoscimento dei vizi operato dal venditore, non accompagnato dall’assunzione del predetto impegno, è senz’altro interruttivo della prescrizione, ma non determina, anche nel caso in cui l’azione esperita dall’acquirente sia quella di esatto adempimento, la sostituzione predetta.

Gli orientamenti su esposti hanno trovato la loro reductio ad unum in Cassazione civile, sez. un., 13/11/2012, n. 19702, a tenore della quale, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l’impegno sia accettato dal compratore, sorge un’autonoma obbligazione di facere, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall’art. 2936 c.c., l’originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all’art. 1495 c.c., mentre l’ulteriore suo diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale. Questa impostazione è stata integralmente condivisa da Cassazione civile, sez. 2 06/06/2014, n. 12802. Nel caso di specie, gli odierni ricorrenti hanno agito per far valere il loro diritto alla eliminazione dei difetti riscontrati, con la conseguenza che, anche in assenza di prova di un accordo con efficacia novativa, troverebbe applicazione il termine decennale di prescrizione.

Va però, ribadito, che, ai fini dell’insorgenza di una nuova obbligazione, non è sufficiente l’impegno in tal senso assunto dal venditore nè il suo tentativo operoso di porre rimedio ai difetti, essendo all’uopo necessario altresì l’accettazione, sia pure per facta concludentia, da parte del compratore.

La sentenza impugnata ha rilevato essere pacifico che la richiesta di atp era del 25.10.1994, la relazione era stata depositata nel gennaio 1995 e la citazione era del 3.9.1997, donde il decorso del termine annuale di decadenza essendo irrilevante il riconoscimento di alcuni vizi non potendosi intendersi rinunziata la prescrizione già maturata ed eccepita.

La parte personalmente aveva rassegnato una mera manifestazione di volontà di effettuare alcuni (non tutti) lavori, volontà non seguita dall’esecuzione degli stessi.

L’udienza venne interrotta con richiesta congiunta di rinvio per verificare la possibilità di un componimento bonario che non ebbe a verificarsi.

Ciò premesso, il primo motivo propone una questione nuova laddove, mentre nel giudizio di merito, secondo quanto emerge dalla sentenza, si fa riferimento esclusivamente al riconoscimento avvenuto all’udienza del 19.4.2000, col ricorso si fa riferimento al riconoscimento e addirittura all’assunzione di una obbligazione di eliminare i difetti che sarebbero avvenuti in epoca anche precedente al presente giudizio e che sarebbero dimostrati dalla sentenza penale.

Il secondo motivo è infondato in quanto la sentenza penale non potrebbe avere efficacia vincolante nel presente giudizio non essendo fondata sui medesimi fatti oggetto di esso e mancando la identità di parti trattandosi dell’assoluzione dal reato di furto del rappresentante della ditta.

Il terzo motivo è inammissibile, non formula alcuna censura e chiede la riforma del regolamento delle spese quale conseguenza dell’auspicato accoglimento del ricorso.

In definitiva, il ricorso non appare meritevole di accoglimento.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2700, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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