Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5518 del 06/03/2017

Cassazione civile, sez. I, 06/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.06/03/2017),  n. 5518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17416/2014 proposto da:

D.A., D.I., in proprio e quali eredi

di D.P., elettivamente domiciliati in Roma, Viale

Giuseppe Mazzini n.123, presso l’avvocato Cuozzo Maria, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Baldassini Rocco,

giusta procura per Notaio avv. S.G. di (OMISSIS) –

Rep. n. (OMISSIS) del (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Comune di Telese Terme, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Avignonesi n.5, presso

l’avvocato Abbamonte Andrea, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

08/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 da MARULLI MARCO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato R. BALDASSINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato E. LUPONIO, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale PRATIS

PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso in data 30.8.2012 i germani D. – premesso che era stato loro notificato il decreto con il quale il Comune di Telese aveva proceduto all’espropriazione di alcune aree di loro proprietà da destinare alla costruzione di una nuova Parrocchia – adivano la Corte d’Appello di Napoli onde sentir determinare giudizialmente l’indennità dovuta a fronte del patita ablazione, “stante la mancanza della indennità definitiva di esproprio non ancora determinata della Commissione provinciale espropri”.

Il giudice distrettuale con l’ordinanza in atti dichiarava improcedibile la domanda sul rilievo che “prima della stima dell’indennità di competenza della predetta Commissione provinciale al proprietario dell’immobile non è consentito adire la Corte d’Appello territorialmente competente nè per opporsi a tale stima nè per chiedere comunque la determinazione giudiziale di detta indennità”. In particolare, osservava il decidente, nel sistema della legge non è previsto che possa essere oggetto di opposizione l’indennità provvisoria, in disaccordo dalla quale al proprietario si impone l’avvio del sub-procedimento avanti alla Commissione prevista dal D.P.R. 8 giungo 2001, n. 327, art. 41 contro le cui determinazioni è dato appunto il rimedio giudiziale dell’opposizione. Sicchè, ove intesa nel senso proprio di opposizione alla stima, la domanda, nella specie, “appare chiaramente improcedibile”, mancando la stima definitiva contro cui può essere proposta l’opposizione. Nè questa conclusione appare rimeditabile alla luce degli argomenti a suo tempo fatti propri da Corte cost. nella sent. n. 67 del 1990, poichè a differenza di quanto avveniva nel 1990 il proprietario risulta munito dall’ordinamento vigente di strumenti sufficienti ad impedire che la tutela giudiziaria sia ritardata sine die, atteso che sin dal momento dell’inizio dell’occupazione “può chiedere” alla Commissione dell’art. 41 la determinazione dell’indennità spettantegli ed, in caso di inerzia di questa, “adire il giudice amministrativo” al fine di ottenere che la Commissione porti a compimento il procedimento di stima. Come parimenti inconferente deve ritenersi pure il riferimento all’inciso finale del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 1, avendo voluto il legislatore “riferirsi verosimilmente” all’ipotesi in cui non vi sia stata la notifica del decreto e/o della stima.

Contro l’ordinanza anzidetta ricorrono ora a questa Corte i D. sulla base di due motivi, illustrati pure con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ai quali replica l’intimato Comune con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso i D. lamentano in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 e del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29 atteso che, contrariamente a quanto statuito dal giudice adito, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 54, comma 1, citato “avrebbe dovuto indurre la corte territoriale ad affermare che l’opposizione alla stima deve ritenersi ammissibile se proposta (entro il termine ordinario di prescrizione decennale dalla notifica del decreto di esproprio) anche in presenza del solo decreto di esproprio e pur in mancanza dell’indennità definitiva”, in tal senso deponendo la lettura della norma a suo tempo operata dall’Adunanza Generale del Consiglio di Stato in data 29.3.2001, la lettera della norma, ove l’avverbio “comunque”, se ad esso si voglia conservare un significato e un contenuto diversi rispetto alle precedenti prescrizioni, va inteso nel senso di accordare al proprietario la tutela dei propri diritti anche prima della stima peritale, la consonanza della norma al giudizio a suo tempo espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza 67/90 ed, in ultimo, la natura quindi specifica e speciale accordata alla predetta azione dall’ordinamento.

1.2. Il motivo è fondato e la sua fondatezza assorbe il secondo motivo di ricorso inteso a censurare l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata secondo cui, anche in difetto della tutela esperita nella specie, il proprietario disporrebbe di sufficienti strumenti di tutela quali l’attivazione del procedimento previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 41, comma 15, e la tutela avanti al giudice amministrativo.

1.3. Quanto al motivo accolto va detto che diversamente dall’assunto sposato dal giudice distrettuale – dell’avviso di ritenere improcedibile la domanda avanti a sè avente ad oggetto la stima dell’indennità provvisoria recata dal decreto di esproprio in quanto “prima della stima dell’indennità di competenza della predetta Commissione provinciale al proprietario dell’immobile non è consentito adire la Corte d’Appello territorialmente competente nè per opporsi a tale stima nè per chiedere comunque la determinazione giudiziale di detta indennità”, residuando a favore degli espropriati, senza che per questo risulti inosservata Corte cost. n. 67 del 1990, il solo rimedio rappresentato dall’attivazione del procedimento previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 41 – è convinzione che questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass., Sez. 1, 24/05/2016, n. 10720; Cass., Sez. 1, 9/11/2016, n. 22844) e che il collegio intende qui ribadire che, ove si proceda all’esproprio nei modi previsti dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22 ed insieme al decreto si comunichi la misura dell’indennità provvisoria, i soggetti che ne siano destinatari possano adire fin da subito la Corte d’Appello ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 onde sentir dichiarare giudizialmente l’indennità loro dovuta per il provvedimento patito, senza dunque dover attenderne la determinazione in via definitiva.

1.4. A ciò conduce un’interpretazione del citato art. 54 che, oltre a trovare un conforto nella lettera e nella ratio della norma, voglia porsi, segnatamente, in linea di continuità rispetto al dictum di Corte cost. cent. n. 67 del 1990. E’ vero infatti, a questo riguardo, come ha notato il giudice di merito, che il tessuto normativo entro cui si collocava la citata pronuncia della Corte è sostanzialmente mutato – nella specie, si ricorderà, era stata dichiarata l’incostituzionalità della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 nella parte in cui, pur dopo l’avvenuta espropriazione, non consentiva agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell’indennità, finchè manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge – e che diversamente da allora – dove per l’appunto il fatto che l’espropriato risultasse privo di mezzi di reazione aveva indotto la Corte a dichiarare la norma illegittima – la disciplina ora vigente (D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22, comma 4) offre all’espropriato nel caso in cui si proceda nei modi previsti dall’art. 22 citato, se non condivide la misura dell’indennità comunicatagli contestualmente con il provvedimento, il rimedio consistente nell’attivazione del procedimento di determinazione peritale dell’indennità dovuta a sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21. E’ però doveroso notare – a confutazione perciò dell’argomento enunciato dal giudice distrettuale – che il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22, comma 4, si esprime in termini meramente facoltativi (“Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l’espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell’art. 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l’opposizione alla stima”), di talchè esso, contrariamente a quanto crede il decidente amplia ma non restringe il quadro delle tutele che l’ordinamento accorda all’espropriato, tanto più se si riflette sul fatto che la lettura della norma patrocinata dal decidente, anche in disparte dalla sua dissonanza rispetto al dettato letterale, laddove si risolve nel rendere in pratica obbligato il ricorso all’attivazione del procedimento di cui all’art. 21 citato, si pone in aperta contrapposizione con il divieto della giurisdizione condizionata. Onde, in questa direzione, un’interpretazione minimamente coerente con il percorso ermeneutico inaugurato a suo tempo dalla Corte costituzionale porta a ritenere errato il diverso convincimento fatto proprio dal giudice distrettuale.

1.5. Nella stessa direzione spingono peraltro, come detto, un argomento testuale e razionale che si traggono dalla norma.

Il primo si ricava dalla stessa letterale dizione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 1, a tenore del quale, pur a seguito della novellazione operatane senza mutamenti di sorta dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 37, lett. a), – che ha in pratica esteso alle relative controversie il modello processuale del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ. – “decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29”. Ancorchè si possa credere che la stesura della disposizione, laddove segnatamente essa si premura di rendere “comunque” possibile il ricorso all’autorità giudiziaria, sia stata influenzata in modo determinante da Corte cost. 67/90 – in tal senso sembra del resto esprimersi l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del decreto poi trasfuso nel D.P.R. n. 327 del 2001 – l’avverbio “comunque” che figura nella parte conclusiva della disposizione delinea un’alternativa rispetto alla prima parte di essa e se di esso non si vuole avallare un’interpretazione sostanzialmente abrogatrice la conclusione che occorre trarne è che il proprietario espropriato nell’ottica dell’art. 54 citato dispongano di una duplice azione, l’una diretta ad opporre la stima allorchè ad essa si proceda nei modi previsti dal D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 20e 21 e che trova recezione nella prima parte della norma, l’altra, appunto autorizzata dall’avverbio che figura nella seconda parte di essa, intesa a conseguire la determinazione giudiziale dell’indennità dovuta. Come invero ha già chiarito in motivazione questa Corte “l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio è, dunque, testualmente prevista dalla norma in esame, in aggiunta a quella di opposizione alla stima, come attestato dal contestuale utilizzo della congiunzione e dell’avverbio “e comunque”, la relativa previsione è, poi, coerente con la sequenza procedimentale prevista dal T.U. (art. 20, commi 11 e 12; art. 22; art. 23 e art. 26, comma 11), in base alla quale – come già accadeva nel sistema di cui alla L. n. 865 del 1971 – la pronuncia del decreto di esproprio segue, di regola, la sola offerta dell’indennità provvisoria (che, a norma dell’art. 23, comma 1, lett. c, deve essere indicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazione dell’indennità definitiva, demandata non soltanto alla Commissione Provinciale ma anche ed, in alternativa, al collegio dei tecnici di cui all’art. 21), e costituisce la codificazione del principio, costantemente affermato da questa Corte (Cass. n. 17604/2013; 11406/2012; 20997/2008; 11054/2001), secondo cui, una volta emanato il provvedimento ablativo sorge contestualmente, ed è per ciò stesso immediatamente azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui art. 42 Cost., che si sostituisce al diritto reale, va determinato in riferimento alle caratteristiche del bene alla data del provvedimento, e non è subordinato alla liquidazione in sede amministrativa”. (Cass., Sez. 1, 9/11/2016, n. 22844).

Il secondo argomento a cui nella stessa direzione occorre far cenno, come questa Corte ha ancora rimarcato nel precedente testè richiamato, è sotteso alla ratio legis che presiede alla disposizione dell’art. 54 citato.

Invero non può trascurarsi il fatto che la deroga alle ordinarie regole di competenza, tradottasi nella concentrazione delle relative controversie in capo ad un giudice unico che si pronuncia in un unico grado, persegue una maggiore snellezza processuale – tanto più evidente quando si considera l’adozione per esse del rito sommario di cognizione – ed insieme una consistente riduzione dei tempi del giudizio, e ciò non già in funzione di deflazionare il contenzioso presso le Corti d’Appello, ma in funzione eminentemente della tutela del proprietario espropriato al fine di assicurare al medesimo in tempi ragionevoli il giusto ristoro per la perdita dei beni subita.

6. E dunque, anche sotto questi ulteriori profili l’impugnata decisione si manifesta palesemente errata e doverosa ne è perciò la cassazione ed il rinvio della causa per un rinnovato esame al giudice territoriale competente a mente dell’art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo; cassa l’impugnata ordinanza in relazione al motivo accolto e rinvia avanti alla Corte d’Appello di Napoli che in altra composizione provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1 sezione civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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