Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5512 del 10/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5512 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 21911-2010 proposto da:
ALLIANZ

SPA

05032630963

in

persona

del

suo

procuratore SANDRO ULCIGRAI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio
dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato FABBRANI VALERIA giusta mandato
2014

a margine;
– ricorrente –

132

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589 in persona del

1

Data pubblicazione: 10/03/2014

Dirigente con incarico di livello generale Dott.ssa
MARIA INES COLOMBO Direttore della Direzione Centrale
Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
IV NOVEMBRE N.144, presso lo studio dell’avvocato
ROSSI ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente

speciale in calce;
– controrícorrente nonchè contro

BERSANETTI ADELE, MAZZUCCATO LUCIANO, MANTOVANI
FLAVIO, MANTOVANI VANNI, RINALDI AGNESE;
– intimati nonchè contro

INPS 80078750587 in persona del Presidente pro
tempore e come tale di legale rappresentante Dott.
ANTONIO MASTRAPASQUA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo studio
dell’avvocato TRIOLO VINCENZO, che lo rappresenta e
difende giusta delega calce al ricorso notificato;
– resistente con delega in calce al ricorso
notificato –

avverso la sentenza n. 997/2009 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 12/06/2009, R.G.N.
991/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO

2

all’avvocato TARANTINO CRISTOFARO giusta procura

D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato AURELIO RICHIDI per delega;
udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOTO per delega;
udito l’Avvocato ANDREA ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso;

3

Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’INAIL convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia Adele Bersanetti
e la S.p.A. Lavoro e Sicurtà (poi RAS poi Allianz) esercitando nei confronti degli
stessi la surrogazione per le prestazioni previdenziali erogate a Luciano
Mazzuccato in conseguenza delle lesioni riportate in un sinistro automobilistico del
27/5/86, che assumeva verificatosi per responsabilità esclusiva della Bersanetti.
La causa, nella quale interveniva l’INPS per esercitare la surrogazione per la

proposta dallo stesso Mazzuccato nei confronti, tra gli altri, della Bersanetti e della
Lavoro e Sicurtà.
Ravvisata la responsabilità esclusiva della Bersanetti, il Tribunale la
condannava, in solido con la S.p.A. Lavoro e Sicurtà, a pagare al Mazzuccato la
somma di L. 1.346.942.152 (l’assicuratore anche ultra massimale per rivalutazione
ed interessi), all’INA1L le somme di L. 26.809.910 e di L. 460.685.621 ed all’INPS
la somma di L. 205.322.785, oltre interessi.
La Compagnia Assicuratrice impugnava detta sentenza dinanzi alla Corte di
Appello di Venezia, nei confronti dell’INAIL e dell’INPS, che a loro volta
proponevano appello incidentale.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia l’Allianz (succeduta alla
Lavoro e Sicurtà) propone ricorso per cassazione affidato a due motivi ed illustrato
da successiva memoria.
L’INAIL resiste con controricorso.
L’INPS ha depositato procura ed ha partecipato alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-

Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, «con

particolare riferimento all’art. 1283 del codice civile», l’Allianz si duole dell’errore
di calcolo in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello, rivalutando ed applicando gli
interessi legali sul massimale ed evidenziando un unico importo finale, così
applicando rivalutazione e interessi anche sulla quota, precedentemente calcolata,
di rivalutazione ed interessi.
1.1.- Il primo motivo è inammissibile, in quanto l’art. 1283 cod. civ. (unica
norma la cui violazione sia stata denunciata) riguarda il divieto di anatocismo nelle
obbligazioni pecuniarie, laddove nella specie si tratta di rivalutazione ed interessi
su debiti di valore.
2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’Allianz si

rendita pensionistica costituita a favore del Mazzuccato, era riunita ad altra

duole dell’omessa motivazione in punto criterio di calcolo.
2.1.- Il secondo motivo è fondato. Non vi è infatti alcuna indicazione
sull’ammontare di interessi e rivalutazione sul massimale della compagnia
assicuratrice ricorrente.
3.- Il ricorso va dunque accolto quanto al secondo motivo. La sentenza
impugnata va perciò cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, alla Corte
di Appello di Venezia, in diversa composizione.

la Corte accoglie il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo; cassa in
relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello
di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 17
gennaio 2014.

PQM

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