Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5522 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.06/03/2017),  n. 5522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19300-2013 proposto da:

F.M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI TRASONE 8, presso lo studio dell’avvocato CIRIACO

FORGIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DI SALVIA;

– ricorrente –

contro

D.L. C.F.(OMISSIS), D.I. C.F.(OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA NICOLO’ PORPORA 16, presso lo

studio dell’avvocato GILBERTO MARRA, rappresentate e difese

dall’avvocato ROSINA DI FEO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 64/2013 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata

il 10/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Quili Emanuela con delega depositata in udienza

dell’Avv. Di Feo Rosina difensore delle controricorrenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine, il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4 settembre 2007 ed il 17 settembre 2007, F.M.M. conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Avellino, D.I. e L., assumendo che:

aveva prestato al loro padre, D.W., deceduto il (OMISSIS), Lire 10.000.000;

D.L., dopo la morte del padre, aveva restituito Lire 5.000.000.

Essa chiedeva, pertanto, la condanna delle convenute a corrispondere Euro 2.582,23.

Si costituivano le convenute, le quali chiedevano il rigetto della domanda attrice.

Il Giudice di Pace di Avellino, con sentenza 4157/10, rigettava la domanda dell’attrice.

Contro la summenzionata sentenza proponeva appello davanti al Tribunale di Avellino, con atto di citazione notificato il 17 novembre 2010, F.M.M..

Il Tribunale di Avellino, nella resistenza delle appellate, con sentenza n. 64/13, respingeva l’appello ritenendo che non fossero stati dimostrati nè l’esistenza del contratto di mutuo fra la ricorrente ed il padre delle resistenti (all’epoca legati da un rapporto sentimentale), nè l’importo eventualmente oggetto dello stesso, nè la consegna del summenzionato assegno di Lire 5.000.000 a titolo di parziale rimborso del prestito.

F.M.M. proponeva ricorso per cassazione. articolandolo su due motivi.

D.L. ed I. resistevano con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l’insufficiente, perplessa, carente e contraddittoria motivazione, l’omesso esame di punti decisivi, la mancata valutazione di atti ed il travisamento di fatti, poichè i Tribunale di Avellino aveva errato nel ritenere non provata l’esistenza di un contratto di mutuo, alla luce dell’accertato versamento di Lire 10.000.000 e della restituzione di metà di tale importo, con la promessa di rendere il resto, ad opera delle eredi del beneficiario del prestito, come riferito dalla teste A.B..

Va preliminarmente esaminata l’eccezione del controricorrente di tardività del ricorso per essere stata la sentenza ritualmente notificata il 13.3.2013 ai procuratori costituiti nel domicilio eletto.

Il doveroso riscontro degli atti consente di accertare che la sentenza è stata notificata agli avvocati D’Amato e Merolla nel domicilio eletto presso F.M.M. il 13.3.2013, donde la tardività del ricorso del 10.7.2013 rispetto al termine breve decorrente dalla data indicata (Cass. 12.9.2011 n. 18640).

2. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile ed ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 1800, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori e spese forfettizzate nella misura del 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio Dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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