Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5515 del 10/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5515 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SPIRITO ANGELO

Data pubblicazione: 10/03/2014

SENTENZA

sul ricorso 12992-2008 proposto da:
MAGGIO ALDO, elettivamente domiciliato ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DEI
LAZZARETTI GIANCARLO giusta delega in calce;
– ricorrente contro

2014
175

COSTA LUIGI;
– intimato –

avverso la sentenza n. 209/2007 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 22/03/2007 R.G.N. 349/2005;

/
1

(

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per

l’inammissibilita’ del ricorso.

RG. 12992/08

Svolgimento del processo

Il Maggi citò in giudizio il Costa per essere risarcito dei
danni che sosteneva essergli derivati dalla denunzia penale
contro di lui sporta dal convenuto e dal procedimento pena-

Il Tribunale di Lecce respinse la domanda con sentenza poi
confermata in appello.
Propone ricorso per cassazione il Maggi attraverso un solo
motivo. Non si difende l’intimato.
Motivi della decisione
Il ricorrente, nel censurare la sentenza per violazione
della disposizione dell’art. 2043 c.c., sostiene
l’ingiustizia della sentenza per avere egli dimostrato

“che

il procedimento penale a suo carico era scaturito dalla denunzia penale formulata anche dal Costa e che la consapevolezza della calunniosa accusa indirizzatagli derivava dalla
dichiarazione rilasciata ai C.C. con dovizia di particolari
in ordine a tempo, luoghi e circostanze così pregnanti che
l’Autorità Giudiziaria aveva proceduto nei confronti del
Maggio condividendo il titolo di reato formulato dal Costa
in sede di stesura della denuncia-querela”.
In primo luogo occorre rilevare l’assoluta inidoneità del
quesito di diritto con il quale si conclude il motivo (posto a pena d’inammissibilità dall’art. 366

Cons. Spirito est.

bis

c.p.c. in

3

le scaturitone.

R. G. 12992/08

considerazione della data di deposito della sentenza), per
genericità ed astrattezza (esso, peraltro, si svolge per
una lunghezza maggiore rispetto allo stesso motivo, vanificando, così, la sua stessa funzione).
In secondo luogo, va posto in evidenza che il ricorrente

la controparte in sede penale; denuncia che però non è riprodotta nel ricorso, così come impone l’onere di autosufficienza del ricorso stesso.
Per il resto, quanto all’infondatezza del ricorso, basti
dire che il giudice, dopo essersi correttamente adeguato
alla giurisprudenza in materia (la denuncia di un reato
perseguibile d’ufficio è fonte di responsabilità a carico
del denunciante solo nel caso in cui essa possa configurarsi calunniosa: tra le varie, cfr. Cass. 26 gennaio 2010, n.
1542), ha logicamente ed esaurientemente motivato in ordine
all’assenza dell’elemento calunnioso nella denunzia sporta
dal Costa, mancando la consapevolezza dell’innocenza
dell’imputato.
Il ricorso deve essere, dunque, respinto, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale
l’intimato non s’è difeso.
Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso.

Cons. Spirto est.

4

fonda il suo ragionamento intorno alla denuncia sporta dal-

R.G. 12992/08

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014

Il Presidente

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