Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5517 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. II, 28/02/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 28/02/2020), n.5517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11663-2016 proposto da:

Spei Centro Italia Srl In Liquidazione, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Ildebrando Goiran, 4, presso lo studio dell’avvocato

Benedetta Ballatore, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Andrea Gatto;

– ricorrente –

contro

Ministero Della Giustizia, (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’avvocatura Generale Dello Stato, Roma, Via Dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4507/2015 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 25/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto da Spei Centro Italia s.r.l. in liquidazione nei confronti del Ministero della Giustizia avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che in parziale accoglimento del gravame l’appello proposto dal Ministero aveva riformato la sentenza di prime cure laddove aveva condannato il Ministero al pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002;

– il contenzioso fra le parti era insorto a seguito di decreto ingiuntivo richiesto dalla Spei Centro Italia s.r.l. in liquidazione per il pagamento dei corrispettivi del noleggio di apparecchiature per intercettazioni disposte dalla Procura della Repubblica di Napoli e comprensivo degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002;

-il Ministero ingiunto aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo e l’adito Tribunale di Milano, preso atto del pagamento nel frattempo effettuato dell’importo ingiunto per sorte capitale, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il Ministero a pagare alla Spei gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002;

– il titolo giustificativo della decisione era l’inquadramento del rapporto in quello tipico del contratto di noleggio con conseguente riconoscimento dell’obbligazione di pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. cit.; -proposto gravame da parte del Ministero, la Corte d’appello riteneva che la fattispecie dovesse essere inquadrata in quella del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 70 che definisce “spese straordinarie” di giustizia quelle non previste dalle altre disposizioni del testo unico e che, tuttavia, il magistrato procedente reputa “indispensabili”;

– la conseguenza di detto inquadramento è che solo con l’emissione del decreto di pagamento il credito in tal modo riconosciuto dall’autorità che ha disposto l’effettuazione della spesa diviene certo, liquido ed esigibile e potrebbe giustificare, previa richiesta, l’applicazione degli interessi al tasso legale ma non l’applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002;

– la cassazione della sentenza della corte ambrosiana è chiesta sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., cui resiste con controricorso il Ministero della giustizia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione degli artt. 267 e 268 c.p.p. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 anche nel combinato disposto in relazione alla capacità del P.M. procedente di impegnare negozialmente la P.A. con riferimento alle operazioni di noleggio di apparecchiature dal medesimo disposte; si censurano le affermazioni.

-con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322,1571 e 1575 c.c., così come dell’art. 268 c.p.p., anche nel loro combinato disposto, laddove la corte territoriale ha ritenuto non pertinente al caso di specie il richiamo al precedente giurisprudenziale costituito dalla sentenza della quarta sezione penale di questa Corte n. 39853/2007, relativa al contratto di locazione o di noleggio di apparecchiature necessarie alla Polizia giudiziaria;

– con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia;

-con il quarto mezzo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, laddove la corte milanese ne ha escluso l’applicabilità;

– i quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati per le seguenti considerazioni già svolte da questa Corte con recenti pronunce cui il collegio ritiene di dare continuità (cfr. Cass. 2074/2019; id. 17116/2019; 17805/2019; 17806/2019); 23135/2019);

– deve, cioè, ritenersi la riconducibilità delle spese per il noleggio di strumentazioni utili all’esecuzione di intercettazioni telefoniche ed ambientali, all’ambito delle spese “straordinarie” contemplate in via di chiusura dall’art. 70 testo unico sulle spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, ossia “non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede”;

– difatti, dette spese sono indirettamente considerate dall’art. 268 c.p.p., comma 3, secondo cui: “Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica; tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria”, norma riguardo alla quale è stato da tempo e più volte ribadito che: “In materia di intercettazioni, l’art. 268 c.p.p., comma 3, richiede che le operazioni si svolgano sotto il diretto controllo degli inquirenti, ma non vieta l’utilizzazione di impianti e mezzi appartenenti a privati, nè il ricorso all’eventuale ausilio tecnico ad opera di soggetti esterni che siano richiesti di intervenire per fronteggiare esigenze legate al corretto funzionamento delle apparecchiature noleggiate e che si trovano ad agire, in tale evenienza, come longa manus o ausiliari del Pubblico ministero o della polizia giudiziaria” (p. es. Cass. pen. 3137 del 19 dicembre 2014);

– in proposito, d’altronde, questa Corte ha già avuto modo di affermare, sebbene in una fattispecie in cui trovava applicazione l’art. 96 Codice delle comunicazioni elettroniche, che: “Le spese di intercettazione (pacificamente rientranti fra quelle di giustizia, anche alla luce della loro menzione, senza specifica disciplina, al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 5, lett. i-bis, introdotto dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 326) sono tradizionalmente ricondotte fra quelle straordinarie D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 70 come chiarito dalla Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia dell’8 ottobre 2002, n. 6” (Cass. 9 febbraio 2016, n. 2573);

-benchè i gestori di telefonia e le ditte che noleggiano apparati funzionali alle operazioni di intercettazione non rivestano lo status di ausiliari del magistrato, e tantomeno di custodi, l’estensione della disciplina di cui all’art. 168 testo unico anche alla liquidazione delle spese per intercettazioni costituisce affermazione consolidata;

– questa Corte, valorizzando l’espressione “magistrato che procede”, contenuta nel citato art. 168, individua difatti il magistrato competente alla liquidazione delle spese in parola nell’autorità giudiziaria “cui è demandata la decisione nel merito e che, per tale ragione, ha la disponibilità e la signoria degli atti al momento della richiesta di liquidazione” (Cass. pen. 34184 del 6 settembre 2012; Cass. pen. 19650 dell’8 maggio 2009; Cass. 10 pen. 7710 del 20 febbraio 2009; Cass. pen. 21703 del 29 maggio 2008; Cass. pen. 21757 del 22 giugno 2006);

-in definitiva, va ribadito il principio che “In materia di spese di giustizia, la liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali – intendendosi con ciò la messa a disposizione delle menzionate apparecchiature, e se del caso del personale addetto al loro funzionamento – va effettuata ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168”;

– nè le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente nella memoria illustrativa ex art. 380-bis.1. c.p.c. hanno carattere di decisività;

– sostiene la società ricorrente che l’introduzione dell’art. 168-bis da parte del D.Lgs. n. 120 del 2018, appositamente dedicato al “Decreto di pagamento delle spese di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 96 e di quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime” dimostrerebbe che per tutto il periodo 2005/novembre 2018 nel quale rientrano i crediti oggetto del monitorio oggetto di causa -, alle spese funzionali all’utilizzo delle prestazioni rese ex art. 96, l’art. 168 non era stato ritenuto applicabile, il che escludeva la loro riconducibilità nell’ambito del testo unico D.P.R. n. 115 del 2002, art. 70 con la conseguente riconducibilità di quei crediti ad accordi negoziali azionabili mediante procedimenti monitori;

– la ricognizione operata dal legislatore nelle relazioni di accompagno al nuovo testo normativo, avvalorando la tesi, da valere ante D.Lgs. n. 120 del 2018, del “vuoto normativo” – che avrebbe visto ogni rapporto tra uffici giudiziari procedenti e società di noleggio di apparecchiature definito, di volta in volta, in applicazione di costi non uniformi nel territorio nazionale -, non intaccano per ciò stesso l’esegesi voluta da questa Corte di legittimità;

– resta ferma, dunque, e semmai rafforzata dalla novella, la riconduzione delle spese di noleggio, strettamente funzionali alla attività di intercettazione e di informazione D.Lgs. n. 259 del 2003, ex art. 96 tra quelle straordinarie ex art. 70 T.U. spese giustizia, nella identità di ratio delle prime con quelle de residuo disciplinate dal T.U. spese giustizia;

– nella conferma della conclusione cui è pervenuta con l’orientamento consolidatosi a partire dalla pronuncia di questa Corte n. 2074/2019 rimane assorbita la doglianza sull’inapplicabilità degli interessi moratori secondo il D.Lgs. n. 231 del 2002, così come ogni ulteriore contestazione sul dies a quo di computo degli interessi non registrandosi, nel passaggio tra vecchia e nuova normativa, nell’operata esegesi sostenuta dal criterio dell’analogia, alcun vuoto di disciplina e quindi la necessità di ricondurre i rapporti tra uffici giudiziari e società di noleggio ad accordi iure privatorum;

– ogni ulteriore vicenda descritta in memoria dalla ricorrente e diretta a dare conto delle difficoltà incontrate dalla parte nell’ottenere presso i competenti uffici giudiziari e di procura il decreto di liquidazione chiama in causa altri profili della vicenda in esame non rilevanti ai fini della ritenuta qualificazione del rimedio;

– il ricorso va dunque rigettato;

– l’applicazione di un principio di diritto affermatosi solo di recente e comunque dopo l’instaurazione del giudizio in materia che presenta aspetti di novità giustifica la compensazione delle spese di lite;

-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente” dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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