Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5514 del 10/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5514 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SPIRITO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso 12216-2008 proposto da:
FALZARANO MARIA CARMINE, VENERUSO GENNARO, VENERUSO
GIOVANNI, VENERUSO SALVATORE, VENERUSO ALFREDO,
VENERUSO MARIO, VENERUSO ANTONIO, VENERUSO GIUSEPPE,
VENERUSO GRAZIANO, quali genitori e germani eredi dì
VENERUSO CRISTOFARO nonche’ quali eredi di VENERUSO
2014
170

MICHELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CRESCENZIO 82, presso lo studio dell’avvocato TESTA
ANTONIO, rappresentati e difesi dagli avvocati
ALLOCCA GIANCARLO, PETRELLA FELICE giusta delega in
calce;

1

Data pubblicazione: 10/03/2014

- ricorrenti contro

GENERALI SPA, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore, dott. MAURIZIO GOTTARDI e dott. ROBERTO
SERENA, elettivamente domiciliata in ROMA,

CALDORO MARIA FRANCESCA, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAGALDI RENATO giusta delega a margine;
– controricorrenti non chè contro

CARDILLO ARCANGELO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 649/2007 del TRIBUNALE di
NOLA, depositata il 13/03/2007 R.G.N. 5185/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
udito l’Avvocato RENATO MAGALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

V.A.BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato

R.G. 12216/08

Svolgimento del processo

Gli eredi di Cristofaro Veneruso citarono in giudizio il Cardillo e la Generali Ass.ni per ottenere la loro condanna al
risarcimento dei danni subiti dal motoveicolo del loro dante
causa in occasione dello scontro con il ciclomotore del Car-

Il G.d.p. accertò l’uguale responsabilità dei conducenti nella produzione del sinistro e condannò i convenuti al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Noia respinse invece la domanda, ritenendo
che la responsabilità fosse da attribuirsi esclusivamente al
Veneruso. Propongono ricorso per cassazione gli eredi di
quest’ultimo attraverso due motivi. Risponde con controricorso la Ass.ni Gen.li spa, la quale ha depositato memoria per
l’udienza.
Motivi della decisione

Con i due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione di legge e vizi della motivazione.
Entrambi i motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Per un verso, occorre rilevare che i quesiti svolti
a corredo di ciascun motivo (posti a pena d’inammissibilità
ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. in considerazione della data di deposito della sentenza) sono del tutto inidonei, per
astrattezza e genericità, rispetto al modello elaborato dalla

Cons S irito est.

3

dillo.

R.G. 12216/08

giurisprudenza di legittimità. Per altro verso, i motivi tendono fondamentalmente ad ottenere da questa Corte il riesame
di testimonianze ed altre circostanze di fatto emerse nel
corso dei giudizi di merito.
Per il resto, va rilevata l’assenza di qualsiasi violazione

il giudice ha proceduto ad un dettagliato ed esauriente esame
delle deposizioni testimoniali per dedurne, con dovizia e logicità d’argomentazione, l’assoluta inattendibilità. In particolare, ha posto in evidenza che i testimoni: non avevano
neppure indicato il punto della strada dalla quale avevano
avuto percezione dell’evento; avevano mentito intorno al fatto che i Carabinieri fossero intervenuti sul posto dopo quarantacinque minuti dal fatto, che la vittima indossasse il
casco, che la stessa tenesse una regolare velocità, che il
ciclomotore si fosse spostato da destra verso sinistra senza
alcuna.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna
dei ricorrenti a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido
al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C 2200,00, di cui C 2000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cons. Spif ito est.

4

di legge, così come di ogni vizio della motivazione. Infatti,

R. G. 12216/08

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014

Il Presidente

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