Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5518 del 10/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5518 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: MACIOCE LUIGI

Rep.

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9218 del R.G. anno 2013

Cdc 14.01.2014

proposto da:
Canciello Mariagrazia- Canciello Maria — Canciello Angelo —
Canciello Giuseppe — Canciello Gemma — Canciello Gaetano —
Canciello Filomena — Canciello Anna — Canciello Sossia — Canciello
Sossio, domiciliati in ROMA, via Marianna Dionigi 57 presso l’avv.
Claudia De Curtis con gli avv.ti Aldo Starace e Domenico Romano del
Foro Napoli che li rappresentano e difendono per procura a margine del

ricorrenti –

ricorso
contro

Comune di Frattamaggiore, domiciliato in Roma via Emilia 88 presso
l’avv. Stefano Vinti con l’avvocato Valerio Barone del Foro di Napoli

Controricorrente avverso la sentenza 3071 in data 2.10.2012 della Corte di Appello di
Napoli ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 14.01.2014
dal Cons. Luigi MACIOCE; udito l’avv.De Curtis (per delega).
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
I signori Canciello, sottoposti ad esproprio di cui a decreto 30.11.2009
dal Comune di Frattamaggiore per mq. 6.400 di un fondo di loro proprietà, sull’assunto di essersi visti off

ieg

indennità esigua perchè determi-

ùu?

Data pubblicazione: 10/03/2014

nata in ragione di C 70 a mq., hanno proposto opposizione alla stima. La
Corte di Napoli con sentenza 2.10.2012 ha: 1) preso atto della determinazione di C 70 a mq del valore stimato nel 2004; 2) condiviso la stima che faceva leva su di una lievitazione dei valori unitari dal 2004 al
2009 in ragione del 60% e pertanto ritenuta corretta la valutazione del
valore al dì dell’esproprio pari ad C 110 a mq. ; 3) determinato pertanto
il dovuto in C 704.000; 4) decurtato detta somma del 25% trattandosi
di esproprio finalizzato ad eseguire un importante PIP; 5) non applicato

dato conclusivamente C 528.000.
Ricorrono i Canciello con due argomenti critici. Resiste il Comune.
Il relatore ha ritenuto doversi accogliere il primo profilo del ricorso e
rigettare il secondo. I ricorrenti hanno depositato memoria parzialmente
adesiva. Nessuna critica risulta pervenuta dal Comune.
OSSERVA
A criterio del Collegio la proposta contenuta nella relazione merita
di essere pienamente condivisa.
Con riguardo al primo profilo si osserva che esso lamenta la applicazione del disposto dell’art. 37 c. 1 e 2 dPR 327/2001 come novellato
dall’art. 2 c. 89 e 90 legge 244 del 2007, là dove la Corte di Napoli aveva affermato che il PIP era da ritenersi intervento di riforma economicosociale e pertanto aveva applicato la riduzione del 25% del valore venale dell’area. Ritiene il Collegio che va formulato l’assorbente rilievo assai di recente ribadito (Cass. 13252/2013),e

per il quale la giuri-

sprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte si è ripetutamente ed anche di recente espressa – che, per l’applicazione della norma decurtativa de qua,

siffatto intervento riformatore deve avere i caratteri della

specialità, eccezionalità, temporaneità (S.U. 5265 del 2008, 9595 e
10130 del 2012) caratteri che, ovviamente, difettano totalmente nella
ipotesi di un intervento funzionale alla attuazione di un PIP. Di qui la esclusione inequivocabile della applicata decurtazione del 25%e in accoglimento del motivo la cassazione della sentenza che, erroneamente,
detta riduzione ha operato.
In relazione al secondo profilo, si rammenta poi, richiamando in diritto quanto già da questa Corte statuito (Cass.

20865/2013 –

2774/2012), che nella specie la dichiarazione di p.u. venne adottata
nel 2004 e quindi dopo l’acquisizione di efficacia del dPR 327 del 2001,
che il procedimento venne definito con esproprio del 30.11.2009, che la
riscrittura dell’art. 37 del T.U. venne ad entrare in vigore 1’1.1.2008.
Orbene, lettera chiarissima e ratio dell’art. 2 c. 90 della legge 244 del

2

la maggiorazione del 10% ex art 2 cc. 89 e 90 legge 244/2007; 6) liqui-

2007 fanno ritenere che l’espressione non può che riferirsi, al fine di indicare le ipotesi in cui si debba dare ingresso al testo dell’art. 37 riscritto
al comma 89 secundum constitutionem,

ai procedimenti determinativi

pendenti all’1.1.2008, per i quali soltanto l’indennità può ancora essere
determinata secondo lo jus superveniens, in tal senso potendosi richiamare quanto considerato da questa Corte (Cass. 14939 del 2010). Di
qui la astratta pertinenza alla specie della previsione di incremento perequativo del 10% che la Corte di merito non ha applicato. Ma di qui

l’applicazione di specie, per le ragioni esattamente indicate dal Comune
controricorrente e cioè per la accertata (in sentenza) corrispondenza del
valore reale unitario liquidato nel 2009 al valore reale stimato nella indennità offerta nel 2004 e per la mera attualizzazione di quei prezzi della stima al dì dell’esproprio (e cioè per la maturazione di un incremento
pari al 60% dovuto al passaggio di cinque anni tra stima ed esproprio).
Difettava quindi la stessa ragione “perequativa” di applicazione, neanche
potendosi valorizzare una finalità “premiale” (tipica della definizione bonaria) ad una vicenda che ha visto conseguire una liquidazione a valore
“reale” non dissimile da quello in valuta offerto a suo tempo e comunque
con un incremento nominale non addebitabile altro che al lievitare dei
prezzi con il passare del tempo.
Su tali premesse si accoglie il ricorso negli anzidetti limiti e, in difetto
di alcuna esigenza di accertamenti di fatti, decidendo nel merito ex art.
384 c.p.c., si statuisce la somma dovuta (non operando la decurtazione)
e da depositare. Per quanto afferisce alle spese si ribadisce la liquidazione e la compensazione operate in sentenza e si provvede secondo soccombenza a quelle di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione. Determina la indennità dovuta agli espropriati – odierni ricorrenti nella somma di C 704.000 e ne dispone il deposito da parte del
Comune, al netto di quanto già versato, nelle forme di legge con interessi da 1.12.2009 al deposito; compensa per 1/3 le spese del giudizio di
merito e condanna il Comune a corrispondere ai ricorrenti in solido i residui 2/3 per la somma di C 9.534 oltre IVA e CPA; condanna il Comune
a corrispondere ai ricorrenti in solido per spese del giudizio di legittimità
C 8.000 per compensi, C 980 per c.u., IVA e CPA
Così deciso nella c.d.c. della Sesta Se ione Civile il 14.01.2014.

anche il rilievo per il quale non sussistevano i presupposti per

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