Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5518 del 01/03/2021

Cassazione civile sez. I, 01/03/2021, (ud. 15/07/2020, dep. 01/03/2021), n.5518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9137/2019 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliata in Milano, via Lorenteggio

n. 24, presso lo studio dell’avv. T. Aresi, e dell’avv. M. C.

Seregni, che la rappresentano e difendono, per procura a margine dei

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 01/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Milano, con decreto del 1.1.2018, ha respinto il ricorso proposto da O.F., cittadina (OMISSIS) proveniente dall’Edo State, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che le aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

La ricorrente aveva riferito: di essere nata in una famiglia e in una comunità tutta di religione mussulmana, di essersi però convertita al cristianesimo, e di aver lasciato il proprio villaggio in quanto i parenti del marito defunto volevano costringerla a sposare il cognato, e per questo le avevano tolto ogni mezzo di sostentamento, sottraendole pure i figli.

Il tribunale, pur ritenendo le dichiarazioni attendibili, ha escluso che i fatti descritti dalla richiedente integrassero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha quindi negato la ricorrenza anche del presupposto di cui dell’art. 14 cit., lett. c), accertando, sulla scorta di fonti di informazione internazionali, che l’Edo State non versa in una situazione di violenza armata generalizzata; ha infine rilevato che, poichè la migrante non si era integrata nel tessuto socio-economico italiano, non poteva esserle riconosciuta neppure la protezione umanitaria.

O.F. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) con un primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il tribunale si sarebbe basato esclusivamente sulle dichiarazioni della richiedente senza predisporre nessuna iniziativa per verificarle e/o approfondirle; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, in quanto il tribunale avrebbe sottovalutato i pericoli legati al suo rientro in Nigeria, Paese con uno scarso controllo sociale.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto non investe la ratio decidendi sulla quale il tribunale ha fondato la pronuncia di rigetto.

Le dichiarazioni della ricorrente sono state infatti ritenute credibili, ma non integranti i presupposti per l’accoglimento delle domande di protezione, sicchè la censura, lungi dal lamentare il mancato approfondimento istruttorio, avrebbe semmai dovuto appuntarsi sull’erroneità, in diritto, del convincimento espresso dal giudice.

Anche il secondo motivo è inammissibile, perchè solleva, in maniera generica, censure di merito in ordine all’accertamento da parte del tribunale della situazione generale in cui versa la regione di provenienza della ricorrente, contestando in termini di mero dissenso le fonti d’informazione consultate dal giudicante, senza neppure contrapporvi fonti altrettanto autorevoli ed aggiornate.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

 

 

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