Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5519 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. I, 06/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.06/03/2017),  n. 5519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO M. Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17502/2011 R.G. proposto da:

Z.A. rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Oliverio, giusta

procura speciale a margine del ricorso, con domicilio eletto in

Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO QUARTO POZZUOLI rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno

Cimadomo e Assunta Attanasio, giusta procura speciale a margine del

controricorso, con domicilio eletto in Roma, via Sabotino, n. 12,

nello studio dell’avv. Luca Savini;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 766,

depositata in data 11 marzo 2011;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 24 gennaio 2017

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per il ricorrente l’avv. Luigi Oliverio;

sentito per il controricorrente l’avv. Bruno Cimadomo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott.ssa Soldi Anna Maria, la quale ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la statuizione della sentenza del Tribunale di Napoli depositata in data 3 luglio 2008, con la quale era stata rigettata, per quanto in questa sede rileva, la domanda inerente al diritto all’indennità di occupazione legittima avanzata dal signor Z.A. nei confronti del Consorzio Quarto Pozzuoli in relazione all’occupazione di un terreno di sua proprietà, sito in (OMISSIS), ritenendo che il proprietario appellante non avesse previamente censurato la qualificazione giuridica, con l’affermazione della loro natura transattiva, degli atti di concordamento intervenuti fra le parti, contenenti la rinuncia della parte proprietaria “ad ogni altra qualsiasi pretesa”, e, quindi, anche all’indennità di occupazione.

2. Prescindendo dal suddetto rilievo, la corte distrettuale ha considerato corretta l’interpretazione resa dal Tribunale in merito alla suddetta rinuncia, nel senso che essa, formulata anche in ordine alla proposizione “di ogni altra azione giudiziaria che abbia attinenza all’espropriazione e alla occupazione”, doveva intendersi riferita anche all’indennità di occupazione legittima. E’ stato poi affermato che, pur a seguito dell’abrogazione della L. n. 17 del 2007, art. 3 (secondo cui i verbali di concordamento rimanevano efficaci, anche ai fini dell’ablazione del diritto di proprietà, indipendentemente dall’emanazione del decreto di espropriazione), in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza del 29 gennaio 2009, nel caso di specie il decreto di esproprio risultava tempestivamente emesso, con conseguenza irrilevanza di detta abrogazione.

3. Per la Cassazione di tale decisione il sig. Z. propone ricorso, affidato a quattro motivi, cui il Consorzio Quarto Pozzuoli resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione della normativa emanata dal Commissario straordinario del Governo con l’ordinanza n. 275 del 28 marzo 1985, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene – previa ricostruzione sul piano diacronico degli atti intervenuti in ordine all’occupazione e all’espropriazione del terreno del ricorrente – che la corte distrettuale avrebbe erroneamente accolto la domanda di ripetizione di indebito avanzata dal Consorzio, dovendosi ritenere che le ordinanze emesse in tempi diversi riguardassero distinte aree (la prima di mq 1020 e la seconda di mq 1080) della proprietà dello Z., estesa per mq 5156.

1.1. Con il secondo mezzo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 2934 – 2940 e 2946 cod. civ.: anche volendo considerare esatta la ricostruzione operata nella sentenza impugnata, il diritto alla ripetizione di indebito, avanzata a distanza di diciotto anni dal pagamento, sarebbe estinto per intervenuta prescrizione.

1.2. La terza censura attiene alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.: a fronte dell’eccezione del Consorzio fondata sull’ampiezza della rinuncia contenuta nell’atto di concordamento, l’affermazione della corte di appello secondo cui la mancata impugnazione della qualificazione giuridica dell’atto, cui era stata attribuita natura transattiva, sarebbe stata ostativa all’esame dell’impugnazione relativa alla interpretazione della rinuncia, non sarebbe condivisibile, in quanto l’appello era fondato proprio sulla rinuncia, costituente il dato saliente dell’eccezione di controparte.

1.3. Con il quarto motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell’art. 136 Cost., si sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe considerato priva di rilevanza l’intervenuta abrogazione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, art. 3, comma 3, convertito nella L. 26 febbraio 2007, n. 17.

2. Il ricorso è parzialmente fondato.

3. Deve invero rilevarsi l’inammissibilità del primo motivo, in quanto la questione concernente la sussistenza o meno di un duplice versamento dell’indennità di espropriazione in relazione a una medesima porzione di terreno comporta una valutazione di elementi di natura fattuale riservata al giudice del merito, che nella specie ha compiuto un esame analitico delle risultanze processuali, con specifico riferimento alle ordinanze succedutesi nel tempo e riferibili, secondo un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, alla stessa area.

4. Per altro la ricostruzione operata dalla corte distrettuale si fonda (pag. 11 dell’impugnata sentenza) anche sulla mancata contestazione da parte dello Z., nel primo grado del giudizio, delle deduzioni del Consorzio, e l’omessa censura di tale rilievo, di certo rilevante agli effetti dell’operatività del principio contenuto nell’art. 115 c.p.c., comma 1, nella formulazione applicabile ratione temporis, conferisce alla doglianza un ulteriore profilo di inammissibilità.

4.1. Non può omettersi di rilevare, inoltre, che le argomentazioni sviluppate nel ricorso, e fondate essenzialmente sui verbali di immissione in possesso e sulla formulazione degli atti di concordamento, da un lato trascurano l’intervenuta revoca delle precedenti ordinanze di individuazione, con l’emanazione di quella definitiva, n. 1385/88, che fissava in mq 1080 la superficie occupata, ma soprattutto omettono di considerare – sovrapponendo aspetti eventualmente riferibili all’indennità di occupazione a quelli dell’indennità di espropriazione – che il dato sopra indicato corrisponde, come pure si afferma nell’impugnata sentenza, a quello, di decisiva rilevanza, indicato nel decreto di espropriazione.

5. Anche la seconda censura è inammissibile.

Invero si sostiene che il diritto del Consorzio si sarebbe già prescritto al momento della proposizione della relativa domanda: in ordine a tale aspetto, che involge un’eccezione in senso stretto, non si rinviene neppure un minimo accenno nella sentenza impugnata. Com’è noto, si ha questione nuova, come tale preclusa nel giudizio di cassazione, ogni volta che la parte ricorrente ponga, a base della sua censura, la violazione di una norma di diritto non invocata davanti ai giudici di merito e si richiami, per sostenerne l’applicabilità, ad elementi di fatto non dedotti nelle precedenti fasi del giudizio (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 30 marzo 2007, n. 7981; Cass., 27 novembre 1999, n. 13256; Cass., 13 febbraio 1996, n. 1084).

6. Il terzo motivo è fondato.

6.1. Come evidenziato in narrativa, la Corte di appello ha espresso un giudizio di inammissibilità – per non essere stata previamente contestata la qualificazione giuridica, nel senso della sua natura transattiva, attribuita all’atto di concordamento – in ordine al gravame proposto dallo Z., il quale in sostanza aveva denunciato l’erroneità dell’affermazione concernente l’intervenuta rinuncia, attraverso la sottoscrizione degli atti di concordamento, all’indennità di occupazione legittima.

6.2. Tale giudizio di inammissibilità non può essere condiviso, in quanto deve ritenersi del tutto erroneo il rilievo del giudicato interno in merito alla qualificazione giuridica di un atto negoziale, innanzitutto in virtù della regola iura novit curia, desumibile dall’art. 113 c.p.c., comma 1, che in linea generale attribuisce al giudice il potere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.

Tale regola deve essere soltanto coordinata con il divieto di ultra o extrapetizione, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., che viene violato soltanto quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato; per cui resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (Cass., 24 luglio 2012, n. 12943; Cass., 13 dicembre 2010, n. 25140).

6.3. Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi che al giudice dell’impugnazione non è preclusa la definizione del rapporto controverso (anche) attraverso una qualificazione giuridica diversa da quella data nel precedente grado del giudizio, dovendosi riconoscere in capo allo stesso il potere-dovere di definire l’esatta natura del rapporto dedotto in giudizio onde precisarne il contenuto e gli effetti, in relazione alle norme applicabili (Cass., 29 settembre 2006, n. 21244; Cass., 31 marzo 2006, n. 7620; Cass., 13 agosto 2004, n. 15764).

Il giudicato, pertanto, si forma soltanto su capi autonomi della sentenza, che risolvano questioni aventi una propria individualità e autonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente: detta autonomia manca non solo nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione (Cass., 19 marzo 2014, n. 6304; Cass., 23 agosto 2007, n. 17935).

Come ribadito anche di recente da questa Corte (Cass., 16 aprile 2015, n. 7752), il giudicato si forma soltanto sull’accoglimento o sul rigetto della domanda, non invece in via indiretta e mediata sulla qualificazione giuridica del contratto che costituisce una premessa meramente logica della decisione e non una questione formante oggetto di una specifica ed autonoma statuizione che risolve una questione controversa. Ne consegue che, impugnata la pronuncia di merito, il giudice dell’impugnazione non è in alcun modo vincolato ai criteri seguiti dai giudici dei precedenti gradi in tema di qualificazione giuridica, dovendosi riconoscere ad esso il potere-dovere di definire l’esatta natura del rapporto dedotto in giudizio onde precisarne il contenuto e gli effetti, in relazione alle norme applicabili, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell’atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell’ambito delle questioni sottoposte al suo esame.

6.4. Nel caso in esame, la questione della qualificazione giuridica dell’atto di concordamento non possiede una propria individualità e autonomia che possano integrare, in astratto, gli estremi di un decisum indipendente, ma costituisce una mera premessa logica della questione controversa nel giudizio che ha ad oggetto la valida formulazione o meno, da parte del ricorrente, alla rinuncia all’indennità di occupazione, ragion per cui il giudizio di inammissibilità del gravame non è conforme alle norme e ai principi sopra richiamati.

6.5. Non può omettersi di considerare, infine, che, a fronte della domanda del proprietario, ribadita in sede di gravame, avente ad oggetto l’indennità di occupazione del proprio fondo, il problema non era quello di verificare la natura, transattiva o meno, dell’atto di concordamento: tale qualificazione assume, invero, un aspetto neutro rispetto all’esigenza di accertare, in conformità al thema decidendum, la volontà delle parti con riferimento alla rinuncia o meno, da parte del proprietario, all’indennità di occupazione. In altri termini, poichè con la transazione le parti regolano i propri interessi, per porre fine a una lite o per prevenirla, mediante reciproche concessioni, non era ostativa all’esame della domanda la pur affermata natura transattiva, dovendosi in ogni caso individuare, in concreto, se l’accordo intervenuto includesse o meno la rinuncia all’indennità di occupazione.

7. Tanto premesso, deve rilevarsi che la corte di appello, dopo aver dichiarato il gravame inammissibile, ha tuttavia esaminato nel merito la questione, ritenendo infondata la pretesa avanzata dallo Z..

Soccorre in proposito il principio, affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della “potestas iudicandi” sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta “ad abundantiam”, su tale ultimo aspetto (Cass., 30 ottobre 2013, n. 24469).

7.1. In applicazione del principio testè richiamato la motivazione inerente alla questione di merito (per altro in termini difformi al più recente orientamento di questa Corte: Cass., 12 febbraio 2013, n. 3512; Cass., 21 agosto 2013, n. 19324) deve intendersi tamquam non esset, con conseguente inammissibilità, per carenza di interesse, del quarto motivo di ricorso.

8. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, applicherà il principio richiamati nel precedente punto 6.3, provvedendo, altresì, in merito al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

dichiara inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo, accoglie il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 24 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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