Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5521 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.06/03/2017),  n. 5521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27023-2012 proposto da:

P.B. (OMISSIS), F.F. IN P. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. Beccaria Gabriele;

– ricorrenti –

contro

M.F. C.F.(OMISSIS), C.F. C.F.(OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NICOLO’ TARTAGLIA 5, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DI GIOVANNI, rappresentati e

difesi dagli avvocati PAOLO MAZZONI, CINZIA BERT;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 265/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 14/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Pezzi Danilo con delega depositata in udienza

dell’Avv. Mazzoni Paolo difensore dei controricorrenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 17.3.2009 F.F. in P. e P.B. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Trento M.F. e C.F. per sentir accertare e dichiarare che parte della soffitta p.m.(OMISSIS) della p.ed. (OMISSIS) in P.T. (OMISSIS) (OMISSIS), di loro proprietà, risultava abusivamente occupata dai convenuti e materialmente inglobata nella loro limitrofa p.m.(OMISSIS), con condanna al rilascio con ripristino del muro divisorio.

I convenuti contestavano la domanda affermando che lo stato di fatto non era mai stato modificato dalla costruzione nel 1977 e chiedevano la regolarizzazione tavolare conforme allo stato di fatto ed in via riconvenzionale la rimozione di una canna fumaria posta all’interno della loro proprietà.

Il Tribunale rigettava la domanda degli attori e li condannava a rimuovere la canna fumaria. decisione confermata dalla Corte di appello di Trento, con sentenza 14.8.2012, col favore delle spese.

La Corte territoriale, in ordine alla censura dell’errata applicazione della disciplina del libro fondiario, ha rilevato che risultava pacificamente che le parti avevano acquistato le rispettive pp.ed. (appartamenti, garage e soffitte) negli anni ‘90 nella consistenza descritta dal libro fondiario; la situazione delle soffitte era stata esaurientemente analizzata dalla ctu di primo grado circa la separazione con un tramezzo in laterizio: l’indagine urbanistica aveva confermato che il progetto del 1977 corrispondeva alla situazione visibile all’attualità, conforme alle planimetrie catastali mentre il piano di divisione materiale appariva palesemente difforme a causa di evidenti imperfezioni originarie di stesura, con la conclusione che tali elementi dimostravano inequivocabilmente che sin dalla originaria costruzione le pp. mm. (OMISSIS) avevano la consistenza e le dimensioni attuali con la conseguenza che i convenuti non avevano invaso la proprietà attorea.

Il corretto funzionamento del sistema tavolare presuppone la corrispondenza tra base reale del libro ed effettiva consistenza dei beni immobili descritti ed anche nel sistema tavolare vanno privilegiati gli elementi di fatto riscontrabili in loco.

Ricorrono F. e P. con unico motivo, illustrato da memoria fuori termine, resistono le controparti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deduce violazione della legge tavolare allegata al R.D. n. 499 del 1929, artt. 2, 5 e 12 e dell’art. 950 c.c. perchè la questione della individuazione dei confini assume dei connotati diversi allorchè la controversia insorga nell’ambito di un condominio con richiami di dottrina e giurisprudenza ed una premessa sulla peculiarità del sistema tavolare e la conclusione che la Corte di appello ha riconosciuto valore sussidiario alle risultanze tavolari rispetto alla situazione di fatto.

Le censure non meritano accoglimento.

Si contrappone un diversa tesi rispetto a quella esposta in sentenza, chiedendo un riesame del merito non consentito in questa sede.

Come dedotto, la sentenza ha rilevato che risultava pacificamente che le parti avevano acquistato le rispettive pp.ed. (appartamenti, garage e soffitte) negli anni ‘90 nella consistenza descritta dal libro fondiario; la situazione delle soffitte era stata esaurientemente analizzata dalla ctu di primo grado circa la separazione con un tramezzo in laterizio e l’indagine urbanistica aveva confermato che il progetto del 1977 corrispondeva alla situazione visibile all’attualità, conforme alle planimetrie catastali mentre il piano di divisione materiale appariva palesemente difforme a causa di evidenti imperfezioni originarie di stesura con la conclusione che tali elementi dimostravano inequivocabilmente che sin dalla originaria costruzione le pp.mm. (OMISSIS) avevano la consistenza e le dimensioni attuali, con la conseguenza che i convenuti non avevano invaso la proprietà attorea.

Il corretto funzionamento del sistema tavolare presuppone la corrispondenza tra base reale del libro ed effettiva consistenza dei beni immobili descritti ed anche nel sistema tavolare vanno privilegiati gli elementi di fatto riscontrabili in loco.

Del resto l’azione era stata promossa, come emerge anche dalla esposizione del fatto in ricorso a pagina due, sul presupposto della abusiva occupazione ad opera dei convenuti di parte della soffitta degli attori, circostanza smentita, nè si impugna la complessiva ratio decidendi riportata.

Nella specie si verte in materia di regolamento di confini, essendo incontroverso che gli attori siano proprietari della p.m. (OMISSIS) ed i convenuti della p.m.(OMISSIS), mentre è in discussione l’estensione delle rispettive proprietà.

Orbene, il richiamo ai principi sulla efficacia costitutiva della intavolazione ed ai relativi presupposti appare fuori luogo, posto che l’efficacia costitutiva dell’iscrizione tavolare (o intavolazione) non afferisce anche alla quantità o estensione materiale del diritto, che può essere accertato con adeguata prova, non avendo a tali fini l’iscrizione valore vincolante, nè è ostativo ad una diversa ricostruzione del contenuto oggettivo del diritto dominicale o degli altri diritti reali (Cass. 22.10. 2013 n. 23958).

Correttamente il giudice, nello stabilire i confini, ha fatto riferimento alla originaria situazione dei luoghi esistente fin dal momento della costruzione dell’edificio secondo il progetto del 1977, dovendo considerarsi che ai sensi dell’art. 950 c.c. il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur”, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili (Cass. n. 14993/2012).

In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 2200 di cui 2000 per compensi, oltre accessori e spese forfettizzate nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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