Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5510 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24177 del ruolo generale dell’anno 2017,

proposto da:

Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.p.a. Unicalcestruzzi, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al

controricorso, dagli avvocati Massimo Fabio e Angela Sirignani,

elettivamente domiciliatosi presso lo studio del primo in Roma, alla

via Adelaide Ristori, n. 38;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana depositata in data 15 marzo 2017, n.

642/16/17;

sentita la discussione del consigliere relatore Perrino

Angelina-Maria, svolta nel corso dell’adunanza del 15 ottobre 2019.

Fatto

RILEVATO

che:

– emerge dalla narrativa della sentenza che la contribuente utilizza energia elettrica nell’ambito delle proprie attività produttive e che ha versato la somma indicata in atti a titolo di imposta erariale sul consumo e di addizionali;

– successivamente la società ha presentato all’Agenzia delle dogane un’istanza di rimborso della somma versata a titolo di addizionale provinciale sull’energia elettrica versata ai propri fornitori nel periodo giugno 2010-dicembre 2011, assumendone a fondamento il contrasto col diritto unionale delle disposizioni che hanno istituito l’addizionale provinciale, ricevendone diniego;

– la società ha impugnato il diniego, e ne ha ottenuto l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze;

– quella regionale della Toscana ha respinto l’appello dell’Agenzia, sostenendo che la legittimazione spetti a chi abbia versato l’imposta e che effettivamente manca nella norma istitutiva dell’addizionale, in contrasto con l’art. 1, comma 2, della direttiva n. 2008/118, la specificazione delle finalità specifiche al soddisfacimento delle quali sia riservato il gettito fiscale;

– contro questa sentenza l’Agenzia delle dogane propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui la società replica con controricorso, che illustra con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– infondata è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, proposta in controricorso per l’errata indicazione della controricorrente, in aderenza all’orientamento di questa Corte (in espressione del quale si veda, tra più recenti, Cass. 6 febbraio 2018, n. 2827), che appunto respinge l’eccezione qualora il ricorso sia stato notificato, come nel caso in esame, proprio al soggetto che era stato parte in causa nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata e che, resistendo nel giudizio di legittimità, dopo avere proposto l’eccezione per il motivo sopra esposto, si sia difeso nel merito; ogni nullità e/o irregolarità dell’atto di impugnazione rimane così sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c., avendo l’atto medesimo raggiunto lo scopo cui era destinato e non potendovi essere incertezza circa il destinatario;

– ne deriva l’infondatezza della conseguente eccezione d’inammissibilità per intervenuto giudicato nei confronti della Unicalcestruzzi;

– parimenti infondata è l’ulteriore eccezione d’inammissibilità per l’affermata carenza della rappresentazione dei fatti, i quali, invece, sono stati indicati nel loro nucleo essenziale;

– nel merito, fondato è il secondo motivo di ricorso, di rilevanza prodromica e assorbente del primo, col quale l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, in combinazione con il D.Lgs. n. 26 del 2007, art. 5, e con il suddetto D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 55, comma 1, là dove il giudice d’appello non ha considerato che alla Unicalcestruzzi spetta soltanto l’azione civilistica di ripetizione e non già quella tributaria di rimborso;

– anche da ultimo le sezioni unite (con sentenza 31 dicembre 2018, n. 33687) hanno ribadito che, in tema di accise, il rapporto tributario è quello che s’instaura tra il soggetto passivo d’imposta e il fisco, laddove quello tra il fisco e il consumatore finale inciso dal tributo ha natura civilistica;

– e questa sezione (da ultimo con sentenze 24 maggio 2019, n. 14200 e 4 giugno 2019, n. 15199) ha coerentemente stabilito che:

a) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell’amministrazione doganale è unicamente il fornitore;

b) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;

c) i rapporti tra fornitore e amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;

d) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all’Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;

e) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell’amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l’imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento; b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;

f) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale (come anche delle relative addizionali), quest’ultimo può esercitare l’azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l’azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell’ipotesi di fallimento del fornitore);

– il consumatore subisce difatti la traslazione dell’onere corrispondente all’imposta a titolo di maggiorazione del prezzo di vendita, sicchè qualora egli agisca nei confronti del fornitore, per far valere l’illegittimità di detta maggiorazione del prezzo e ottenere il rimborso del corrispondente ammontare, non rileva l’indagine sulla legittimità della pretesa fiscale dell’amministrazione nei confronti del fornitore: è su costui che incombe l’onere, nel distinto rapporto con l’amministrazione finanziaria, di individuare i consumi assoggettati a imposta e di segnalare quelli che ne sono esclusi per non essere ricompresi nella fattispecie impositiva,

– nella controversia privatistica che abbia ad oggetto la richiesta di rimborso di una imposta che si assume sia stata indebitamente pretesa dalla controparte, peraltro, il giudice ordinario competente ha sempre il potere di sindacare in via incidentale la legittimità dell’atto impositivo ove sia presupposto e di disapplicarlo, oppure di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (Cass., sez. un., 28 gennaio 2011, n. 2064; sez. un., 1 febbraio 2016, nn. 1837 e 1838);

– il meccanismo costruito su due piani, tributario quanto al rimborso chiesto dal soggetto passivo al fisco, civilistico, con riferimento all’azione di ripetizione promossa dal consumatore nei confronti del fornitore, è conforme al diritto unionale. Nè l’azione di ripetizione intrapresa dal consumatore finale nei confronti del proprio fornitore incontra, come vorrebbe la società, insormontabili ostacoli nel fatto che l’indebito scaturisca dalla contrarietà della disposizione nazionale rispetto al diritto unionale, che sarebbe quindi invocato in una controversia fra privati;

– la Corte di giustizia ha già più volte sottolineato che, in mancanza di disciplina dell’Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purchè essi rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (Corte giust. 15 marzo 2007, causa C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken, punto 37; Corte giust. 27 aprile 2017, causa C-564/15, Tibor Farkas, punto 50; Corte giust. 11 aprile 2019, causa C-691/17, PORR Epitesi Kft);

– e giustappunto in relazione alla ripetizione delle accise, la Corte di giustizia (con sentenza 20 ottobre 2011, causa C-94/10, Danfoss), ha stabilito che le norme del diritto dell’Unione devono essere interpretate nel senso che uno Stato membro si può opporre a una domanda di rimborso di un’imposta indebitamente riscossa formulata dall’acquirente su cui essa è stata ripercossa, poichè non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie, purchè quest’ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un’azione civilistica per la ripetizione dell’indebito nei confronti del soggetto passivo, e purchè il rimborso da parte di quest’ultimo dell’imposta indebitamente riscossa non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile;

– l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà, peraltro, non sono di per sè ravvisabili per il fatto che la natura indebita del pagamento dell’imposta discenda dalla contrarietà di una norma nazionale a una direttiva, che non può essere invocata, ai fini della disapplicazione della norma nazionale contraria, in una controversia fra privati;

– impossibilità o eccessiva difficoltà sono correlate alla situazione del soggetto passivo (nel caso in questione, dal fornitore) e non già a quella del consumatore finale; esse rilevano, nella giurisprudenza unionale, o con riguardo alle modalità procedurali e ai requisiti previsti dallo Stato membro per la presentazione delle domande di rimborso da parte del suddetto soggetto passivo (si veda Corte giust. 21 marzo 2018, causa C-533/16, Volkswagen AG, relativa a un caso in cui il termine di decadenza previsto per il rimborso era scaduto, sempre per il soggetto passivo, prima della presentazione della relativa domanda); oppure quando l’insolvenza del soggetto passivo renda da parte sua il rimborso dell’iva al destinatario dei servizi impossibile o eccessivamente difficile (si vedano, in particolare, Corte giust. in causa C-691/17, cit., punto 42, nonchè Corte giust. in causa C-35/05 e in causa C-564/15);

– nessuno dei due casi è dedotto in giudizio (vedi, su analoga questione, Cass. 30 ottobre 2019, nn. 27791 e 27792);

– in definitiva, la società non è legittimata a richiedere il rimborso all’erario dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica che assume indebitamente versata;

– ne segue l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo;

– la sentenza impugnata va quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente propostq;

– il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità comporta la compensazione di tutte le voci di spesa.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto. Compensa tutte le voci di spesa.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA