Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5516 del 10/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5516 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SPIRITO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso 10657-2010 proposto da:
CABUTTO VALTER CBTVTR70A26B111F,

LENTA GIUSEPPE

LNTGPP73E04B111R, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA EMILIO ALBERTARIO 21, presso lo studio
dell’avvocato DAVOLI VINCENZO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MOTTA ACHILLE giusta
2014

delega a margine;
– ricorrenti –

179
contro

BERNARDI COSTANZO, FONDIARIA SAI DIV SAI ;
intimati

1

Data pubblicazione: 10/03/2014

avverso la sentenza n. 576/2009 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 16/04/2009 R.G.N. 1514/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilita’ in subordine per il rigetto del
ricorso.

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R.G. 10657/10

Svolgimento del processo

A seguito dello scontro tra il motociclo guidato dal Lenta
e di proprietà del Cabutto, con la vettura condotta dal
Bernardi, il Lenta ed il Cabutto citarono in giudizio il
Bernardi e la SAI spa per il risarcimento dei danni alla

dal Cabutto.
Il primo giudice ritenne che la responsabilità del sinistro
dovesse attribuirsi per il 70% al guidatore del motociclo
(il Lenta) e per la restante parte al conduttore della vettura. La Corte d’appello di Torino, parzialmente riformando
la prima sentenza, ha accertato con sentenza non definitiva
(n. 680 pubblicata il 14 maggio 2008) il pari concorso dei
conducenti nella produzione del sinistro ed ha rimesso la
causa in istruttoria per l’esame del

quantum debeatur.

La

stessa Corte con sentenza definitiva (n. 576 del 16 aprile
2009) ha proceduto alla liquidazione del danno.
Il Lenta ed il Cabutto propongono ricorso per cassazione
avverso ambedue le sentenze attraverso sei motivi. Non si
difendono gli intimati.
Motivi della decisione

I primi quattro motivi censurano tutti la prima sentenza
per vizi della motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5,
c.p.c.

Cons. Spito est.

3

persona subiti dal Lenta e per il danno al motociclo subito

R. G. 10657/10

Occorre premettere che il ricorso, in ragione della data di
deposito della sentenze impugnate (14 maggio 2008 e 16 aprile 2009), è soggetto al regime dell’art. 366 bis c.p.c.
La giurisprudenza di questa Corte ha spiegato che, nel caso
previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c., la relativa censura

di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in
maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità
(Cass. SU n. 20603/07). Nella specie, i motivi in trattazione sono affatto privi di tale momento di sintesi, in
quanto essi si chiudono con affermazioni assolutamente astratte e generiche, che non consentono da sole di percepire la censura articolata.
Per altro verso, occorre pure rilevare che la sentenza motiva in maniera congrua e logica intorno a tutti gli elementi istruttori emersi ed, in particolare, intorno alle
deposizioni testimoniali, giungendo coerentemente alla conclusione che “appare più corretto ripartire la responsabilità del sinistro fra i due conducenti attribuendola a ciascuno di essi in pari misura”.
I restanti motivi censurano la sentenza definitiva (n. 576
del 16 aprile 2009) per violazione di legge e vizi della
motivazione. Essi sono inammissibili per difetto dei quesiti posti a pena d’inammissibilità dall’art. 366

Cons. SJi/Jfo est.

bis c.p.c.

4

deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito

R.G. 10657/10

(per i ricorsi avverso le sentenze pubblicate fino al 4 luglio 2009: cfr. Cass. n. 7119/10), in correlazione con il
principio secondo cui é ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo
d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione

di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi
sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un
errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. SU n.
7770/09).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, senza alcun provvedimento circa le spese del giudizio di cassazione, in considerazione della mancata difesa degli intimati.
Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014

Il Presidente

in fatto, qualora lo stesso si concluda con una pluralità

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