Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5512 del 06/03/2017
Cassazione civile, sez. I, 06/03/2017, (ud. 12/01/2017, dep.06/03/2017), n. 5512
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10523/2012 proposto da:
Atradius Credit Insurance N.V., cessionaria del portafoglio dalla
Società Italiana Cauzioni S.p.a., nonchè avente causa per
incorporazione di SUIDARTA N.V., che a sua volta aveva incorporato
SIC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittoria n.10, presso
l’avvocato Castagni Giancarlo che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Nota Cerasi Francesco, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.V.C., Decalift S.r.l., Equitalia Gerit S.p.a., Ministero
dello Sviluppo Economico, Nisida S.r.l.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 917/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 20/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/01/2017 dal cons. MARULLI MARCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO
ALBERTO che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che con sentenza 917/12 del 20.2.2012 la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello del Ministero dello Sviluppo Economico avverso la sentenza 12434/08 del Tribunale di Roma – che aveva negato che detta amministrazione potesse procedere all’escussione mediante ruolo di due polizze fideiussorie rilasciate a garanzia di contributi ex lege n. 488 del 1992 – ed in parziale riforma della decisione impugnata ha ritenuto di riconoscere il diritto dell’appellante a percepire dalla fideiubente Atradius Credit Inurance, già Società Italiana Cauzioni, le somme dovute in adempimento della prestata garanzia e portate nell’opposta cartella; che avverso la detta pronuncia ha proposto ricorso a questa Corte per la sua cassazione la Atradius sulla base di un motivo; che con atto in data 19.12.2016 notificato a controparte in data 21.12.2016 la ricorrente ha inteso rinunciare al ricorso chiedendo che per l’effetto il processo sia dichiarato estinto; che nessuno è comparso per le parti all’odierna udienza di trattazione;
– preso atto dell’intervenuta rinuncia e constatane la ritualità in quanto l’atto è stato formalizzato prima dell”inizio della relazione del (art. 390 c.p.c., comma 1), risulta sottoscritto dai difensori della parte in base ai poteri loro conferiti ai fini del giudizio (art. 390 c.p.c., comma 2) ed è stato notificato alla controparti (art. 390 c.p.c., comma 3); che va perciò dichiarata, nella fornai dell’ordinanza collegiale (Cass., Sez. 2 16/07/2015, n. 14922), l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che le spese in ragione dell’accettazione della rinuncia possono essere compensate.
PQM
dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1 sezione civile, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017