Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5510 del 10/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5510 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 21257-2010 proposto da:
LOIZZO CAMILLA LZZCLL59B44D547L, LOIZZO ANGELA MARIA
LZZNLM65P42D547U, LOIZZO LUCIANO LZZLCN6OR22H687C,
LOIZZO ANTONIO LZZNTN63P03H687L, VISCEGLIA GIOVANNA
VSCGNN31H55H687G, LOIZZO LEONARDA TERESA
LZZLRD69S46D547K, in proprio e quali eredi legittimi
2014
129

di LOIZZO CARMINE, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato
RAGO GIUSEPPE, che li rappresenta e difende giusta
delega in calce;
– ricorrenti –

1

Data pubblicazione: 10/03/2014

contro

INA ASSITALIA SPA , BELLO CARMINE ANGELA, MUSILLO
GIOVANNI MARIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 173/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE RAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’accoglimento del l ° motivo del ricorso.

2

di POTENZA, depositata il 04/06/2009 R.G.N. 261/2000;

A. ..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giovanna Visceglia e Luciano, Antonio, Leonarda Teresa, Camilla e Angela Maria
Loizzo, in proprio e quali eredi di Carmine Loizzo, propongono ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che ha
parzialmente accolto il loro appello contro la sentenza di primo grado del Tribunale di

morte di Carmine Loizzo, avvenuta in un sinistro automobilistico del ’91, nei confronti di
Pietro Musillo (deceduto nel 2001) e dell’Assitalia.
Gli intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della nullità della sentenza per violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ., i ricorrenti si dolgono della mancata considerazione del
settimo motivo di appello, con il quale censuravano la sentenza di primo grado per non
avere proceduto alla rivalutazione degli importi liquidati a titolo risarcitorio.
1.1.- Il primo motivo è fondato. Il Tribunale di Matera, pur enunciando il corretto
principio di diritto, non ha in concreto proceduto alla rivalutazione delle somme,
costituenti debito di valore, liquidate a titolo di danno patrimoniale. Gli odierni ricorrenti
hanno denunciato tale vizio con il settimo motivo di appello e su tale censura non si è
pronunciata la Corte di Appello.
2.- Resta assorbito il secondo motivo, con il quale lo stesso vizio è denunciato sotto
il profilo della motivazione omessa.
3.-

Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti si

dolgono della differenziazione, quanto alla liquidazione del danno morale, tra figli
conviventi e non conviventi.
3.1.- Il terzo motivo è infondato. La convivenza al momento della morte costituisce
infatti sintomo evidente di quella maggiore comunione di affetti, evocata dagli stessi
ricorrenti.
4.- Il ricorso va pertanto accolto quanto al primo motivo. La sentenza impugnata va
cassata in relazione con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Potenza in
diversa composizione.
PQM

3

Matera, che si era pronunciata sulla domanda risarcitoria da essi svolta, in relazione alla

la Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo e rigettato il terzo; cassa in
relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di
Potenza in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 17

gennaio 2014.

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