Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5520 del 10/03/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 5520 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

sanzioni
amministrative

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

DE FELICE ANTONIO (DFL NTN 69P15 G596K), rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli
Avvocati Antonio Cerchia e Monica Berardi, elettivamente
domiciliato in Roma, via Postumia n. 3, presso lo studio
dell’Avvocato Angela Orlando;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro

pro

tempo-

re, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 10/03/2014

avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli n. 38 del 2010, depositata il 12 febbraio 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Stefano Petitti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De Felice Antonio proponeva opposizione, dinnanzi al
Giudice di pace di Empoli, avverso il verbale elevato nei
suoi confronti dalla Polizia stradale di Firenze, con il
quale gli venivano contestati gli illeciti previsti
dall’art. 179, commi 2 e 2-bis,

del codice della strada,

per essere stato alla guida di veicolo avente il cronotachigrafo alterato e il limitatore di velocità alterato.
Il Giudice di pace rigettava l’opposizione e il De Felice proponeva appello.
Nel contraddittorio con il Ministero dell’interno, il
Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, con
sentenza n. 38 del 2010, depositata il 12 febbraio 2010, rigettava l’appello.
Premesso che l’appellante aveva riproposto le medesime
censure già svolte in primo grado, il Tribunale riteneva
innanzi tutto infondata quella avente ad oggetto
l’asserita insussistenza dell’elemento soggettivo
dell’illecito contestato, rilevando come l’appellante non

udienza del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.

avesse fornito alcun elemento probatorio idoneo a superare
la presunzione di colpa posta dall’art. 3 della legge n.
689 del 1981, e come, in particolare, non avesse offerto
la prova di avere effettuato il controllo del regolare

guida, ovvero dell’esistenza del caso fortuito o della
forza maggiore.
Quanto alla censura concernente l’asserita erroneità
della contestazione, consistente in ciò che mentre i verbalizzanti avevano accertato che il veicolo era privo di
piombatura sia sul cronotachigrafo che sul limitatore di
velocità, la contestazione era stata quella di essersi posto alla guida di un veicolo con limitatore di velocità
risultato alterato, il Tribunale osservava che l’art. 179,
comma

2 bis,

del codice della strada, nel sanzionare

«chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito
di un limitatore di velocità avente caratteristiche non
rispondenti a quelle fissate o non funzionante (…)», non
distingue l’alterazione del limitatore di velocità dalla
manomissione dei sigilli, sicché non poteva ritenersi errato qualificare anche la rimozione dei sigilli come alterazione del limitatore. Osservava inoltre che il comma 1
del medesimo art. 179 equipara, sotto il profilo sanziona-

funzionamento del cronotachigrafo prima di mettersi alla

torio, la manomissione dei sigilli e l’alterazione
dell’apparecchio.
Avverso questa sentenza il De Felice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Mini-

MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Il Collegio rileva preliminarmente che non è di
ostacolo alla trattazione del ricorso la mancata presenza,
alla odierna pubblica udienza, del rappresentante della
Procura generale presso questa Corte.
Invero, l’art. 70, comma secondo, cod. proc. civ.,
quale risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 75
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede
che il pubblico ministero «deve intervenire nelle cause
davanti alla Corte di cassazione nei casi stabiliti dalla
legge». A sua volta l’art. 76 del r.d. 10 gennaio 1941, n.
12, come sostituito dall’art. 81 del citato decreto-legge
n 69, al primo comma dispone che «Il pubblico ministero
presso la Corte di cassazione interviene e conclude: a) in
tutte le udienze penali; b) in tutte le udienze dinanzi
alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di
cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, del co-

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stero dell’Interno ha resistito con controricorso.

dice di procedura civile». L’art. 376, primo comma, cod.
proc. civ. stabilisce che «Il primo presidente, tranne
quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 374,
assegna i ricorsi ad apposita sezione che verifica se sus-

glio».
Infine, l’art. 75 del già citato decreto-legge n. 69
del 2013, quale risultante dalla legge di conversione n.
98 del 2013, dopo aver disposto, al primo comma, la sostituzione dell’art. 70, secondo comma, del codice di rito, e
la modificazione degli artt. 380-bis, secondo comma, e
390, primo comma, del medesimo codice, per adeguare la disciplina del rito camerale alla disposta esclusione della
partecipazione del pubblico ministero alle udienze che si
tengono dinnanzi alla sezione di cui all’art. 376, primo
coma, al secondo comma ha stabilito che «Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio
sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto», e cioè a far data dal 22 agosto 2013.
Orbene, il Collegio rileva che l’esplicito riferimento
contenuto sia nell’art. 76, comma primo, lett. b), del
r.d. n. 12 del 1941 (come modificato dall’art. 81 del de-

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sistono i presupposti per la pronunzia in camera di consi-

creto-legge n. 69 del 2013), sia nell’art. 75, comma 2,
citato, alle udienze che si tengano presso la Sesta sezione (e cioè quella di cui all’art. 376, primo comma, cod.
proc. civ.), consenta di ritenere non solo che la detta

anche udienze pubbliche, ma anche che alle udienze che si
tengono presso la stessa sezione non è più obbligatoria la
partecipazione del pubblico ministero. Rimane impregiudicata, ovviamente, la facoltà dell’ufficio del pubblico ministero di intervenire ai sensi dell’art. 70, terzo comma,
cod. proc. civ., e cioè ove ravvisi un pubblico interesse.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione
dell’udienza odierna è stato emesso in data 25 settembre
2013, sicché deve concludersi che l’udienza pubblica ben
può essere tenuta senza la partecipazione del rappresentante della Procura generale presso questa Corte, non avendo il detto ufficio, al quale pure copia integrale del
ruolo di udienza è stata trasmessa, ravvisato un interesse
pubblico che giustificasse la propria partecipazione ai
sensi dell’art. 70, terzo comma, cod. proc. civ.
2. Nel merito, con il primo motivo di ricorso, il De
Felice deduce vizio di omessa motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360,
n. 5, cod. proc. civ., per non avere il Tribunale motivato
la mancata applicazione dell’art. 3 della legge n. 689 del

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sezione è abilitata a tenere oltre alle adunanze camerali

1981. In particolare, il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia valutato le circostanze che egli aveva addotto a giustificazione della propria ignoranza circa la
mancanza di sigilli sul cronotachigrafo e sul limitatore

trovava di procedere al controllo delle apparecchiature
prima di mettersi alla guida.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto,
ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere
il Tribunale erroneamente interpretato l’art. 179, commi 2
e

2-bis,

del codice della strada, atteso che mentre il

comma 2 prevede il raddoppio della sanzione amministrativa
pecuniaria per il caso in cui l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo, il raddoppio della sanzione pecuniaria è previsto dal
comma 2-bis solo per il caso in cui si circoli alla guida
di un autoveicolo che abbia il limitatore di velocità alterato; e nel caso di specie non vi era prova della detta
alterazione, in quanto dal controllo eseguito in officina
per conto degli agenti accertatori era emerso soltanto che
il veicolo era privo di piombatura sia sul cronotachigrafo
che sul limitatore.
3. Il primo motivo di ricorso, volto alla dimostrazione della asserita carenza della motivazione della sentenza

di velocità, nonché della impossibilità in cui egli si

in ordine alla mancata applicazione dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981, è infondato.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte,

dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni
colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa
dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una
presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico
di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che
grava su quest’ultimo l’onere di provare di aver agito
senza colpa» (Cass. n. 13610 del 2010; Cass. n. 15580 del
2006; Cass. n. 5426 del 2006).
In particolare, questa Corte ha affermato che «in tema
di illeciti amministrativi, a norma dell’art. 3 legge
24.11.1981 n.689, la semplice colpa è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo , ed al fine di escludere ogni
responsabilità, non basta l’ignoranza della sussistenza
dei presupposti dell’illecito, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile con l’uso della
ordinaria diligenza. Ne consegue che, nell’ipotesi
dell’infrazione di cui all’art. 179 d.lgs. 30 aprile 1992,
n.285 (circolazione con veicolo munito di cronotachigrafo

per cui «in tema di sanzioni amministrative, ai sensi

non funzionante), può ritenersi l’ignoranza incolpevole
solo ove si dimostri il rispetto dell’ordinaria diligenza
consistente nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo

circolazione» (Cass. n. 13165 del 2002).
Nel caso di specie, il giudice di appello, confermando
il giudizio già espresso in tal senso dal giudice di primo
grado, ha ritenuto che l’appellante non avesse offerto elementi idonei a provare in concreto l’assenza di colpa
ovvero il caso fortuito o la forza maggiore.
E’ noto, d’altra parte, che «il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc.
civ., comma l, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o
insufficiente esame di punti decisivi della controversia,
prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un
insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale
da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non
possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei
fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a
quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di
merito individuare le fonti del proprio convincimento, va-

controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in

lutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare
prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla

nare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì
solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato
l’apprezzamento dei fatti» (Cass. n. 15489 del 2007). Ed
ancora, il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art.360,
comma l, n. 5 cod. proc. civ., nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, ricorre
«quando il giudice di merito ometta di indicare, nella
sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità
del suo ragionamento» (Cass. n. 1756 del 2006; Cass. n.
9113 del 2012).
Nella specie, posto che il Tribunale ha richiamato le
deduzioni svolte dall’appellante nel primo motivo e ha poi
concluso nel senso della mancanza di prova di elementi idonei a superare la presunzione di colpa discendente

Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesami-

dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981, deve ritenersi
che le circostanze indicate dal ricorrente siano state tenute presenti dal Tribunale e ritenute inidonee ad assolvere l’onere probatorio gravante sull’autore della viola-

deduzioni difensive delle quali il ricorrente lamenta la
mancata valutazione confliggono con i criteri minimi di
diligenza richiesti a chi si pone alla guida di un autoveicolo, come specificato nella sentenza n. 13165 del 2002.
Il primo motivo è quindi infondato, non sussistendo il
denunciato vizio di omessa motivazione e risolvendosi la
censura nella richiesta di una valutazione delle circostanze di fatto indicate nel motivo in senso difforme da
quello ritenuto dai giudici di merito con valutazione concordante.
4.

Il secondo motivo, concernente l’applicazione

dell’art. 179, commi 2 e 2-bis, Codice della Strada, è infondato.
Occorre ricordare che le disposizioni delle quali il
ricorrente denuncia la violazione, disponevano, all’epoca
della contestazione della violazione, quanto segue: «2.
Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola
con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamen-

zione contestata. Si deve solo aggiungere che le stesse

to o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di
registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 742 a Euro 2.970. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che

l’alterazione del cronotachigrafo.

2-bis. Chiunque circo-

la con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità
ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore
di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 829 a Euro
3.315. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata
nel caso in cui l’infrazione riguardi l’alterazione del
limitatore di velocità».
Come già ricordato, il ricorrente sostiene che, essendo stata accertata solamente la mancanza dei sigilli al
cronotachigrafo e al limitatore di velocità, con riferimento a questa ultima condotta illecita non poteva essere
contestata la fattispecie dell’alterazione del limitatore
di velocità, che si riferirebbe ad una alterazione funzionale dell’apparecchiatura.
Orbene, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata,
nella parte in cui afferma che la manomissione dei sigilli
apposti al limitatore di velocità integra l’ipotesi di alterazione del limitatore di velocità, non sia errata, at-

l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o

teso che indubbiamente la manomissione dei sigilli costituisce un’alterazione del limitatore di velocità. Né indicazioni in senso opposto possono desumersi dal rilievo che
il comma 2 dell’art. 179 del codice della strada, con ri-

manomissione dei sigilli tra le fattispecie suscettibili
di applicazione della sanzione pecuniaria in misura doppia, atteso che la specificazione della condotta con riferimento al cronotachigrafo non comporta che la manomissione dei sigilli debba essere attratta nella ipotesi base
prevista dal comma 2-bis,

concernente la circolazione con

un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero
con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o
non funzionante. Invero, nel mentre è possibile dubitare
che la manomissione dei sigilli rientri in tali fattispecie generali, può invece ritenersi certo che la stessa integri un’alterazione dell’apparecchiatura alla quale i sigilli sono apposti, e che il cronotachigrafo e il limitatore di velocità, pur se disciplinati nel medesimo articolo del codice della strada, rispondono a funzioni differenti, sicché le relative prescrizioni, ove violate, ben
possono essere assoggettate ad un trattamento sanzionatorio differente.

guardo al cronotachigrafo, prevede espressamente anche la

Ne consegue che, non prevedendo il comma

2-bis

dell’art. 179 una specifica disciplina della manomissione
dei sigilli, deve ritenersi che correttamente il giudice
di appello abbia affermato la piena legittimità della con-

con riguardo alla detta manomissione, che consiste pur
sempre in un’alterazione fisica dell’apparecchiatura.
D’altra parte, la disciplina delle alterazioni del limitatore di velocità è, dal legislatore, ritenuta più grave di
quella del cronotachigrafo, atteso che non solo l’importo
delle sanzioni pecuniarie è maggiore per le ipotesi di cui
al comma 2-bis, rispetto a quelle previste per il comma 2,
ma solo per le violazioni di cui al coma 2-bis il successivo comma 9 dispone la sanzione accessoria della revoca
della patente di guida.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
In applicazione del principio della soccombenza, il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 600,00 per compensi, oltre alle
spese prenotate a debito.

testazione della alterazione del limitatore di velocità

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il

9 gennaio 2014.

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