Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5516 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. II, 28/02/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 28/02/2020), n.5516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19461-2015 proposto da:

I.G.P., + ALTRI OMESSI, ex lege domiciliati in Roma,

p.zza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione e

rappresentati e difesi dall’avvocato Alcide Maria Nicoli;

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) Società Alberghiera Per Azioni;

– intimato –

avverso la sentenza n. 55/2015 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 08/01/2015;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

procuratore generale Dott. Mistri Corrado, che ha chiesto

dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– col presente ricorso le parti ricorrenti contestano la decisione della Corte d’appello di Milano che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello da essi proposto, insieme ad altri soggetti, avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Milano che aveva ritenuto di non essere competente per la trattazione della causa, rimettendola ai giudici del luogo in cui gli attori avevano la residenza;

– il processo era iniziato, in primo grado, con atto di citazione, datato 12-02-2008 con il quale gli odierni ricorrenti, insieme a numerosi altri che non hanno inteso riassumere la causa, citavano in giudizio la Società (OMISSIS) spa, in fallimento, davanti al Tribunale di Milano, per vedersi riconosciuti alcuni diritti sulle suites e sulle parti comuni dell’hotel denominato “(OMISSIS)”;

-si costituiva in giudizio il liquidatore giudiziale della società convenuta in liquidazione che eccepiva l’incompetenza del Tribunale di Milano a favore di quello ex contractu del foro di Verona;

– da parte sua gli attori contestavano la legittimazione processuale del liquidatore giudiziale in caso di società posta in concordato preventivo con cessione di beni ai creditori;

– il Tribunale di Milano respingeva l’eccezione di incompetenza territoriale dedotta dal liquidatore giudiziale mentre rilevava l’ufficio, ma solo in sentenza, l’inderogabilità del foro del consumatore;

– contro detta sentenza le parti attrici presentavano impugnazione innanzi alla Corte d’appello di Milano sostenendo che la decisione poteva essere impugnata con i mezzi ordinari, in quanto il giudice di prime cure aveva deciso, congiuntamente alla competenza, anche questioni di merito;

– la corte milenese, però, riteneva che l’appello non fosse ammissibile contro la decisione declinatoria della competenza assunta dal Tribunale di Milano nei confronti degli appellanti ed che i medesimi avrebbero dovuto impugnare tale decisione secondo le modalità e nei termini previsti del regolamento necessario di competenza, condannandoli alle spese di lite a favore del Fallimento (OMISSIS) Società Alberghiera s.p.a.;

– la cassazione della pronuncia è chiesta dagli odierni ricorrenti, con ricorso articolato in un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Fallimento (OMISSIS) Società Alberghiera per azioni.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. depositata il 9/9/2019 perchè tardiva rispetto al termine dilatorio di dieci giorni prima dell’udienza del 18/9/2019;

– con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 81,42,38 c.p.c.;

– si afferma che la sentenza del Tribunale di Milano era impugnabile nei modi ordinari, e non solo con il regolamento di competenza, in quanto essa avrebbe deciso su una questione riguardante la legitimatio ad causam del liquidatore della società convenuta;

– ad avviso di parte ricorrente quindi il giudice di primo grado non avrebbe deciso solo su questioni di competenza, ma avrebbe ritenuto, erroneamente secondo i ricorrenti, che la questione della competenza territoriale fosse preliminare, rispetto a quella sulla legittimazione del liquidatore a stare in giudizio come rappresentante pro-tempore della società in liquidazione;

– il motivo è infondato;

– la doglianza si basa sull’affermazione dei ricorrenti secondo i quali la decisione del giudice del tribunale di Milano, avendo riguardato anche l’eccezione sulla legittimazione a stare in giudizio del liquidatore, non sarebbe stata relativa alla sola competenza sicchè sarebbe stata ammissibile l’impugnazione con i mezzi ordinari;

– in realtà, come osservato dal P.M. occorre richiamare il principio secondo cui le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per competenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l’art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto come mezzo d’impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza (Cass. 17025/2017; id. 16089/2018);

– il suddetto principio vale peraltro anche nel caso in cui esista una questione sull’ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima (cfr. Cass. 16359/2015);

– si tratta del discrimen indicato nel codice di rito fra il regolamento necessario e quello facoltativo di competenza:

a) il provvedimento che pronuncia affermativamente sulla competenza del giudice adito ma non sulla fondatezza della domanda, così come quello che declina la competenza definendo il giudizio senza decidere il merito, possono essere impugnati solo con il regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 che definisce il regolamento di competenza come “necessario”;

b) il provvedimento che decide sulla competenza insieme al merito, evidentemente ritenendo la competenza del giudice adito, può essere impugnato ai sensi dell’art. 43 c.p.c., tanto con l’istanza di regolamento di competenza che nei modi ordinari quando insieme alla pronuncia sulla competenza si impugna anche quella sul merito;

– ciò posto, appare evidente e non contestato dai ricorrenti che la pronuncia del Tribunale di Milano non ha valutato in alcun modo la fondatezza della loro domanda, limitandosi a definire il giudizio con la declaratoria di incompetenza ai sensi della disciplina sul foro del consumatore;

-inoltre, come pure rilevato dal P.M. il tribunale milanese non ha attribuito rilevanza decisiva all’eccezione sollevata dal liquidatore in merito alla legitimatio ad causam, avendo il giudicante rilevato ex officio la propria incompetenza territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. u);

– ai fini della decisione sulla fondatezza del motivo neppure rileva l’argomentazione sollevata dai ricorrenti circa l’irritualità ai sensi dell’art. 38 c.p.c. del rilievo d’ufficio della competenza inderogabile del foro del consumatore, statuita solo in sentenza poichè, come pure osservato dal P.M., il regolamento necessario di competenza è proponibile anche quando esista una questione di inammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima (cfr. Cass. 16359/2015);

– consegue alle considerazioni sin qui sviluppate che pure il ricorso per cassazione in esame sia inammissibile;

-nulla va disposto sulle spese in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato;

-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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