Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5513 del 10/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 5513 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SPIRITO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso 12146-2008 proposto da:
RAVASI MARIO, elettivamente domiciliato ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE
PAOLA SANTO EMANUELE giusta delega in calce;
– ricorrente contro

GENERALI ASSIC SPA 00079760328, in persona dei suoi
legali rappresentanti Ing. LORENZO BIZIO e Dott.
DARIO DALLA TORRE, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato

1

Data pubblicazione: 10/03/2014

GELLI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DEL FRANCO GIORGIO giusta delega in
calce;
MILANO ASSIC SPA 00957670151, in persona del Suo
Dirigente e procuratore speciale Dott. IVANO

STACCI 38, presso lo studio dell’avvocato TONAZZI
SILVIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARANGONI GIORGIO giusta delega in calce;
controricorrentí non chè contro

MERCURIO SPA , RAS ASSIC SPA , ASSITALIA ASSIC SPA ,
TORO ASSIC SPA , NAVALE ASSIC SPA ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 72/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 16/01/2008 R.G.N. 3825/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
udito l’Avvocato FABRIZIO SEREGNI per delega;
udito l’Avvocato SILVIO TONAZZI senza delega scritta;
udito l’Avvocato ENZO GIARDIELLO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

CANTARALE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

R.G. 12146/08

Svolgimento del processo

Il Ravasi inciampò in una buca piena d’acqua nel piazzale di
proprietà della soc. Mercurio (che lo aveva incaricato di ispezionare e fotografare il piazzale stesso), cadde e si procurò

società. Intervenne volontariamente in causa la Ass.ni Gen.li
spa quale assicuratrice della convenuta, chiamando a sua volta
in causa le coassicuratrici RAS, Assitalia, Navale, Toro e Milano Ass.ni.
Il primo giudice respinse la domanda del Ravasi, con sentenza
poi confermata dalla Corte d’appello di Milano.
Contro la sentenza del giudice d’appello propone ricorso per
cassazione il Ravasi attraverso tre motivi. Rispondono con controricorso la Ass.ni Generali e la Milano Ass.ni.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, nel lamentare la violazione
delle disposizioni di cui agli artt. 2051, 1227 e 2697 c.c., sostiene che nella fattispecie l’evento dannoso fu determinato da
tre fattori concorrenti: il passaggio di un veicolo che lo costrinse ad arretrare; il suo stesso arretrare; la presenza di un
ammaloramento del piazzale, che ha determinato la sua perdita
d’equilibrio e la caduta. Di questi tre fattori l’unico a lui
imputabile sarebbe quello dell’avvenuto arretramento, il quale,

Cons.

est.

3

danni alla persona. Citò, dunque, in giudizio risarcitorio la

R.G. 12146/08

da solo, non può essere ritenuto sufficiente a determinare la
produzione del sinistro.
Il secondo motivo censura la violazione delle disposizioni di
cui agli artt. 2043, 1227 e 2697 c.c. ed individua la condotta
negligente ed omissiva della convenuta società nel non avere di-

avere ordinato l’ispezione da parte del Ravasi.
Il terzo motivo censura il vizio della motivazione nel punto in
cui la sentenza sostiene che sia stato il comportamento imprevedibile ed imprudente dello stesso danneggiato a far venir meno
il nesso di causalità tra la pericolosità della cosa ed il danno.
I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono
infondati.
Deve subito escludersi che la sentenza abbia violato o falsamente applicato la legge, essendosi essa conformata ai consolidati
principi giurisprudenziali in tema di causalità adeguata, di responsabilità da cosa in custodia e delle condizioni capaci di
far venir meno questa stessa responsabilità.
Neppure possono evidenziarsi vizi della motivazione, posto che
la sentenza congruamente e logicamente argomenta intorno al fatto che, pur accertato che il piazzale in questione si trovava in
uno stato tale da rendere pericoloso il transito a piedi, il Ravasi si trovava su di esso per incarico ricevuto dalla proprietaria/custode stessa e proprio per constatarne lo stato di amma-

Cons. Spillo est.

4

sposto la chiusura del piazzale al pubblico transito prima di

R.G. 12146/08

loramento; sicché, la Mercurio non poteva prevedere che tale
pessimo stato di manutenzione del piazzale potesse costituire un
pericolo per il Ravasi, il quale era perfettamente consapevole
del rischio di caduta. In estrema sintesi, dunque, la sentenza
ha correttamente argomentato in ordine al fatto che il Ravasi

se stesso procurate.
Per il resto, i rilievi mossi dal ricorrente si concretano nella
inammissibile richiesta di una nuova e diversa ricostruzione dei
fatti di causa.
Il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere le controparti delle spese sostenute nel
giudizio di cassazione.
Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di ciascuna delle parti contro—ricorrenti, in complessivi C
5200,00, di cui E 5000,00 per compensi, oltre spese generali ed
accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014

Il Presidente

possa essere ritenuto l’esclusivo agente causale delle lesioni a

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA