Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5510 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 08/03/2010), n.5510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TORRE S. SUSANNA (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO

7, presso l’avvocato COGO GIAMPAOLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSARI NICOLA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., S.C., ST.AN., S.M.

T., S.F., ST.FR., st.an.,

Z.R.;

– intimati –

sul ricorso 27820-2004 proposto da:

S.A. (c.f. (OMISSIS)), S.C. (c.f.

(OMISSIS)), ST.AN. (c.f. (OMISSIS)),

S.M.T. (c. f. (OMISSIS)), S.F.

(c.f. (OMISSIS)), ST.FR. (c.f.

(OMISSIS)), st.an. (c.f. (OMISSIS)),

Z.R. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di eredi

di S.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 4, presso l’avvocato CORONAS SALVATORE, rappresentati e

difesi dall’avvocato CAVALLO STEFANO, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 280/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 06/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MELONI GUIDO, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

CAVALLO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20.08.1990, S.A., E., F., C., An. e M.T. introducevano, dinanzi al Tribunale di Brindisi e nei confronti del Comune di Torre S. Susanna, una controversia giudiziaria d’indole risarcitoria per il danno subito a causa dell’irreversibile trasformazione in strade pubbliche, senza il rispetto della procedura espropriativa, di alcuni suoli di loro proprietà, occupati nel 1985.

Con sentenza n. 553 del 4-14.07.2000, il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, ritenuto che l’intera estensione, pari a mq 19.031, dell’area assoggettata ad occupazione legittima in funzione della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, era stata irreversibilmente trasformata, condannava il Comune convenuto al risarcimento dei danni subiti dalle parti attrici, liquidati ai sensi del comma 7 bis) della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, in L. 1.064.132.924, con interessi compensativi al tasso del 2,5 % e rivalutazione monetaria a decorrere dall’8.08.1985, data dell’occupazione.

Con sentenza del 18.02-29-06-2004, la Corte di appello di Lecce, rinnovata la CTU, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello principale proposto dal Comune di Torre S. Susanna e dell’appello incidentale inerente al fissato saggio degli interessi compensativi, proposto da A., C., An., M.T. e S.F. nonchè dagli eredi di S.E., ossia Fr. ed st.an. e Z.R., a) condannava l’ente locale a corrispondere agli appellati:

– la minore somma di Euro 354.492,90, oltre alla rivalutazione da effettuarsi anno per anno, con decorrenza dal 9.08.1994 sino alla sentenza d’appello, nonchè agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla medesima data al soddisfo;

– gli interessi legali sulla somma corrispondente al valore delle aree non irreversibilmente trasformate, con decorrenza dalla data d’immissione in possesso e sino alla sentenza d’appello;

b) compensava per giusti motivi la metà delle spese dei due gradi di merito e poneva la residua parte a carico del Comune;

c) disponeva che le spese di CTU fossero definitivamente poste a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuna.

La Corte distrettuale riteneva in sintesi:

– che in effetti, come sostenuto dal Comune nell’unico complesso motivo del suo appello principale, l’estensione della superficie irreversibilmente trasformata in funzione della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, era pari a mq 9.237 e, dunque, inferiore a quella di mq 19.074 occupata dall’ente locale ed alla quale il primo giudice aveva riferito il risarcimento;

– che l’effetto traslativo da limitare all’area irreversibilmente trasformata in costanza di occupazione d’urgenza, si era verificato solo alla scadenza di tale occupazione legittima, intervenuta nell’agosto del 1994, per effetto delle proroghe legali (ex D.L. n. 534 del 1987, conv. in L. S. n. 47 del 1988 e L. S. n. 158 del 1991) dell’originario termine quinquennale;

– che per il risarcimento da occupazione acquisitiva occorreva riferirsi al criterio proprio delle aree edificabili, di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, dal momento che le aree occupate ed irreversibilmente trasformate erano state incluse dal piano di fabbricazione in zona definita “C/1 semintensiva” ed anche di fatto erano dotate di specifiche caratteristiche coerenti con tale qualificazione;

– che il risarcimento, integrante credito di valore, doveva essere rivalutato dal 9.08.1994 e maggiorato degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate;

– che, in accoglimento dell’appello incidentale, detti interessi dovevano essere calcolati al tasso legale;

– che, invece, per le aree estese mq 9.837, che il Comune aveva continuato ad occupare ma che non erano state irreversibilmente trasformate nè espropriate, dovevano essere dall’ente corrisposti per ogni anno di occupazione, con decorrenza dalla data d’immissione in possesso (1985) e sino alla adottata pronuncia d’appello, gli interessi legali compensativi da computarsi sulla somma corrispondente al loro valore;

– che occorreva al riguardo anche puntualizzare che la mancata approvazione da parte della Regione della Delib. Consiglio Comunale n. 139 del 1982, Delib. n. 52 del 1983 e Delib. n. 78 del 1983 (con le quali veniva rispettivamente approvato il piano PEEP in variante al P.d.F., il primo intervento nel comparto “B” del PEEP e, infine, il primo progetto stralcio) non aveva determinato l’inefficacia del piano di zona, la cui vigenza o meno non rilevava sulle questioni inerenti all’occupazione delle aree non seguita dalla loro acquisizione da parte del Comune.

Avverso questa sentenza, notificatagli il 28.07.2004, il Comune di Torre S. Susanna ha proposto ricorso per Cassazione notificato l’11.11.2004, fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.

A., C., An., M.T., F., Fr. ed st.an. nonchè Z.R. hanno resistito con controricorso notificato a mezzo posta con invio del 18.12.2004 e proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale proposti avverso la medesima sentenza. A sostegno del ricorso principale il Comune di Torre S. Susanna denunzia:

1. ” Insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione ed erronea applicazione del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534 e L. 20 maggio 1991, n. 158, nonchè della L. n. 167 del 1962 (art. 11), della L. 27 giugno 1974. n. 247 e della L. 5 agosto 1978, n. 457 (art. 51), in riferimento ai punti 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.”.

Sostiene che poichè i suoli erano stati occupati per l’attuazione del PEEP, l’illecito è stato erroneamente datato alla scadenza prorogata dell’occupazione d’urgenza, dato che alle espropriazioni volte all’attuazione del PEEP sono inapplicabili i termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, previsti dall’art. 13 e dalla L. n. 865 del 1971, sostituiti ed assorbiti dalle disposizioni speciali che regolano “ope legis” l’efficacia nel tempo del PEEP stesso.

Assume, conseguentemente, che nella specie l’effetto traslativo avrebbe dovuto ritenersi prodotto non alla scadenza del periodo prorogato di occupazione d’urgenza ma all’agosto del 2001, ossia allo spirare dei termini di efficacia del PEEP (durata 10 anni ex L. n. 167 del 1962, dapprima elevata a 15 anni con L. n. 247 del 1974 e poi a 18 anni dalla L. n. 457 del 1978, art. 51) e che, pertanto, la domanda attrice avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ed infondata dal momento che alla data della relativa proposizione ed a quella di precisazione delle conclusioni in primo grado, non si era ancora verificato alcun illecito foriero di danno, e che poteva ancora essere emanato il decreto di esproprio.

2. ” Omessa ed insufficiente e motivazione, violazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, aggiunto da L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65, nonchè del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 57, 58 e 59 nonchè degli artt. (?) in relazione all’art. 360 c.p.c., punti 3 e 5″.

Contesta l’applicabilità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis ed il riconoscimento dell’edificabilità di fatto, sostenendo:

– che l’art. 5 bis è stato abrogato dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 58, applicabile alle procedure in corso;

– che di fatto i terreni erano stati adibiti a strade, piazze ed opere di urbanizzazione e non all’edificazione;

– che se l’edificabilità fosse invece dipesa dall’inserimento dell’area acquisita nel PEEP, la liquidazione del risarcimento avrebbe dovuto seguire diversi criteri;

3. “Difetto di motivazione e violazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, aggiunto da L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65, nonchè del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 57, 58 e 59, nonchè del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 37, 43 e 55, in relazione all’art. 360 c.p.c., punti 3 e 5”.

Sostiene che la liquidazione del danno è ingiusta sia quanto all’accordata rivalutazione, non consentita dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 43, e sia perchè non correlata alla denuncia ICI, come previsto dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37.

4. “Contraddittoria motivazione, violazione della L. n. 861 del 1971, art. 20, dell’art. 1227 cod. civ., ultra ed extrapetizione in riferimento all’art. 360 c.p.c., punti 3 e 5″.

Censura la statuizione di attribuzione degli interessi legali compensativi sulla somma corrispondente al valore delle aree non acquisite, relativamente al periodo decorso dalla data d’immissione in possesso alla pronuncia di appello, sostenendo che:

– è affetta da vizio di ultra ed extrapetizione;

– è stata illegittimamente riferita anche al periodo successivo all’agosto del 1990, di scadenza quinquennale dell’occupazione d’urgenza, nonostante che gli attori non avessero dimostrato alcunchè, che il Comune non avesse di fatto occupato le aree non acquisite e che il decreto di occupazione ne prevedeva l’automatica inefficacia sopravvenuta al decorrere del quinquennio;

– il risarcimento avrebbe dovuto essere ridotto per il fatto colposo del creditore o ritenuto non dovuto, dal momento che i creditori avrebbero potuto e dovuto attivarsi per essere reimmessi nel possesso ovvero espropriati.

Con il ricorso incidentale gli S. e la Z. denunziano:

1. Violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 329 c.p.c., comma 2, error in procedendo, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Sostengono in sintesi che la Corte d’appello, nel ritenere l’esistenza di un’occupazione legittima novennale e nel posticipare alla scadenza di tale occupazione legittima l’effetto traslativo dell’area irreversibilmente trasformata in costanza di occupazione d’urgenza, ha sul punto illegittimamente riformato la sentenza di primo grado in violazione del giudicato formatosi sul diniego d’indennizzo da occupazione d’urgenza statuito dal primo giudice e non impugnato dal Comune. Chiedono conclusivamente che il risarcimento del danno sia liquidato con riferimento alla data dell’8.08.1985.

2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Si dolgono che, nonostante la loro reiterata opposizione, sia stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio anche in ambito non consentito dal contenuto del gravame del Comune e che ai fini della liquidazione del risarcimento, la sentenza d’appello abbia recepito le indicazioni del nuovo ctu e non si sia limitata a diminuire l’importo determinato dal primo giudice, una volta emersa la minore estensione del suolo appreso dal Comune.

3. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e art. 345 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Carenza di motivazione”.

Censura la disposta compensazione parziale delle spese dei due gradi.

I primi tre motivi del ricorso principale e tutti quelli del ricorso incidentale attengono alla questione del risarcimento del danno da occupazione acquisitiva della porzione dell’area estesa mq 9.237, su cui il Comune ha realizzato opere di urbanizzazione primaria, nonostante il mancato compimento della procedura espropriati va, mentre il quarto motivo del ricorso principale attiene al diverso ambito dell’occupazione temporanea della residua parte, estesa mq 9.837.

In via logico-giuridica esigono esame unitario il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, che si rivelano entrambi fondati con specifico e limitato riguardo al profilo inerente alla datazione della vicenda acquisitiva e, dunque, della consumazione dell’illecito, erroneamente riferita dai giudici d’appello alla scadenza del periodo prorogato di occupazione d’urgenza; l’accoglimento di questa doglianza comporta anche l’assorbimento degli altri due motivi del ricorso incidentale.

Il primo giudice aveva denegato l’indennizzo da occupazione d’urgenza in riferimento all’intera area degli S., fondando questa conclusione sulla mancanza del relativo decreto autorizzativo. Tale statuizione è rimasta non impugnata, ragione per cui il giudicato interno formatosi sul punto impediva di ritenere legittimamente disposta un’occupazione preespropriativa e, quindi, di assumere la scadenza prorogata del periodo di occupazione autorizzata a riferimento della data di acquisizione da parte del Comune dell’area irreversibilmente trasformata.

Il fenomeno della cosiddetta occupazione appropriati va, secondo cui la trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, determina l’acquisizione della proprietà alla mano pubblica e che, in assenza di formale decreto di esproprio, ha il carattere dell’illiceità, si verifica anche in assenza di decreto di occupazione d’urgenza, ma sempre nell’ambito di una valida dichiarazione di pubblica utilità ed in questo caso si consuma al momento della trasformazione del suolo, in cui l’ingerenza nella proprietà privata ha già carattere abusivo (cfr. cass. SU 200306853).

Nella specie, dunque, l’effetto traslativo e conseguentemente la consumazione dell’illecito avrebbero dovuto essere riferiti non già alla data di scadenza prorogata del periodo di occupazione autorizzata, come ritenuto dai giudici d’appello, e nemmeno alla data di redazione dello stato di consistenza, ossia all’8.08.1985, epoca in cui le opere non erano ancora state eseguite, o alla data di scadenza del PEEP (cfr. cass. 200904202; in tema cfr. cass. SU 200910362), come, invece, sostenuto dalle parti, ma al momento dell’irreversibile trasformazione del terreno degli S., per effetto dell’intervenuta esecuzione delle opere pubbliche.

Al riguardo giova anche ricordare che nel caso in cui un suolo privato sia stato acquisito dalla Pubblica Amministrazione a titolo originario per essere irreversibilmente divenuto parte integrante di un’opera pubblica, la successiva emissione del decreto di espropriazione nei termini della dichiarazione di pubblica utilità è irrilevante, non essendo il decreto idoneo, per mancanza del suo oggetto, a trasferire alla P.A. un bene che già appartiene ad essa (cfr. cass. 199403427).

Privi di pregio sono, inoltre, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale.

Con il secondo motivo il Comune da un canto contesta genericamente che i suoli acquisiti potessero di fatto essere qualificati edificabili ma non censura il riconoscimento della loro edificabilità legale – riferito all’inserimento in zona C/1 semintensiva del P.d.F -, sufficiente a legittimare l’avversato inquadramento, attuato dai giudici di merito in aderenza alla rigida dicotomia tra aree edificabili. ed aree agricole o comunque non edificabili, introdotta dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis (cass. SU 2001001729). Per altro verso, invece, il medesimo ente richiama, come anche con il successivo motivo del suo ricorso, norme del T.U di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, che per il relativo art, 57, comma 1, sono nella specie inapplicabili. D’altra parte, anche inammissibile perchè nuova, appare l’ulteriore questione prospettata nel terzo motivo, inerente al rapporto del liquidato risarcimento con la dichiarazione Ici.

Del pari privo di pregio è il quarto motivo del ricorso principale.

L’avversata attribuzione degli interessi legali è stata legittimamente ricondotta alla domanda introduttiva di risarcimento, essendosi i giudici di merito limitati a qualificare il fatto, relativamente a parte dei beni ed in aderenza al gravame dell’ente, in termini di illecito da occupazione temporanea e non definitiva.

Alla luce di questa qualificazione, inoltre, non pertinenti appaiono le ulteriori censure fondate sulla riconduzione della vicenda nei diversi termini di un’occupazione temporanea legittima, con presunti, connessi doveri di attivazione del privato alla relativa scadenza.

Poichè, inoltre, con il gravame incidentale sono stati posti in discussione i criteri di liquidazione del risarcimento, in sede di rinvio dovrà essere anche recepito il nuovo quadro normativo determinatosi per effetto della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 349 del 2007, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 5 bis, comma 7 bis, introdotto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65, disciplinante il risarcimento dovuto in caso di occupazioni illegittime di suoli per cause di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996.

In tema di occupazione appropriativa, il vuoto normativo venutosi a creare in conseguenza di detta sentenza n. 349 del 2007, è stato dal legislatore colmato con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. e), il quale ha sostituito la norma transitoria di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 55, comma 1, disponendo che “Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene” e tale disposizione è applicabile ai giudizi in corso in cui, come nel caso di specie, sia ancora in discussione il “quantum” del risarcimento (Cass. 200808384;

200807258; 200726275).

Conclusivamente si deve accogliere nei precisati sensi il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, rigettare gli ulteriori motivi del ricorso principale, dichiarare assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale, cassare in parte qua la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, che adotterà nuove determinazioni attenendosi ai principi di diritto esposti ed a cui si rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, rigetta gli altri motivi del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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