Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5512 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8415-2014 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

149, presso lo studio dell’avvocato CAROLA CICCONETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA MARTINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/2013 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 02/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che D.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 115/31/13 pubblicata il 2 ottobre 2013 con la quale è stata confermata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cuneo n. 157/1/10 che aveva rigettato il suo ricorso avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e (OMISSIS) emessi dall’Agenzia delle Entrate e con i quali erano stati accertati redditi non dichiarati per gli anni, rispettivamente, 2005 e 2006, con conseguente maggiore imposta IRPEF e relative addizionali, e sanzioni per il totale di Euro 21.716,00 per l’anno 2005 ed Euro 13.761,00 per l’anno 2006;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza;

che il ricorrente in data 29 dicembre 2017 ha depositato copia della domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017;

che l’Agenzia delle Entrate in data 15 gennaio 2019 ha presentato istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dando atto del pagamento da parte del ricorrente della somma prevista per il perfezionamento della definizione suddetta;

Considerato, quindi, che va dichiarata l’estinzione del giudizio avendo il ricorrente aderito alla definizione agevolata della lite prevista dal D.L. 24 aprile 2017 n. 50, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017, e che l’Agenzia delle Entrate ha dato atto del pagamento previsto per tale definizione;

che le spese vanno compensate essendo la causa legale di estinzione sopravvenuta nel corso del giudizio.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito in L. n. 96 del 2017; Compensa le spese del giudizio di legittimità; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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