Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5511 del 10/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5511 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: AMATUCCI ALFONSO

SENTENZA

sul ricorso 21584-2010 proposto da:
IDRAULICA

PENNESI

DI

PENNESI

VITTORIO

&

C

00922700430, in persona del socio amministratore Legale rappresentante sig. VITTORIO PENNESI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATONE 6,
presso lo studio dell’avvocato RIPOLI ELIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SABBATINI GIUSEPPE giusta delega in calce;
– ricorrente contro

TAFFETANI

LUCIA

TFFLCU66C60E783H,

1

elettivamente

Data pubblicazione: 10/03/2014

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA, 405, presso lo
studio dell’avvocato CASU STEFANO, rappresentata e
difesa dall’avvocato SPADAVECCHIA PIERLUIGI giusta
delega a margine;
– controricorrente –

MILANO ASSICURAZIONI SPA 00957670151;
– intimata –

avverso la sentenza n. 701/2009 del TRIBUNALE di
MACERATA, depositata il 18/06/2009 R.G.N. 2487/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/2014 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;
udito l’Avvocato ELIO RIPOLI;
udito l’Avvocato CARLO LUPPINO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilita’ del ricorso.

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nel 2003 due autovetture si scontrarono su una rotatoria.
La Peugeot condotta da Vittorio Pennesi riportò danni alla
fiancata sinistra e la Ford condotta dalla proprietaria Lucia
Taffetani alla fiancata destra.

Peugeot, convenne in giudizio per il risarcimento (che indicò in
C 1.500 per i costi di riparazione sostenuti) la Taffetani e la
sua assicuratrice Milano Assicurazioni s.p.a., che resistettero.
Il Giudice di pace di Macerata respinse la domanda e condannò
l’attrice alle spese.
2.-

Con sentenza n. 701/09, pubblicata il 18.6.2009, il

Tribunale di Macerata ha rigettato l’appello di Idraulica
Pennesi, condannandola alle ulteriori spese del grado (liquidate
per ciascuna delle convenute in C 1.900, oltre accessori)
3.- Ricorre per cassazione la soccombente Idraulica Pennesi
s.n.c. , affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria, cui
resiste con controricorso Lucia Taffetani.
Milano Assicurazioni non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Nelle dodici righe della motivazione della sentenza

impugnata il Tribunale, dopo aver premesso che la velocità di 46
Km orari tenuta dalla Taffetani al momento della frenata (tracce
di mt. 12,80) era “assolutamente adeguata ad una rotatoria, ove
ognuno, presa una direzione, si suppone che sappia dove andare o
in difetto che dia la precedenza a chi gira”,

3

ha rilevato che

Nel 2004 la s.n.c. Idraulica Pennesi, proprietaria della

”pertanto giustamente il Giudice di primo grado ha valorizzato
le testimonianze del testi oculari, proprio perché confortate e
non smentite dai testi muti presenti, che oltretutto mostrano
una linea di frenata dritta, e quindi evidenziano che a cambiare
repentinamente corsia in una rotatoria ponendo in essere una

della vettura condotta da parte appellante”.
Le ulteriori cinque righe non rilevano.
2.- La ricorrente Idraulica Pennesi sostiene:
a) col primo motivo, deducendo violazione degli artt. 145,
comma 2, del codice della strada e 122 del relativo regolamento
di esecuzione, che non esiste la regola di diritto applicata dal
Tribunale nel senso che su una rotatoria la precedenza debba
accordarsi

“a chi gira”,

in quanto sulla rotatoria “girano”

tutti e poiché, considerata l’assenza di una specifica norma che
regolamenti la circolazione all’interno di una rotatoria,
l’unica regola applicabile è quella di cui all’art. 145, comma
2,

c.d.s.,

secondo la quale

si ha l’obbligo di dare la

precedenza a chi proviene da destra (nella specie, la Peugeot
del Pennesi), salvo diversa segnalazione, che nel caso specifico
mancava;
b)

con gli altri tre motivi, denunciando motivazione

contraddittoria

(secondo motivo), omessa (terzo motivo) ed

insufficiente (quarto motivo) su più fatti controversi e
decisivi:

4

manovra alla cieca e pericolosissima fu proprio il conducente

che una frenata “dritta”, dalla corsia di sinistra a quella
di destra, su una rotatoria che comporta per la sua natura
circolare un’andatura obliqua dei mezzi che la percorrono, è un
fatto sintomatico del cambio di corsia da parte di chi abbia
frenato (la Taffetani) e non di chi si trovava già a destra (il

Tribunale (così il secondo motivo);
che dalla sentenza di primo grado,

dalla deposizione di

Renato Taffetani e dalla posizione di quiete assunta dai veicoli
dopo l’urto (secondo quanto emergeva dalla planimetria in atti
redatta dai verbalizzanti) risultava inequivocamente come fosse
incontroverso che il Pennesi precedeva la Taffetani, la quale
stava peraltro percorrendo la rotatoria sulla corsia interna di
sinistra e doveva appunto uscire dalla rotatoria, per dirigersi
verso via Mattei/direzione via Roma, proprio nel punto dove,
nella corsia di destra della rotatoria, si trovava il Pennesi,
che non aveva ragione alcuna per spostarsi a sinistra, dovendo a
sua volta uscire dalla rotatoria a destra, poco più avanti,
verso via Mattei/direzione Ospedale (terzo e quarto motivo).
3.2.- I motivi vanno congiuntamente esaminati.

La sentenza è assolutamente carente in ordine alla
ricostruzione della dinamica del sinistro.
Non è in particolare chiarito in sentenza se la Taffetani si
accingesse ad uscire dalla rotatoria quando il Pennesi vi si era
già immesso o se il Pennesi si accingesse ad entrarvi quando la
Taffetani ne stava uscendo.

5

Pennisi) per svoltare appunto a destra, come ritenuto dal

Nel secondo caso, sarebbe assolutamente infondato l’assunto
(della società Pennesi ricorrente) di non conformità al
principio enunciato da Cass.

Sez.

4 0 , n. 27379/2005, Cesaro,

dell’affermazione della sentenza impugnata nel senso che la
precedenza spetta “a chi gira” (e cioè, evidentemente, a chi già

si immetta), avendo la citata sentenza bensì stabilito che la
precedenza sulle rotatorie è regolata nel senso dell’obbligo di
dare la precedenza a chi proviene da destra, ma tanto solo in
relazione al caso di immissione su rotatoria dove manchi, per
chi vi si immetta, la segnalazione dell’obbligo di dare la
precedenza (segnale triangolare con vertice verso il basso).
Segnale che nella specie invece esisteva, come inequivocamente
risulta dallo schizzo planimetrico riprodotto a pagina 8 del
ricorso.
Nel primo caso verrebbe per contro in rilievo, a favore della
ricorrente Pennesi, il diverso principio secondo il quale “anche
per chi viaggia sulle rotatorie divise in più corsie – quale era
quella di specie – si applicano le regole di cui all’art. 154

stia girando attorno alla rotatoria quando un altro veicolo vi

del codice della strada di cui al d. 1.vo n. 285 del 1998, con
la conseguenza che, chi intenda cambiare corsia, deve
assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo
o intralcio agli altri utenti della strada”.
Ma quale delle due regole sia nella specie applicabile
ovviamente dipende dal puntuale accertamento della dinamica del
sinistro. E quale la dinamica sia stata il Tribunale non dice,

6

k

benché le risultanze indicate dalla società .ricorrente paiano
effettivamente militare nel senso di una ricostruzione conforme
a quella prospettata in ricorso, per quanto parzialmente
contraddette dalle deposizioni rese dai genitori della
Taffetani, che si trovavano a bordo della vettura condotta dalla

rilasciate ai verbalizzanti dallo stesso Pennesi circa la
“segnalazione verso sinistra” che egli aveva in atto quando, a
suo dire, fu superato dall’altra vettura che doveva girare a
destra (così il ricorso, a pagina 9).
In definitiva, non poteva prescindersi dall’accertare se, al
momento dell’urto, il Pennesi si fosse già immesso sulla
rotatoria o no.
4.- La sentenza è cassata per non averlo fatto (o per non aver
ritenuto che non era possibile farlo) e, in tali limiti, il
ricorso è accolto.
Vi provvederà il giudice del rinvio, che si designa nello
stesso Tribunale in persona di diverso giudicante e che regolerà
anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa

la sentenza impugnata e rinvia,

anche per le spese, al Tribunale di Macerata in persona di
diverso giudicante.
Roma, 17 gennaio 2013

figlia, nonché dalle dichiarazioni che in ricorso si affermano

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