Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5511 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6490-2013 proposto da:

M. GROUP SRL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE PARIOLI 54,

presso lo studio dell’avvocato SIRO UGO VINCENZO BARGIACCHI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 20/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza n. 9/52/12 pubblicata l’11 gennaio 2012 la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 498/31/09 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società M Group a r.l. avverso la cartella di pagamento ad essa notificata n. (OMISSIS) e con la quale l’Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento della complessiva somma di Euro 1.028.255,77 dovuta a seguito dell’accertamento n. RE9030100512 a sua volta conseguente a quanto statuito dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con sentenza n. 298/25/05. La Commissione tributaria regionale ha considerato che l’Agenzia delle Entrate, a seguito della riforma della suddetta sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli da parte della Commissione tributaria regionale della Campania, aveva provveduto allo sgravio della somma richiesta rettificando la somma iscritta a ruolo da Euro 1.028.255,77 ad Euro 159.426,27 somma corrispondente alle residue sanzioni dovute, e tale somma era effettivamente dovuta per l’erronea originaria richiesta di condono L. n. 289 del 2002 ex art. 9 allorchè era stato erroneamente indicato l’imponibile da definire in Euro 298.567,00 anzichè Euro 2.985.671,67;

che la società M Group a r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza.

Considerato che con il primo motivo si lamenta la violazione del principio del ne bis in idem in relazione al TUIR, art. 153 e al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67. In particolare si deduce che l’Agenzia delle Entrate, con la cartella di pagamento impugnata avrebbe azionato un accertamento che era stato già annullato con precedente sentenza della Commissione tributaria regionale;

che con il secondo motivo si assume la violazione della L. n. 289 del 2002, capo II, in materia di concordato. In particolare si afferma che, una volta rideterminata la somma dedotta in condono dalla ricorrente, l’unica somma che l’Ufficio avrebbe potuto pretendere è quella relativa all’eventuale mancato pagamento delle somme dovute a seguito di detta rideterminazione;

che con il terzo motivo si deduce omessa, insufficiente.e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento all’atto presupposto che era stato definitivamente annullato e non poteva conseguentemente essere posto a fondamento della cartella esattoriale;

che i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione essendo tutti riferiti alla rideterminazione della somma dovuta dalla società attuale ricorrente, ed al suo rilievo;

che i motivi sono infondati in quanto la ricorrente muove dall’erroneo assunto secondo il quale un accertamento rettificato non sarebbe idoneo ad essere azionato. Legittimamente l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la somma iscritta a ruolo dopo che la Commissione tributaria regionale, prendendo atto dell’errata indicazione della somma per la quale era stata chiesta l’applicazione del condono di cui alla L. n. 289 del 2002, e correttamente la Commissione tributaria regionale ha indicato la somma dovuta da parte della contribuente e dovute per l’errata iniziale indicazione della somma a cui applicare il condono richiesto.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5.600,00 e delle spese prenotate a debito; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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