Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5515 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. II, 28/02/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 28/02/2020), n.5515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17997-2015 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Gavinana 1,

presso lo studio dell’avvocato Francesco Pecora, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati Marco Benito Salomone e Aldo

Angelo Dolmetta;

– ricorrente –

contro

Sarma Spa,rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Porcu e

Andrea Porcu con studio in Saronno v. M. Bissi n. 27;

– controricorrente –

e contro

Autobrenna Srl;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1722/2015 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso, proposto da C.N., avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che confermava la pronuncia n. 354/2014 del Tribunale di Busto Arsizio di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo che insieme alla società Autobrenna s.r.l., concessionaria di autoveicoli BMW, lo riconosceva debitore, per la cifra di Euro 1.048.372,43, nei confronti della società fornitrice Sarma s.p.a., sulla base di una ricognizione di debito operata dallo stesso il 31 luglio 2010;

– la Sarma aveva ottenuto, in forza della ricognizione di debito effettuata dal C. il 31/7/2010, un decreto ingiuntivo nei confronti sia della società Autobrenna che del C.;

– proposta opposizione da parte di entrambi gli ingiunti, il giudice di primo grado aveva rigettato l’opposizione ritenendo provato il debito anche nei confronti del C. in forza della scrittura di riconoscimento di debito, dallo stesso sottoscritta;

– contro questa sentenza veniva proposto appello sia dalla società Autobrenna che dal C., al fine di denunciare, per quanto qui di interesse, il supposto errore del giudice di primo grado nell’aver attribuito natura di ricognizione di debito alla scrittura in oggetto;

– inoltre, si lamentava da parte appellante che detta scrittura sarebbe stata male interpretata, ai sensi del 1362 c.c. e ss. e che una corretta interpretazione di essa e degli allegati avrebbe dovuto portare alla conclusione che il C. era debitore solo della minor somma di Euro 25.389,37, riconducibile ai contratti da egli stipulati in proprio, quale titolare della ditta individuale che si occupa di manutenzione e riparazione auto, mentre della restante somma di Euro 1.048.372,43 sarebbe debitrice solo la società Autobrenna srl;

– il giudice del gravame riteneva infondato l’appello, argomentando che, il primo giudice aveva correttamente interpretato la scrittura di ricognizione di debito, poichè, dalla lettura della stessa, si poteva concludere che il C. aveva inteso impegnarsi personalmente per il pagamento di entrambi i debiti e, dunque, sia per quello stipulato personalmente, di Euro 25,359,37 che per quello societario di Euro 1.048.372,43;

– la cassazione della pronuncia impugnata è chiesta dal C. con tempestivo ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società Sarma s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366 c.c., anche in relazione alla norma dell’art. 1324 c.c.;

– il ricorrente afferma che la corretta interpretazione della scrittura contenente il riconoscimento di debito avrebbe dovuto condurre a ravvisare due distinte ricognizioni di debito, una effettuata da Autobrenna a mezzo del legale rappresentante ed una eseguita dal C. in proprio.;

– la distinzione dei due debiti riconosciuti nella scrittura era confermata dall’allegato incorporato nell’atto ove si indicano gli importi dei due distinti debiti, uno di Euro 1.022.983,06 in capo alla società Autobrenna e l’altro di Euro 25.389,37 imputabile al solo C.;

– detta conclusione sarebbe altresì la sola ricostruibile alla luce della buona fede oggettiva di cui all’art. 1366 c.c., ricavabile sia dal testo letterale della ricognizione che dall’allegato, che indica distintamente nel prospetto ed in due diverse caselle i debiti ed i relativi importi;

-appare preliminarmente necessario richiamare il tenore della ricognizione di debito del 31 luglio 2010, trascritta a pag. 4 del ricorso, “Il sottoscritto C.N. nato a (OMISSIS) e residente a (OMISSIS), cod. fisc. (…) dichiara a riconosce di essere debitore sia in qualità di legale rappresentante della società Autobrenna s.r.l. (OMISSIS) che personalmente nei confronti di Sarma s.p.a. con sede legale in (OMISSIS) per la complessiva somma di Euro 1,048372,43”.

“Tale debito è dovuto per l’acquisto di autovetture e manutenzione avvenuta tra il 2004 e il 2010, così come si evince dal prospetto riepilogativo allegato (all.1)”.

“Mi impegno conseguentemente a consegnare la suddetta somma di Euro 1.058.371,43 gravata di interessi e spese che indico forfettariamente nell’importo di Euro 50.000,00 con pagamenti mensili a partire dal mese di settembre 2010 non inferiori ad Euro 10.000,00 mensili e a saldare il debito comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2014”.

“Tali pagamenti avverranno direttamente nelle mani del sig. Mariotti Alberto nato a (OMISSIS) presso al concessionaria Sarma s.p.a. in (OMISSIS)”;

– ciò posto, la censura è infondata;

– la corte territoriale ha confermato l’interpretazione della scrittura del 31/7/2010 data dal giudice di prime cure in termini di ricognizione di debito fatta dal C. nella sua duplice qualità di legale rappresentante di Autobrenna, valorizzando innanzitutto il canone interpretativo letterale ed ha evidenziato come in tal senso deponga anche l’impegno assunto in proprio al pagamento del debito riconosciuto nonchè la previsione di un unico importo a titolo di interessi;

– le contestazioni sollevate con l’appello alla ricostruzione interpretativa formulata in primo grado sono state singolarmente vagliate dalla Corte d’appello che ha considerato anche l’allegato I e l’estratto conto in esso contenuto ritenendolo irrilevante ai fini della conclusione interpretativa, non esprimendo un contrasto con il tenore della ricognizione;

– sempre ad avviso della corte territoriale non inficiava la conclusione la circostanza della richiesta concessione di ipoteca volontaria, avendo la stessa la funzione di rafforzare la posizione del creditore a fronte della non attuazione del piano di pagamento rateale che aveva giustificato prima ancora l’assunzione dell’obbligazione debitoria della Autobrenna in capo al C.;

– ebbene, il motivo non attinge tutte le sin qui richiamate considerazioni sul contenuto della lettera del 31/7/2010 ma si limita a contestare l’esito del procedimento interpretativo limitandosi ad invocare in termini non incisivi la violazione delle disposizioni sull’interpretazione dei contratti;

– con il secondo motivo si denunciano due profili, il primo in relazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, ed avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 1987 c.c.; il secondo involgente la violazione dell’art. 2462 c.c., comma 1 e art. 2740 c.c., comma 2;

– con il primo profilo sostiene il ricorrente che il C. non poteva riconoscere in proprio il debito di Autobrenna srl, in quanto detto debito era da attribuirsi ad un soggetto diverso rispetto al C., che, quindi, avrebbe operato un’inammissibile ricognizione di un debito di un terzo;

– la censura formulata in questi termini risulta inammissibile perchè nuova e volta a contestare un profilo di violazione di legge non sollevato in precedenza;

con il secondo profilo si censura la sentenza perchè si assume che avrebbe violato il principio della separatezza soggettiva e patrimoniale fra la società a responsabilità limitata ed i suoi soci ed amministratori;

– la censura è infondata perchè il principio non è inciso dalla ricostruzione ermeneutica statuita dalla corte d’appello dal momento che nell’ordinamento giuridico non sussiste alcuna preclusione a che un socio od amministratore di società a responsabilità limitata si riconosca aggiuntivamente tenuto ad adempiere ad un’obbligazione societaria;

– conclusivamente vanno quindi disattesi entrambi i motivi e respinto il ricorso;

– in applicazione della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 10.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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