Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5515 del 01/03/2021

Cassazione civile sez. I, 01/03/2021, (ud. 15/07/2020, dep. 01/03/2021), n.5515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5235/2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Milano, alla via

Lamarmora n. 42, presso lo studio dell’avv. Stefania Santilli, che

lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 01/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Milano, con decreto del 1.1.2019, ha respinto il ricorso proposto da B.A., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di non voler rientrare in patria per timore di essere ucciso dagli ex compagni di insurrezione, appartenenti al partito (OMISSIS) poi salito al potere, che, nella stessa giornata in cui, nel corso di una riunione, egli aveva espresso con veemenza la propria contrarietà alla linea politica perseguita dalla formazione, si erano recati a casa sua, e non avendolo lì trovato, avevano sfondato la porta dell’abitazione e picchiato sua madre, dicendole di avvisarlo che lo avrebbero rintracciato ovunque.

Il tribunale ha respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ritenendo non credibile che il ricorrente, che non rivestiva alcun ruolo direttivo, nè alcun incarico istituzionale all’interno della formazione politica da cui si era allontanato, potesse aver ricevuto minacce di morte dai membri della stessa – che presumibilmente neppure lo conoscevano nè, tantomeno, sapevano dove era ubicata la sua casa – per il solo fatto di aver manifestato il proprio dissenso e la propria delusione per non avere ottenuto il reclutamento nell’esercito promessogli in caso di esito vittorioso dell’insurrezione; ha poi escluso, in base alle fonti consultate, che la Costa d’Avorio versi in una situazione di conflitto armato generalizzato, tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c), ed ha infine rilevato che non ricorrevano i presupposti della protezione umanitaria, non essendo stati allegati profili di vulnerabilità del richiedente diversi da quelli ritenuti inattendibili.

B.A. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, lamentando che il tribunale abbia ritenuto solo in parte attendibile il suo racconto – atteso che la valutazione di credibilità del richiedente asilo non può essere effettuata in modo frazionato, ma, se condotta alla stregua dei parametri indicati dalla legge, non può che portare ad una considerazione unitaria – e che non ne abbia verificato la coerenza estrinseca, acquisendo informazioni in ordine al pericolo di persecuzione che corrono gli oppositori del regime politico attualmente vigente in Costa d’Avorio.

Il motivo è infondato.

Va in primo luogo rilevato che il tribunale ha espresso dubbi in ordine all’attendibilità dell’intero racconto del richiedente, sottolineando come questi non avesse puntuale conoscenza del referendum in vista del quale sarebbe stata indetta la riunione cui aveva partecipato, per poi rilevare che “anche a volere credere in toto all’antefatto” non appariva credibile quanto dallo stesso riferito in ordine alle minacce subite. Va peraltro escluso che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del migrante debba necessariamente essere unitaria, tanto più che essa deve specialmente appuntarsi sui fatti allegati a fondamento della domanda, rispetto ai quali i fatti antecedenti potrebbero risultare del tutto irrilevanti. Infine, premesso che le argomentazioni di merito in base alle quali il tribunale è pervenuto alla propria conclusione non sono sindacabili nella presente sede di legittimità, va ancora osservato che esse sono corroborate anche dalle notizie che il giudice ha tratto da fonti di informazione internazionali, sulla cui scorta ha sostanzialmente accertato l’inattualità del pericolo paventato dal ricorrente (sia perchè in epoca successiva alla sua partenza, stante il nuovo assetto istituzionale della Costa d’Avorio, l’esposizione ad aggressioni e minacce ha principalmente riguardato i sostenitori del precedente regime, combattuto da B., sia perchè il Presidente O. ha avviato un percorso di riconciliazione, nominando un’apposita commissione per individuare i responsabili delle violenze durante la guerra civile).

Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per il mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria nelle sue diverse forme.

Il motivo è infondato, avendo il giudice a quo puntualmente dato atto del contenuto delle fonti di informazione internazionale consultate, dalle quali ha tratto il convincimento dell’assenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Quanto al profilo dell’assenza di qualsiasi vaglio sulla ricorrenza, nella vicenda, dei rischi di cui alle lett. a) e b) del medesimo articolo, il tribunale ha evidentemente respinto le domande in base al previo giudizio di non credibilità dei fatti allegati a loro fondamento (minacce di morte): va pertanto escluso che fosse tenuto a procedere, sul punto, ad approfondimento istruttorio d’ufficio (Cass. n. 16925/18).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione al rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile, in quanto non investe, se non in via generica e assertiva, l’accertamento del tribunale secondo cui il ricorrente non aveva allegato a fondamento della domanda profili di vulnerabilità diversi da quelli ritenuti non credibili; accertamento di per se stesso sufficiente a giustificarne la reiezione.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

 

 

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