Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5512 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 08/03/2010), n.5512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6617/2008 proposto da:

C.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

sul ricorso 10266/2008 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del

ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

08/03/2007, n. 2896/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/12/2 009 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale; rigetto dell’incidentale.

 

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che la Corte di appello di Napoli, con decreto dell’8 marzo 2007, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere a C.M. un indennizzo di Euro 6000,00 comprensiva di interessi legali per l’irragionevole durata di un procedimento in materia di graduatoria definitiva di applicazione di LED iniziato davanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania con ricorso del 28 novembre 1996, e definito con sentenza dell’8 febbraio 2006, osservando: a) che il giudizio avrebbe dovuto avere durata complessiva di 3 anni, laddove si era protratto per poco più di 9 anni; b) che tale durata eccedeva di circa 6 anni quella ritenuta ragionevole dalla CEDU; per cui doveva essere liquidato il danno non patrimoniale in misura equitativa corrispondente ad Euro 6.000,00.

Che il C. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato a 8 motivi, con i quali, deducendo violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli art. 6 e 13 della Convenzione CEDU, degli art. 1223 e 1226 cod. civ., nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ha censurato la decisione: sia nella liquidazione del quantum nell’importo di soli Euro 6.000,00, sia in ordine alla durata del processo ed alla liquidazione delle spese processuali; e che la Presidenza del Consiglio ha resistito con controricorso, con il quale ha formulato ricorso incidentale, osserva:

A) I ricorsi vanno, anzitutto riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., perchè proposti contro la medesima sentenza.

B) Il collegio ritiene di dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso perchè si risolve nella trascrizione di parte del contenuto di alcune decisioni della CEDU, ed in particolar modo della sentenza 29 marzo 2006 della Grande Chambre della Corte in causa Scordino c/Italia, nonchè in un generico addebito alla sentenza impugnata di non averne applicato i principi.

C) E’ infondata la censura relativa alla durata del processo, secondo la ricorrente pari alla intera durata del giudizio, avendo questa Corte ripetutamente tratto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, la regola che nel giudizio di equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, rileva solamente il periodo eccedente il suddetto termine, essendo sul punto vincolante il criterio chiaramente stabilito dall’art. 2, comma 3 di detta legge; e che questo parametro di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata “ordinario” e “ragionevole”, valorizzato invece dalla Corte di Strasburgo, al principio enunciato dall’art. 111 Cost., che prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione, come riconosciuto dalla stessa Corte europea nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97 (Cass. 3716/2008; 8603/2005; 8568/2005).

D) Ancor più inconsistenti sono le censure che si appuntano sulla insufficienza del ristoro del danno non patrimoniale: è ben vero, infatti, che il giudice nazionale deve in linea di principio uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto.

Ma nel caso concreto la Corte di appello si è puntualmente attenuta a questi principi in quanto ha, anzitutto, liquidato il danno non patrimoniale per il fatto in sè della violazione della durata irragionevole del processo, quale evento che si verifica normalmente, e cioè di regola per effetto della violazione stessa: senza bisogno di alcun sostegno probatorio relativo al singola fattispecie (Cass. sez. un. 1239, 1240 e 1241/2004 e successive).

Lo stesso ricorrente, poi, ha più volte riconosciuto che la valutazione equitativa del danno morale per tale genere di controversie oscilla nella giurisprudenza della Corte europea tra “i 1000,00 e 1500,00 Euro per anno di durata della procedura”, menzionando anche numerose decisioni della CEDU in materia di obbligazioni; per cui il decreto impugnato che ha determinato l’indennizzo nella misura di circa Euro 1.000,00 per anno, ha applicato rigorosamente i parametri elaborati da detta Corte.

E) infondata è infine anche la censura che verte sul punto del mancato riconoscimento del c.d. bonus, in quanto nella determinazione del risarcimento dovuto, mentre la durata della ingiustificata protrazione del processo è un elemento obiettivo che si presta a misurare e riparare un pregiudizio non patrimoniale tendenzialmente sempre presente ed eguale, l’attribuzione di una somma ulteriore postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore. Sicchè, quando il giudice non attribuisce il c.d. bonus e perciò nega che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni e se del caso alle prove delle allegazioni addotte nel giudizio di merito.

E) Inammissibili sono il sesto e l’ottavo motivo di ricorso principale relativi alla congruità delle spese processuali liquidate dal decreto impugnato, nonchè il ricorso incidentale: perchè non corredati dai quesiti di diritto richiesti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto da detta legge per il quale l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nell’ipotesi prevista dal n. 5 del medesimo comma, il motivo deve enunciare, in modo sintetico ma completo, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione; laddove nel caso il quesito del ricorrente si concreta nella trascrizione delle proposizioni del provvedimento della Corte di merito che si intendevano impugnare. Mentre quello del Ministero manca del tutto.

F) Inammissibile è anche il 7 motivo con cui il ricorrente si duole della compensazione delle spese processuali: in tema di regolamento di dette spese, costituisce principio giurisprudenziale del tutto pacifico, che la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità, nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 cod. proc. civ., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa; per cui esula, da tale sindacato e rientra, invece, nel potere discrezionale del giudice del merito, ex art. 92 cod. proc. civ., la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite: nel caso peraltro motivata per la sproporzione esistente tra l’indennizzo richiesto con il ricorso e l’importo assai più modesto attribuitogli dal decreto.

G) Per il medesimo principio quelle del giudizio di legittimità gravano sul ricorrente principale e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri in complessivi Euro 700,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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