Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 551 del 15/01/2010

Cassazione civile sez. I, 15/01/2010, (ud. 15/10/2009, dep. 15/01/2010), n.551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10380/2004 proposto da:

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso l’avvocato MANZI Luigi, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GUSSONI GIACOMO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di coerede di M.L., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEL MASCHERINO 72, presso l’avvocato SEVERA Ennio, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

M.T., M.L.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1328/2003 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/04/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/10/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che: – il Comune di Caronno Pertusella, in persona del sindaco B.A.M. e del dirigente comunale B. M., ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso n. 10380/04, notificato alle controparti signori M.G., T. e L., per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano 18 aprile 2003 n. 1328;

– l’atto di rinuncia è sottoscritto dai rappresentanti del comune e dal suo difensore, nonchè, per accettazione della rinuncia, da M.G., unica parte resistente con controricorso notificato il giorno 11 giugno 2004;

– la predetta rinuncia comporta l’estinzione del presente giudizio;

– l’accettazione della rinuncia da parte dell’unico intimato resistente esclude ogni pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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